Definizione di Centrale dei rischi

Centrale dei rischi sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie istituito dalla Banca ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 385/1993 e gestito secondo le regole definite nella Circolare della Banca n. 139 dell’11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti, denominata “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”;
Centrale dei rischi sistema informativo sull’indebitamento della clientela
Centrale dei rischi. Prosegue il progetto per il rifacimento dell’infrastruttura tecnologica della Centrale dei rischi (CR) con l’obiettivo di realizzare un sistema più moderno che, grazie alle nuove tecnologie, migliori i servizi erogati agli intermediari partecipanti e renda più agevole l’evoluzione del relativo contenuto informativo. La principale novità è rappresentata dall’adozione del formato XML e di un protocollo di colloquio analogo a quello utilizzato per la rilevazione AnaCredit. Il progetto è in avanzata fase di collaudo con il coinvolgimento degli intermediari.

Examples of Centrale dei rischi in a sentence

  • La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati conte- nente informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario gestita dalla Banca d’Italia.

  • La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico, è effettuata dagli intermediari sulla base di apposita norma di legge e ricade quindi nella finalità e base giuridica indicate nella parta A, sezione 2b) della presente informativa.

  • Le informazioni relative ai moduli da presentare e alla tipologia delle informazioni che possono essere richieste sono disponibili sul sito istituzionale della Banca d’Italia: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.

  • Con riguardo alla rettifica dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, gli interessati segnalati possono chiedere a Fineco la modifica delle informazioni re- gistrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

  • Per saperne di più: GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI La Centrale dei rischi (CR) e' una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.

  • Con riguardo alla rettifica dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, gli interessati segnalati possono chiedere a Fineco la modifica delle informazioni regi- strate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

  • Dunque, a fronte della particolarità dell’attività di factoring: caratterizzata per la specialità del rapporto intercorrente tra cedente e factor, facente leva sull’acquisizione di un importo rilevante di crediti e sulla possibilità da parte del cedente, di risparmiare in termini di costi amministrativi, contabili, organizzativi; la società di factoring acquisisce, anche grazie alla Centrale dei rischi un controllo e una visione più ampia ed efficace della propria clientela 71.

  • Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di cancellazione della segnalazione in Centrale dei rischi.

  • Con riguardo alla rettifica dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, gli interessati segnalati possono chiedere a Fineco la modifica delle informazioni registrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

  • La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati contenente informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario gestita dalla Banca d’Italia.


More Definitions of Centrale dei rischi

Centrale dei rischi ancorché questo ultimo sia soggetto a restrizioni di soglia di rischio17. Anche lo scoring di bilancio ha un peso piuttosto sensibile, giustificato d’altronde dal fatto che i test statistici finora effettuati confermano una capacità predittiva di questo tipo di scoring piuttosto elevata, che raggiunge o supera l’80-85%, anche nei sistemi più semplici fondati su un ridotto numero di indici di bilancio. Le principali limitazioni dei sistemi di scoring (andamentale e/o di bilancio) sono: - inadeguatezza nelle situazioni e casi particolari, laddove è necessaria la sensibilità, profondità e ampiezza di analisi che solo un esperto analista può assicurare; - impossibilità di utilizzo dello scoring andamentale nei confronti di aziende non ancora clienti (per le quali la banca non ha ancora una “storia” su cui costruire lo scoring andamentale); - impossibilità di utilizzo dello scoring di bilancio nei confronti di aziende di nuova costituzione (quando non è stato ancora depositato nemmeno il primo bilancio); - necessità di prevedere sistemi di scoring semplificati nei confronti di aziende che depositano il bilancio in forma abbreviata o che sono soggette esclusivamente alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con conseguente minore attendibilità di tali sistemi semplificati. Sul peso del business plan e in generale del budget e delle proiezioni finanziarie si è già avuto modo di dire che al momento poche banche sembrano aver organicamente inserito questi elementi di giudizio nelle procedure di rating, e che tuttavia l’aspettativa è che: - il loro utilizzo si diffonda, e il loro peso all’interno del sistema di rating cresca, con l’esperienza e con il richiamo da parte delle autorità di sorveglianza sul sistema bancario; - il loro utilizzo venga esteso anche alle piccole aziende, pur semplificando la struttura del documento a misura della complessità e dimensioni aziendali; - tra i documenti previsionali una importanza crescente potrà assumere la predisposizione sistematica di proiezioni dei flussi di cassa (cash-flows) come più volte citato in precedenza. Per quanto riguarda i fattori che abbiamo definito qualitativi, le banche attualmente assegnano all’intervento “soggettivo” degli analisti la possibilità di modificare la classificazione emersa sulla base degli scoring in funzione delle risposte date ad una serie di domande inserite nella check-list appositamente predisposta. In generale il peso di questi fattori può modificare di una o due classi al massimo...

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  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Grado di rischio indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Classe di rischio Medio - Alto Orizzonte temporale consigliato: Lungo Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

  • Compagnia vedi “Società”.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 864 EUR. IVA esclusa.

  • Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.

  • Rischi sempre esistenti • Rischio emittente • Rischio di mercato • Rischio di liquidità • Rischi collegati alla complessità /struttura del prodotto di investimento • esistenti, se il prodotto presenta le relative caratteristiche • Rischio di cambio in caso di prodotti in valuta estera • Bail-in in caso di ETC emessi da banche o imprese di investimento all'interno dell'UE • Rischio legale per ETC, che sono emessi, detenuti o negoziati in altre giurisdizioni • Rischi collegati al principio di equivalenza • Rischi di trasferimenti per ETC, che sono negoziati o detenuti in stati, che hanno deciso o subiscono limitazioni in questo ambito • Rischio legato alla partecipazione sproporzionata allo sviluppo dell'indice di riferimento (leva) Documento informativo dell'emittente • Documento contenente le informazioni chiave ("KID")

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Telelavoro esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Centrale Operativa la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

  • Gruppo di lavoro può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.

  • Aggravamento del rischio variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

  • Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.