INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE Clausole campione

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. ESCo assume l’obbligo di realizzare a proprie spese gli interventi convenuti, così come indicato nell’Allegato 6 – “Interventi di riqualificazione”, garantendo nel contempo al Cliente di essere in grado di ammortizzarne il costo nella durata del contratto grazie al risparmio energetico che ne deriva, così come calcolato nell’Allegato 4 – “Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria” e nell’Allegato 5 – “Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento di energia elettrica per le parti comuni”. XXXx si impegna a realizzare le opere previste con la massima celerità e al più tardi entro l’inizio della seconda stagione di riscaldamento, pur non rispondendo di ritardi derivanti da impedimenti di natura giuridica o amministrativa. XXXx potrà realizzare le opere o gestire i servizi di cui al presente contratto avvalendosi di subappaltatori, mantenendo comunque nei confronti del Cliente la responsabilità dell’operato degli stessi. Alla mancata realizzazione delle opere, consegue il diritto per il Cliente di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con le conseguenze di cui all’Art. 14 – Risoluzione.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fenomeni di eccedenza, le imprese e le RSU possono avviare percorsi di riqualificazione di singoli per lavoratori che hanno professionalità da riqualificare sia per l’impiego all’interno sia per quello eventualmente esterno all’impresa. Le Parti indicano lo strumento della trasformazione temporanea in part-time del rapporto di lavoro degli interessati, nella fase della riqualificazione, purché compatibile in termini organizzativi. La conseguente riduzione retributiva può essere attenuata con iniziative di solidarietà in rapporto alle specifiche esigenze anche attraverso la messa a disposizione collettiva di risorse economiche di cui al precedente punto 1).
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. Il Concessionario dovrà realizzare, a norma di legge ed a propria cura e spesa, l’intervento di riqualificazione della Piscina sulla base del progetto predisposto dal Comune il cui importo complessivo, da considerarsi a corpo, è di € 331.000,53 (oltre IVA) di cui € 13.000,00 relativi ai costi per la sicurezza ovvero il progetto in variante allo stesso con gli obblighi e le modalità che saranno indicate negli articoli che seguiranno. Tutte le fasi di progettazione definitiva (in caso di proposta di varianti al progetto messo a base di gara) ed esecutiva nonché di conduzione dei lavori, compresi il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il collaudo o la certificazione della regolare esecuzione degli stessi, le eventuali richieste di pareri preventivi, le acquisizioni di certificazioni e autorizzazioni per l’esercizio dell’impianto a lavori ultimati, le prove ed indagini sui materiali, saranno a totale carico del Concessionario. E’ previsto il collaudo in corso d’opera dell’intervento realizzato da parte di un tecnico abilitato che sarà nominato dal Comune. Il suo onorario, nonché le spese di assistenza e di verifica alle operazioni di collaudo, saranno a totale carico dal Concessionario sulla base delle tariffe di legge. La durata massima dei lavori non potrà superare i 2 (due) anni decorrenti dal verbale di consegna della gestione (vedi anche il successivo art.13), verbale che sarà redatto dal Comune nei 15 giorni successivi la stipula del contratto e sottoposto al Concessionario per la sottoscrizione. Nel caso in cui il Concessionario ritardasse o si rifiutasse di sottoscriverlo, il Comune, entro i successivi 15 giorni, con provvedimento formale, indicherà una data per la sottoscrizione del verbale. L’esito negativo di quest’ultima procedura determinerà l’avvio della revoca dell’affidamento con la conseguente rescissione del contratto. Eventuali sospensioni dei lavori dovranno sempre essere comunicate al Comune così come le eventuali richieste di proroghe sulla durata degli stessi, proroghe che non potranno superare complessivamente i 60 giorni. Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati progettuali allegati al presente capitolato speciale. Le opere ivi descritte sono da considerarsi a corpo e dovranno realizzarsi a regola d’arte, complete e perfettamente funzionanti in ogni loro parte anche se non espressamente previste negli elaborati progettuali. Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal Concessionario per ...
