Obblighi di informazione Clausole campione

Obblighi di informazione. L’Impresa si obbliga a informare immediatamente la PROVINCIA DI SALERNO di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’Accordo quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Obblighi di informazione. Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 (“Obblighi di Informazione”), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
Obblighi di informazione. L'impresa utilizzatrice comunica alle OO.SS.firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
Obblighi di informazione. L'impresa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS.firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale: il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi; ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.
Obblighi di informazione. L'impresa utilizzatrice comunica alle XX.XX .firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
Obblighi di informazione. 1. All’atto della sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione dovrà allegare tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa e i certificati elencati in allegato.
Obblighi di informazione. L'impresa utilizzatrice, con più di 15 dipendenti, comunica alle R.S.U e, in mancanza, alle XX.XX. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
Obblighi di informazione. L'impresa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle XX.XX. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
Obblighi di informazione. All’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Licenziatario dovrà consegnare tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa comprensiva di quella relativa al possesso dei requisiti di Legge per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche nonché i documenti di seguito elencati: - visura ordinaria C.C.I.A.A.; - certificato di attribuzione numero di partita I.V.A.; - atto costitutivo.
Obblighi di informazione. 1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal legale.