COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI ASCOLI XXXXXX
AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE
DI ASCOLI XXXXXX.
CAPITOLATO SPECIALE
Maggio 2016
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 6 giugno 2016
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI ASCOLI XXXXXX.
I n d i c e
ART. 1 - Obiettivi dell’affidamento della gestione a terzi della Piscina. ART. 2 - Oggetto dell’affidamento e consistenza complessiva della Piscina. ART. 3 - Requisiti di ammissione.
ART. 4 - Interventi di riqualificazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria. ART. 5 - Piano delle attività.
ART. 6 - Modalità di aggiudicazione. ART. 7 - Durata dell’affidamento.
ART. 8 - Finalità della gestione. ART. 9 - Cauzioni e fidejussioni. ART. 10 - Tariffe.
ART. 11 - Uso dei beni della Piscina. ART. 12 - Interventi di miglioria ART. 13 - Assegnazione dei beni.
ART. 14 - Personale impegnato nella gestione. ART. 15 - Tutela della salute e della sicurezza.
ART. 16 - Responsabile di contratto e direttore dell’esecutore del contratto. ART. 17 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti.
ART. 18 - Osservanza adempimenti legge Regione. ART. 19 - Obblighi del concessionario.
ART. 20 - Piano economico-finanziario. ART. 21 - Rapporti economici.
ART. 22 - Utilizzo della Piscina da parte del Comune. ART. 23 - Facoltà di intervento del Comune.
ART. 24 - Riserva di utilizzo della Piscina. ART. 25 - Responsabilità del concessionario. ART. 26 - Garanzie assicurative.
ART. 27 - Presa d’ atto delle circostanze e della natura del servizio. ART. 28 - Controllo e verifiche della gestione.
ART. 29 - Penali.
ART. 30 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro. ART. 31 - Intervento sostitutivo e risoluzione del contratto.
ART. 32 - Continuità del servizio in caso di controversie. ART. 33 - Controversie.
ART. 34 - Elezione di domicilio. ART. 35 - Trattamento dati personali.
ART. 36 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza. ART. 37 - Rinvio ad altre norme.
Appendice: Allegati 1-2-3-4
C A P I T O L A T O S P E C I A L E
Art.1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI DELLA PISCINA
Il Comune di Ascoli Xxxxxx (nel proseguo Comune) con l’affidamento della gestione (nel proseguo gestione) a terzi (nel proseguo Concessionario) dell’impianto sportivo di cui al successivo art.2 (nel proseguo Piscina) si pone l’obiettivo di affidare l’organizzazione e la gestione al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.
La Piscina è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione della pratica sportiva per la quale è stata realizzata.
Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la Piscina in modo corretto nel rispetto del presente Capitolato Speciale e del Regolamento sull’uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 14 dicembre 2000.
Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della Piscina.
La gestione della Piscina sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività.
Il Concessionario dovrà garantire l’accesso e la fruizione della Piscina a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura natatoria sia dal punto di vista agonistico sia da quello ricreativo e di benessere psico-fisico.
In base al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nel proseguo DLgs 50/16) il Concessionario, con il contratto, assumerà il «rischio operativo» ovvero il rischio legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi.
Per quanto sopra il Comune disporrà le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.
Art.2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PISCINA
La presente concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione della Piscina. Dati generali.
Localizzazione : Xxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00
Dati catastali : Foglio 104, Particelle : 1292 – 1293 – 1294 – 1295
Dati urbanistici : P.R.G. approvato con deliberazione di C.C. n.2 del 26.01.2016
Zonizzazione : art.27 - SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT
Dati dimensionali
La Piscina è composta da un piano interrato destinato a locali tecnici, un piano seminterrato destinato alle zone vasche e spogliatoi e da un piano terra destinato alla zona ingresso, servizi e accesso gradinate per il pubblico:
Zona ingresso e servizi : circa mq. 622,00 Zone spogliatoi : circa mq. 830,00 Zona vasche : circa mq.1245,00
Descrizione dei luoghi e degli spazi interni.
La Piscina si trova nel popoloso quartiere di Porta Maggiore, posto a sud-est del centro storico di Ascoli Xxxxxx, caratterizzato da un importante nucleo residenziale e da numerose attività commerciali e direzionali. Oltre alla Piscina, nel quartiere sono presenti altri impianti sportivi di base e, in un prossimo futuro, è atteso
il completamento della cosiddetta “Cittadella dello Sport” che dovrà diventare il principale polo di servizi per tutte le attività sportive del territorio ascolano e provinciale.
La Piscina è posizionata su un’area pianeggiante, completamente recintata, sistemata a verde attrezzato ed a parcheggio. L’ingresso principale è posto verso ovest e si raggiunge dopo una breve scalinata all’aperto alla quale, di recente, è stata affiancata una rampa per disabili.
Una doppia porta automatica, che apre sull’atrio dove è collocata l’area accoglienza per il pubblico con i servizi di biglietteria, segreteria, ristoro e vendita, consente di accedere all’interno dell’impianto natatorio.
Alla sinistra dell’atrio sono posizionati alcuni locali destinati ad uffici amministrativi mentre, sulla parete destra, sono posizionati i servizi igienici e il bar. Sempre dall’atrio, attraverso rampe di scale, è possibile accedere sia alle gradinate per il pubblico sia alla sottostante “zona spogliatoi”, suddivisa per sesso e caratterizzata da un’area cabine e armadietti personalizzati e da un’area servizi, con panche, appendiabiti, phon a muro, docce e bagni.
Dalla “zona spogliatoi” si accede alle vasche.
L’area vasche è caratterizzata da un’ampia superficie pavimentata nella quale, a quota calpestio, sono posizionate la vasca grande (dimensioni m.25,00x18,00x h.2,00/1,80), dove si svolgono le principali attività comprese quelle agonistiche, e la vasca piccola (m. 10,50 x 5,00x h.0,80), destinata al relax e ai principianti. L’area è delimitata ad est da una parete finestrata in grado di dare una buona luminosità naturale all’interno, contribuendo a minimizzare l’uso dei proiettori artificiali, mentre nella parete opposta trova posto la gradonata per il pubblico, di cui s’è detto, che ha accesso solo dall’atrio d’ingresso.
Le restanti pareti, a sud e a nord, sono tamponate con laterizio faccia a vista e presentano asole finestrate in grado di accrescere ulteriormente la luminosità naturale delle vasche.
Lo spazio verde esterno ha caratteristiche dimensionali ed ambientali tali da consentire la pratica di attività sportive all’aperto ovvero l’allestimento di spazi relax o per attività ludico- ricreative per il pubblico.
La copertura della zona vasche è costituita da una struttura formata da un’orditura principale costituita da travi in legno lamellare e tamponatura con pannelli sandwich coibentati.
L’estradosso, sia della zona vasche sia -in parte- della zona atrio, è stato affidato, in diritto di superficie, per la durata di 20 anni, ad un soggetto privato che vi ha realizzato un impianto fotovoltaico, completamente autonomo rispetto alla Piscina, con scambio in rete dell’energia prodotta. Detto diritto di superficie prevede, tra gli oneri a carico del soggetto privato, la manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura medesima. Quest’onere, pertanto, non andrà conteggiato nel piano economico - finanziario di gestione della Piscina.
Da una delle “zone spogliatoi”, attraverso una scala, è possibile accedere all’ampio piano interrato che risulta servito direttamente anche da una rampa carrabile direttamente collegata all’area verde esterna e alla viabilità urbana. Nel piano interrato sono visibili sia le strutture portanti dell’area vasche sia la maggior parte degli apparati impiantistici di trattamento aria, acqua, condizionamento, controllo e comando.
Art.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell'art.15 del Regolamento Regionale n.4 del 04/08/2013, la gestione sarà affidata, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:
a) Federazioni Sportive Nazionali;
b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche
c) Enti di promozione sportiva
d) Discipline sportive associate dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 L. 289/2002.
E’ altresì consentita la partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra citati, in possesso dei prescritti requisiti che sono indicati nel bando di gara d’appalto; per questi ultimi soggetti l'aggiudicazione potrà avvenire in via subordinata nel caso in cui le procedure di selezione dei soggetti sopra richiamati abbiano esito infruttuoso.