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. 6) Sostegno alla occupabilità
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. XXXx assume l’obbligo di realizzare a proprie spese gli interventi convenuti, così come indicato nell’Allegato 5 – Interventi di riqualificazione, garantendo nel contempo al Cliente di essere in grado di ammortizzarne il costo nella durata del contratto grazie al risparmio energetico che ne deriva, così come calcolato nell’Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento. XXXx si impegna a realizzare le opere previste con la massima celerità e al più tardi entro l’inizio della seconda stagione di riscaldamento, pur non rispondendo di ritardi derivanti da impedimenti di natura giuridica o amministrativa. • XXXx potrà realizzare le opere o gestire i servizi di cui al presente contratto avvalendosi di subappaltatori, mantenendo comunque nei confronti del Cliente la responsabilità dell’operato degli stessi. • Alla mancata realizzazione delle opere, consegue il diritto per il Cliente di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con le conseguenze di cui all’Art. 14 - Risoluzione
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fe- nomeni di eccedenza, le imprese e le RSU possono avviare percorsi di riqualificazione per lavoratori che hanno professionalità da riquali- ficare sia per l’impiego all’interno sia per quello eventualmente esterno all’impresa. Le Parti indicano lo strumento della trasformazione temporanea in part-time del rapporto di lavoro degli interessati, nella fase della riqua- lificazione, purché compatibile in termini organizzativi. La conseguente riduzione retributiva può essere attenuata con ini- ziative di solidarietà in rapporto alle specifiche esigenze anche attra- verso la messa a disposizione collettiva di risorse economiche di cui al precedente punto 1. Le Parti aziendali valuteranno l’eventuale adozione di strumenti di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori, attraverso la individua- zione di convenzioni da stipularsi, ad esempio con asili nido, esercizi commerciali, istituti di credito e compagnie assicurative presenti sul territorio, al fine di offrire ai lavoratori la possibilità di ottenere beni e servizi a condizioni vantaggiose. Al di là degli strumenti a fronte delle specifiche eccedenze, una strategia di attenzione ai problemi dell’occupazione, nel rispetto della competitività delle imprese può, ad avviso delle Parti, essere concre- tamente realizzata attraverso: — la formazione e riqualificazione del personale; — una gestione attenta dei fenomeni di ricorso al lavoro eccedente e straordinario mediante le innovazioni apportate all’art. 8 del CCNL anche con l’utilizzazione del part-time e del contratto a termine, istituti questi particolarmente importanti sul fronte dell’occupazione e della soddisfazione di specifiche esigenze produttive; — la finalizzazione ad iniziative temporanee sul fronte dell’occupazio- ne, anche con interventi su regimi e quantità di orario, di quote dei premi di partecipazione, secondo intese da realizzare nell’ambito degli incontri per l’istituzione e l’aggiornamento dei premi stessi. Nell’indicare le scelte di cui sopra e nel ribadire l’autonomia del li- vello aziendale nel valutarne la praticabilità, le Parti sono consapevoli della necessità di un’azione di orientamento e di aiuto nella soluzione di possibili problemi pratici e di interpretazione delle norme contrattuali e di legge. A tal fine esse si impegnano, in sede di Osservatorio Nazionale, ad esaminare le esperienze che dovessero essere realizzate e a diffon- derne la conoscenza per far sì che ...
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE. Sono state identificate le seguenti opere, necessarie all’adeguamento normativo di varie strutture presenti all’in - terno del centro nonché necessarie per una migliore fruizione degli spazi da parte degli utenti e per un rinnova - mento dell’intero impianto sportivo. Le opere individuate, a carico del Concessionario, sono le seguenti: Per ovviare alle problematiche esistenti si è previsto il rifacimento del campo da gioco con un nuovo manto in erba sintetica, compresa la formazione dell’impianto di drenaggio e di tutte le opere di completamento necessarie per l’utilizzo del nuovo campo da calcio. È’ previsto il rifacimento dei sottofondi e dei manti di gioco in sintetico per i tre campi da calcio a 5 ed il campo da calcio a 7 presenti all’interno centro sportivo. Per uno dei campi da calcio a 5 esistenti è prevista la realizzazio - ne di una copertura pressostatica che dovrà essere dotata di impianto di illuminazione, impianti di riscaldamento e ventilazione ed impianto di illuminazione d’emergenza. Si ritiene necessario procedere alla verifica statica della struttura in cemento armato della tribuna del campo da calcio a 11 e del parapetto esistente. Si dovranno conseguentemente eseguire le opere di consolidamento strutturale, mediante il rafforzamento degli elementi costruttivi e l’inserimento di elementi nuovi di rinforzo al fine di aumentare la resistenza della struttura nel tempo.

Related to INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: