Forma Clausole campione

Forma. Il contratto di appalto non richiede la forma scritta ad substantiam (se non per dare un senso a questo incontro). Tuttavia, ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), i contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione - se stipulati da un datore di lavoro nell’ambito del ciclo produttivo della propria azienda - sono nulli se in essi non vengano “specificamente indicati .... i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. In questi casi l’appalto sembra dover essere redatto in forma scritta: non è dato comprendere come, in relazione ad un contratto verbale, sia possibile indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza. Ai sensi del terzo comma dello stesso art. 26, il “datore di lavoro committente” deve redigere un “unico documento di valutazione dei rischi”, nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i pericoli derivanti dalle interferenze tra l’attività dei propri dipendenti e quella dei dipendenti dell’appaltatore: questo documento “è allegato al contratto di appalto o di opera”, ovvero il contratto stipulato dal datore di lavoro con l’impresa terza. Ai sensi dell’art. 100, comma 2 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, anche “il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto”. Il piano di sicurezza e coordinamento è costituito da una parte descrittiva e da una parte normativa, redatte in relazione alla complessità dell’opera ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’art. 26, terzo comma, e l’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non prevedono la sanzione della nullità per l’ipotesi in cui il documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza non siano allegati al contratto, questa lacuna, quindi, non inficia la validità dell’accordo tra le parti (mentre l’art. 131, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “codice dei contratti pubblici” - prevede espressamente che i contratti pubblici d’appalto o di concessione privi del piano di sicurezza “sono nulli”) . Occorre tuttavia tener presente che ai sensi dell’art. 101 del medesimo decreto, il committente deve trasmettere il piano di sicurezza (e l’eventuale omissione è punita con una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 157) “a tutte le ...
Forma. 1. Il contratto di lavoro a progetto é stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
Forma. In vigore dal 24 ottobre 2001. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
Forma. (quando prescritta dalla legge a pena di nullità)
Forma. La forma scritta ad substantiam non è richiesta dalla norma, ma consigliamo in ogni caso la stipulazione di un contratto scritto tra le parti.
Forma. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2649, 2687). Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).
Forma. Super‌ La forma Super eroga le garanzie in seguito descritte in tutti gli stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Monaco, Svizzera, stati non barrati nella Carta Verde.
Forma. Le Obbligazioni sono emesse nella forma di titoli dematerializzati al portatore e non sono rappresentati da certificati cartacei. Il trasferimento e lo scambio delle Obbligazioni ha luogo mediante comunicazione al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli). Di conseguenza, gli Obbligazionisti devono depositare le tutte le Obbligazioni dagli stessi detenute presso intermediari aderenti a Monte Titoli. L’intermediario, a sua volta, provvederà a depositare le Obbligazioni presso Monte Titoli. Al fine di trasferire un diritto relativo alle Obbligazioni, il cedente e il cessionario devono conferire apposite istruzioni ai rispettivi Intermediari Autorizzati. Nel caso in cui il cessionario sia un cliente dell’Intermediario Autorizzato del cedente, l’Intermediario Autorizzato procederà semplicemente al trasferimento delle Obbligazioni dal conto del cedente al conto del cessionario. Nel caso in cui il cessionario sia cliente di un altro Intermediario Autorizzato, l’intermediario Autorizzato del cessionario potrà istruire il sistema di gestione accentrata al fine di trasferire le Obbligazioni al conto dell’Intermediario Autorizzato del cessionario, che di conseguenza procederà a registrare le obbligazioni sul conto del cessionario. Ciascun intermediario Autorizzato detiene un conto di custodia per ciascuno dei suoi clienti. Tale conto elenca gli strumenti finanziari di ciascun cliente e tutti i trasferimenti, gli interessi pagati, i costi e gravami relativi a tali strumenti. Il titolare del conto e ogni soggetto autorizzato possono richiedere all’intermediario Autorizzato l’emissione di certificazioni relative al conto. L’Obbligazionista non potrà in ogni caso ottenere la spedizione di certificati rappresentativi delle Obbligazioni.
Forma. Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dei confini della Repubblica Italiana in forma di, e rappresentati inizialmente da, un'obbligazione in forma globale temporanea (l'Obbligazione Globale Temporanea). L'Emittente si impegna a scambiare l'Obbligazione Globale Temporanea con un'obbligazione globale permanente (l'Obbligazione Globale Permanente e, insieme all'Obbligazione Globale Temporanea, l'Obbligazione Globale) entro la successiva fra le seguenti due date: • la data che cade 40 giorni dopo la data successiva tra (a) il completamento del collocamento delle Obbligazioni così come determinato da Capitalia S.p.A. (Capitalia o il Responsabile del Collocamento); e (b) la Data di Emissione delle Obbligazioni; e • la data in cui verranno fornite all'Emittente o ad un agente dell'Emittente le necessarie certificazioni fiscali1.