Contract
IL CONTRATTO
Il contra1o (1321 cc.)
• L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale
Forza del contra1o
• Una volta stipulato il contra6o ha forza di legge tra le parti” (art.1372 c.c.): le parti sono obbligate a rispettarne il contenuto.
AUTONOMIA CONTRATTUALE
• Le parti sono libere (art. 1322 c.c.) di:
– concludere o meno il contratto
– scegliere i contraenti
– determinare il contenuto del contratto
– determinare il tipo di contratto
LIMITI ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE
LIBERTA' NON ASSOLUTA
• Per la tutela della parte debole
• per la tutela del consumatore
• per esigenze di politica economica
MA CON DEI LIMITI
• limiti al datore di lavoro
• clausole vessatorie approvate per iscritto
• obbligo di contrarre del monopolista
CLASSIFICAZIONI
Esistenza o meno di un corrispettivo
CONTRATTI A TITOLO ONEROSO
CONTRATTI
A TITOLO GRATUITO
Ciascuna parte, mentre ottiene un vantaggio, sopporta anche un sacrificio
Compravendita, mutuo, locazione
Il sacrificio di una parte non ha corrispettivo
donazione
Rapporto tra le prestazioni
CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Una parte si obbliga ad una prestazione in quanto l’altra parte a sua volta si obblighi a una controprestazione
CONTRATTI ASSOCIATIVI
Ia prestazione di ciascuno è diretta ad uno scopo comune
società
Compravendita, mutuo, locazione
Effetti
CONTRATTI AD EFFETTI REALI
Oltre a far sorgere obbligazioni hanno come effetto il trasferimento di un DIRITTO REALE
Compravendita
CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI
Hanno come effetto la nascita di OBBLIGAZIONI
Previsti o meno dalla legge
CONTRATTI TIPICI CONTRATTI ATIPICI
Regolati in tutto o in parte dalla legge
Espressione dell’autonomia contrattuale
Compravendita, locazione, appalto, trasporto…
Es. leasing
Modalità di perfezionamento
CONTRATTI CONSENSUALI
Si perfezionano con l’ACCORDO (art. 1326)
REGOLA GENERALE
CONTRATTI REALI
Si perfezionano con ACCORDO + CONSEGNA
MUTUO, DEPOSITO, PEGNO, COMODATO …
REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO art 1325 c.c.
1. Accordo delle parti
2. Causa
3. Oggetto
4. Forma (quando prescritta dalla legge a pena di nullità)
Se mancano il contra1o è NULLO.
1. L’ACCORDO
• L’accordo è l’incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti.
• DI REGOLA il CONTRATTO È CONCLUSO con l’ACCORDO: PRINCIPIO CONSENSUALISTICO (art. 1326)
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
IL CONTRATTO È CONCLUSO = PERFEZIONATO E VINCOLANTE PER LE PARTI
REGOLA: CON L’ACCORDO PRINCIPIO CONSENSUALISTICO (1326)
ECCEZIONI
• CONTRATTI REALI
Consenso e consegna
(mutuo, comodato, deposito, pegno)
• CONTRATTI FORMALI Conclusione quando l’accordo è manifestato nella forma richiesta dalla legge (vendita immobiliare)
PARTI DEL CONTRATTO
• L’accordo si realizza tra due o più parti: ogni parte rappresenta un autonomo centro di interessi.
– C. BILATERALI (es. compravendita, locazione)
– C. PLURILATERALI (es. società)
Ciascuna parte può essere formata di più persone: es. comproprietari, coinquilini
PROPOSTA E ACCETTAZIONE
FASI DELL’ACCORDO:
– PROPOSTA è la dichiarazione di chi prende l'iniziativa
• deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto.
– ACCETTAZIONE è la dichiarazione di volontà del destinatario della proposta
TEMPO E LUOGO DELL’ACCORDO
• Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326).
• L’accettazione si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335).
ACCETTAZIONE
• L’accettazione deve essere conforme alla proposta.
– L’acce1azione non conforme vale come NUOVA PROPOSTA.
• L’accettazione deve avvenire nei termini stabiliti dal proponente.
– Oltre il termine l’acce1azione tardiva non ha effetto salva la diversa volontà del proponente
ACCETTAZIONE
• L’accordo può raggiungersi in modo espresso o tacito mediante comportamenti concludenti da parte di chi accetta.
– Il contratto può perfezionarsi nel momento in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte dell’ accettante: l’acce1azione è implicita nell’esecuzione.
• Es. la spedizione di merci offerte su catalogo
Revoca
della proposta e dell’accettazione
LA PROPOSTA
può essere revocata finché al proponente
non sia giunta notizia dell'accettazione (art.
1328)
L’ACCETTAZIONE
può essere revocata Purché la revoca giunga a conoscenza del
proponente prima
dell’accettazione
PROPOSTA IRREVOCABILE
Non è revocabile
• la proposta irrevocabile: quando il proponente, con un atto unilaterale, si è obbligato a mantenerla ferma per un certo tempo (art.1329).
• Il pa1o d’opzione: contratto o clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono che il proponente resti vincolato alla propria dichiarazione (art.1331). In questo caso potrebbe non esserci un termine per l’accettazione.
OFFERTA AL PUBBLICO
• E’ la proposta contrattuale dire1a a qualsiasi persona interessata a concluderlo.
• Deve contenere gli estremi essenziali del contratto.
• Equivale ad una proposta contra1uale: il contratto si conclude con l’acce1azione espressa o tacita da parte di qualunque persona.