I partecipanti all’esperimento di gara, a qualunque titolo costituiti, i componenti dei rispettivi organi nonché i relativi soci, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti abilitanti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Art.4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Ai fini del presente articolo, si intendono per:
- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi che riguardano lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di opere e beni mobili esistenti al momento dell’avvio della gestione comprese le opere necessarie a mantenere in sicurezza e in piena efficienza le strutture e gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", gli interventi che riguardano modifiche necessarie per rinnovare, sostituire o riparare parti, strutture, impianti, beni mobili, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici e tutte le restanti parti anche strutturali che non alterino l’immagine del complesso e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;.
- "interventi di ristrutturazione edilizia ed impiantistica ovvero di riqualificazione", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi ed impiantistici mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia od impiantistica non rientranti nelle categorie definite ai punti precedenti ovvero l'ampliamento di quelli esistenti.
a) interventi di riqualificazione
Il Concessionario dovrà realizzare, a norma di legge ed a propria cura e spesa, l’intervento di riqualificazione della Piscina sulla base del progetto predisposto dal Comune il cui importo complessivo, da considerarsi a corpo, è di € 331.000,53 (oltre IVA) di cui € 13.000,00 relativi ai costi per la sicurezza ovvero il progetto in variante allo stesso con gli obblighi e le modalità che saranno indicate negli articoli che seguiranno.
Tutte le fasi di progettazione definitiva (in caso di proposta di varianti al progetto messo a base di gara) ed esecutiva nonché di conduzione dei lavori, compresi il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il collaudo o la certificazione della regolare esecuzione degli stessi, le eventuali richieste di pareri preventivi, le acquisizioni di certificazioni e autorizzazioni per l’esercizio dell’impianto a lavori ultimati, le prove ed indagini sui materiali, saranno a totale carico del Concessionario.
E’ previsto il collaudo in corso d’opera dell’intervento realizzato da parte di un tecnico abilitato che sarà nominato dal Comune. Il suo onorario, nonché le spese di assistenza e di verifica alle operazioni di collaudo, saranno a totale carico dal Concessionario sulla base delle tariffe di legge.
La durata massima dei lavori non potrà superare i 2 (due) anni decorrenti dal verbale di consegna della gestione (vedi anche il successivo art.13), verbale che sarà redatto dal Comune nei 15 giorni successivi la stipula del contratto e sottoposto al Concessionario per la sottoscrizione.
Nel caso in cui il Concessionario ritardasse o si rifiutasse di sottoscriverlo, il Comune, entro i successivi 15 giorni, con provvedimento formale, indicherà una data per la sottoscrizione del verbale. L’esito negativo di quest’ultima procedura determinerà l’avvio della revoca dell’affidamento con la conseguente rescissione del contratto.
Il verbale di consegna di cui sopra varrà anche come verbale di inizio dei lavori.
Eventuali sospensioni dei lavori dovranno sempre essere comunicate al Comune così come le eventuali richieste di proroghe sulla durata degli stessi, proroghe che non potranno superare complessivamente i 60 giorni.
Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati progettuali allegati al presente capitolato speciale. Le opere ivi descritte sono da considerarsi a corpo e dovranno realizzarsi a regola d’arte, complete e perfettamente funzionanti in ogni loro parte anche se non espressamente previste negli elaborati progettuali.
Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal Concessionario per gli interventi di riqualificazione non saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune.
b) interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria
Il Concessionario, per l’intero periodo di durata della gestione, sarà obbligato ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della Piscina di tutti i beni immobili e di quelli mobili in dotazione alla stessa, beni che saranno identificati nel verbale di consistenza e di consegna di cui al successivo art.13.
In particolare, per i beni mobili, sarà possibile la loro sostituzione, con oneri a carico del Concessionario, nell’eventualità non risultassero riparabili ovvero non più conformi alle norme d’uso.
Il Concessionario sarà comunque obbligato ad effettuare un costante monitoraggio per verificare lo stato della Piscina, verifica che dovrà comprende gli elementi strutturali, quelli murari, le finiture e gli infissi, gli impianti, le attrezzature, le aree ed i servizi esterni e ogni altro bene che sarà indicato.
Qualora il Concessionario nel corso della gestione, oltre agli interventi di cui al precedente paragrafo a), ritenesse opportuno o necessario eseguire interventi di ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica finalizzati all’aumento e al miglioramento dell’offerta di servizi, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune.
Qualunque sia la consistenza degli interventi proposti, gli stessi non potranno comportare un prolungamento della durata della concessione.
Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal