L’oggetto del contratto Clausole campione

L’oggetto del contratto. Continuando l’analisi con l’oggetto del contratto, ossia con le prestazioni su cui si basa l’accordo tra le parti, è utile riferirsi all’art. 1346 c.c. secondo il quale l’oggetto dovrà essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Tutte le condizioni elencate non contrastano in alcun modo con le caratteristiche dei contratti intelligenti, ma potranno essere verificate solo nel momento in cui il linguaggio di redazione del contratto risulti comprensibile alle parti (si veda il paragrafo 2.3.2). L’ultimo degli elementi essenziali che occorre analizzare è la forma del contratto. La norma si limita a richiedere “…il requisito della forma scritta…”, ma quando si parla di accordi regolati in una piattaforma blockchain non vi è la garanzia che le parti possano redigere materialmente il documento, di conseguenza diventa essenziale individuare un documento per la manifestazione della volontà delle parti, così che possa nascere il rapporto contrattuale. In questo caso di parla di una sottoscrizione, la quale farà in modo che il documento sia imputabile ad un determinato soggetto. Tuttavia il legislatore non ha espressamente previsto alcuna forma di sottoscrizione. E nel caso in cui i contraenti non abbiano mai stipulato un antecedente accordo scritto o orale, il codice informatico sarà l’unica prova dell’instaurazione di un rapporto giuridico. Qui entra in gioco la “… previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale…”, che apre un’ulteriore questione da indagare che rappresenta una delle annose controversie in ambito smart contract: l’anonimia garantita dalle piattaforme di blockchain. Come è stato già esposto in precedenza, i contraenti che si affidano a queste piattaforme possono farlo senza alcuna identificazione e l’unico modo per essere rintracciati risulta l’indirizzo IP associato al computer in uso, il che rende le parti sconosciute l’una all’altra. Non essendo possibile alcun tipo di riconoscimento delle generalità degli individui, esiste la possibilità, purtroppo non molto remota, che i contratti intelligenti vengano stipulati da persone che nel mondo reale non avrebbero alcuna possibilità di sottoscrivere un contratto, ad esempio incapaci naturali (per ubriachezza) o incapaci legali (minori, interdetti, inabilitati). Secondo la disciplina italiana, come riportato all’art. 1425 c.c., in entrambi i casi il contratto è annullabile. Un ulteriore rischio cor...
L’oggetto del contratto. Circa l’ambito oggettivo delle sponsorizzazioni, si sottolinea che la sponsorizzazione va ricompresa a pieno titolo fra le ipotesi di pubblicità indiretta e cioè la pubblicità occulta o clandestina4 dal momento che “...l’interesse del consumatore al prodotto pubblicizzato è sollecitato attraverso 4 MANSANI, “Product placement”: la pubblicità nascosta negli spettacoli cinematografici e televisivi, in l’interesse di questi all’attività (sportiva, culturale o di altro genere) costituente veicolo del messaggio pubblicitario...”5. In relazione a ciò se ne deve concludere che possono formare oggetto di sponsorizzazione sia le semplici forniture sia i lavori pubblici. In merito a questa ultima ipotesi, si pone come riferimento principale la determinazione n. 24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001, che precisa che possono costituire oggetto del contratto anche le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche. L’Autorità, nel definire innanzitutto il contratto di sponsorizzazione come “un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti”, inquadrandolo tra i contratti atipici perché “può essere rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità” pone in evidenza che questo contratto “resta fuori dall’ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici in quanto non è catalogabile come un contratto passivo, bensì comporta un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa”: ciò a condizione che la sponsorizzazione assuma valore causale del negozio giuridico, il che non avviene qualora prestazione e controprestazione non sono riconducibili ad un criterio meramente patrimoniale. Per ciò che concerne le forniture , l’opinione della giurisprudenza si era già espressa in senso favorevole e aveva stabilito che in sede di aggiudicazione a trattativa privata di un contratto di fornitura di gas metano, legittimamente l’amministrazione, nel valutare la convenienza delle offerte prodotte, tiene conto anche di prestazioni accessorie offerte, quali la sponsorizzazione di attività scientifiche e culturali avviate dal comune6. Tuttavia, diverse sono le problematiche che nascono in relazione...
L’oggetto del contratto. 3.1. Il contenuto economico del ius heredis
L’oggetto del contratto. L’incarico di consulenza nasce in forza di una ben precisata attività, necessaria all’industria per la realizzazione degli scopi previsti dallo statuto e dalla propria mission e la sua attivazione è subordinata alla garanzia di utilità, congruità, adeguatezza e documentabilità dell’iniziativa. L’attività richiesta può spaziare da: (i) redazione di protocolli di ricerca, relazioni, pubblicazioni scientifiche, articoli giornalistici, revisione di dossier di farmaci; (ii) coordinamento o esecuzione di ricerche medico-farmaceutiche relative ai prodotti; (iii) organizzazione e realizzazione di eventi formativi e del relativo materiale didattico; (iv) analisi, commento e condivisione dei “big data” a livello aggregato; (v) speech, relazioni, coordinamento, presidenza nell’ambito di riunioni (ivi inclusi advisory board in presenza o virtuali, expert 6 Maggio/Giugno 2022 meeting, e working group), simposi, congressi; (vi) partecipazione ad attività consulenziali di carattere scientifico o farmaco – economici nell’ambito di extended boards, anche a composizione mista; (vii) traduzioni di testi tecnico-scientifici; (viii) ricerche bibliografiche.
L’oggetto del contratto. 2.3.1. L’obbligo di ricerca
L’oggetto del contratto. Analizzando le parti del contratto si può notare come i tipi di accordi in cui questo negozio giuridico si può concretamente estrinsecare siano tra i più vari. Di conseguenza, svariate saranno anche le obbligazioni dedotte nei singoli contratti. Tuttavia, sulla base della prassi contrattuale, si può procedere ad un’analisi in merito all’oggetto del contratto55 e al rispetto della normativa nazionale. Abbiamo visto come nella prassi, il contratto di sponsorizzazione sia un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. La prestazione dello sponsor, infatti, solitamente consiste in una dazione di denaro e pertanto viene determinata o risulta agevolmente determinabile. Parte della dottrina ritiene che nel caso in cui sia previsto a carico dello sponsor il pagamento di una somma di denaro non quantificata nel suo preciso ammontare, la determinazione di essa possa essere fatta ricorrendo, tramite il criterio della prevalenza, al disposto dell’art. 2225 c.c. in tema di contratto d’opera, anche se questa ipotesi difficilmente si presenterà nella pratica.
L’oggetto del contratto. 1. La nozione di oggetto del contratto 277
L’oggetto del contratto. (Articolo 53) Il Codice precisa che i lavori pubblici possono essere realizzati mediante contratti d’appalto, di concessione e di sponsorizzazione o con il ricorso all’esecuzione in economia (in quest’ultimo caso, come meglio si vedrà in seguito, soltanto per i lavori sotto soglia). La P.A. stabilisce, nel provvedimento che autorizza le procedure volte alla stipulazione del contratto d’appalto di lavori, se quest’ultimo debba avere per oggetto: • Soltanto l’esecuzione dei lavori; • La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (essendo già in possesso di progetto definitivo); • Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, essendo in possesso del progetto preliminare, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Nell’ipotesi in cui il contratto preveda anche la progettazione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti o, in alternativa, avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell’offerta) oppure partecipare alla gara in associazione con soggetti qualificati per la progettazione. Secondo l’originaria versione del comma 3 dell’articolo 53, negli ultimi due casi le spese di progettazione comprese nell’importo posto a base di gara non erano soggette a ribasso; tale disposizione è stata tuttavia ritenuta soppressa a causa dell’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 248/2006, e successivamente definitivamente espunta dalla novella introdotta con il D.Lgs. n. 113/2007. Nel provvedimento autorizzativo (e ovviamente nel successivo bando di gara) deve essere indicata anche la tipologia della stipulazione del contratto; in altre parole, si deve precisare se il contratto sarà stipulato: ❖ A corpo (in questo caso il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione); ❖ A misura (in quest’ipotesi il prezzo convenuto potrà essere soggetto a variazione a seconda della quantità effettiva della prestazione); ❖ A corpo e misura (questa fattispecie prevede la contemporanea presenza d’elementi d’entrambe le superiori ipotesi). Appena un cenno alla circostanza che il corrispettivo del contratto può essere costituito dal trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti alla stazione appaltante. A tal proposito, si ricorda che l’inserimento degli immobili in questione nel programma triennale di cui all’art. 128 del Codice, ai fini del loro trasferimento, determina ...
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  • Oggetto del contratto Sono oggetto del presente Contratto esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono invece esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell'assegno. Con il presente Contratto Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente con ammortamento alla francese per la copertura della cessione del quinto della pensione (denominato Life Protection per la cessione del quinto della pensione), la Società riconosce al Beneficiari designati la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. Pertanto la Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della relativa copertura assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si considererà estinta ed il Premio acquisito dall'Assicuratore. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assicurativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva. Resta ferma la facoltà della Società di far valere le esclusioni (nelle forme e nei limiti previsti all’Art. 6 delle presenti Condizioni contrattuali) o di far ricorso ad azioni di regresso nei confronti degli eredi per il recupero delle somme pagate.

  • Contenuto del contratto Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: • prezzo del servizio • durata del contratto • modalità di utilizzo dei dati di lettura • modalità e tempistiche di pagamento • conseguenze del mancato pagamento • eventuali garanzie richieste • modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso • modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita

  • Rinnovo del contratto Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Importo del contratto 1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00, oltre IVA 22%, per complessivi Euro ……………………….

  • Esecuzione del contratto Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l’ausilio del direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

  • Ammontare del contratto 1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ) di cui:

  • Risoluzione del contratto Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

  • Obblighi del Contraente Il Contraente si impegna: - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione; - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza; - a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” comprensivo di “Scheda di polizza” e il “Questionario per la rilevazione delle esigenze dell’Assicurato” relativo alla presente polizza; - a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza previa accettazione dei testi da parte dell’Impresa.