– Es. la merce negli scaffali di un supermercato con il prezzo/ annuncio economico di vendere un bene mobile
INVITO A PROPORRE
• E’ un invito ad effettuare una proposta quindi
chi risponde fa una PROPOSTA contra1uale.
• Nell’invito non è quindi necessario che siano presenti tutti gli estremi del contratto.
• Il contratto si conclude quando colui che ha fa1o l’invito acce1a la proposta ricevuta in base all’invito.
– Es offerte di lavoro in un giornale, un cartello “vendesi” su un immobile.
TRATTATIVE
• Fase preliminare alla stipulazione di un contratto in cui le parti tentano di raggiungere un’intesa sul programma contrattuale valutandone l’opportunità.
• Minute delle trattative non costituiscono ancora il testo del contratto.
LA RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE
• Durante le trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede cioè in modo corretto e leale (art.1337 c.c.)
– Divieto di ingannarsi reciprocamente
– Dovere di informare su circostanze ignote all’altra parte ma determinanti per la conclusione del c.
– Dovere di informare su una causa di invalidità es. so che l’atra parte è in errore
– Divieto di troncare ingiustificatamente le trattative
DANNI RISARCIBILI
• Le parti non hanno un obbligo a contrarre ma devono entrare in una trattativa con un serio intento a trattare .
• La violazione del dovere di correttezza nelle trattative obbliga al risarcimento del danno arrecato: responsabilità precontra1uale.
• I danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del
c.d. interesse negativo: l’interesse che la parte di buona fede aveva a che le trattative non avessero avuto inizio .
Danni risarcibili
I danni comprendono:
• le spese sostenute
• le perdute occasioni di stringere altro valido contratto
• l’attività sprecata nelle trattative
2. L’OGGETTO
• Indica il contenuto concreto del contratto
– sia le prestazioni
– sia i diritti reali o di credito che il contratto trasferisce
• L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
Possibilità dell’oggetto
• Può trattarsi si possibilità materiale
es. è oggetto impossibile un’auto che è andata distrutta in un incidente
• Può trattarsi di possibilità giuridica
es. è oggetto impossibile la vendita di un rene
Leicità dell’oggetto
• L’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume
– es. l’oggetto è illecito nel caso di vendita di sostanze stupefacenti o materiale pedopornografico
– es. la prestazione è illecita nel il contratto con il killer
Determinazione dell’oggetto
• L’oggetto deve essere determinato cioè identificato al momento della conclusione
• Determinabile in base a criteri di individuazione certi.
– es il prezzo di vendita in base a listini o quotazioni ufficiali
3. LA CAUSA
• È la funzione economico sociale del contra1o: il risultato economico – giuridico alla cui realizzazione è diretto un determinato contratto.
Es. la causa della compravendita è lo scambio della cosa con il prezzo
• E’ NULLO il contra1o SENZA causa o con una causa ILLECITA
CAUSA
CONTRATTI TIPICI
• La causa è prevista dalla legge (causa tipica)
CONTRATTI ATIPICI
• Per accertare che esista una causa il giudice dovrà verificare che “siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”(causa atipica)
CAUSA LECITA
• La causa deve essere lecita
• E’ illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
• Ad differenza dell’oggetto illecito, qui il contratto è di per sé lecito, ma utilizzato per un risultato vietato.
– Es. prendere soldi per compiere un atto d’ufficio/ prostituzione/ traffico di esseri umani
I MOTIVI
• Non bisogna confondere la causa con i motivi che
sono le finalità individuali perseguite dalle parti.
• Di regola i motivi sono giuridicamente irrilevanti.
• Il contratto è illecito quando è stato concluso esclusivamente per motivo illecito comune alle parti.
– Es. compro un appartamento per farci una casa di prostituzione e, d’accordo con il venditore, lo pago il triplo del valore.
4. LA FORMA
• In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma.
– Dichiarazioni espresse: orali o scritte
– Dichirazioni tacite: manifestate per comportamenti concludenti
FORMA SCRITTA
• SCRITTURA PRIVATA: documento scritto con qualsiasi mezzo e firmato.
• SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento privato firmato davanti ad un notaio che attesta che la firma è vera.
• ATTO PUBBLICO: redatto da un notaio e firmato dallo stesso e dalle parti (forma SOLENNE) es. Donazione/spa
IN ALCUNI CASI LA LEGGE RICHIEDE LA FORMA SCRITTA
AD SUBSTANTIAM
• La forma scritta è richiesta per la validità del contratto
• In mancanza il contratto è NULLO
• I casi sono quelli dell’art 1350
• Es contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
AD PROBATIONEM
• La forma scritta è richiesta per la prova del contratto
• In mancanza il contratto è valido ma in caso di contrasti tra le parti non potrà fornire la prova dell’esistenza del contratto in altro modo (es. con testimoni)
TRASCRIZIONE
• La forma non va confusa con la trascrizione nei pubblici registri che è un’ulteriore formalità.
• Per l’acquisto di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati è necessaria oltre alla forma scritta anche la trascrizione nei pubblici registri.
La trascrizione
FUNZIONI
• dà pubblicità al contratto
• rende il contratto opponibile a terzi
• se più persone acquistano lo stesso bene immobile o mobile registrato prevale il contraente che ha trascri1o per primo il contra1o.
Forma per la trascrizione
• Per la trascrizione nei pubblici registri dei contratti aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati è necessario che il contratto sia redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
INTEGRAZIONE
• Se il consenso non copre ogni aspetto del contratto, il contratto obbliga non solo a quanto espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo
• la legge,
• gli usi
• o dal giudice secondo xxxxxx.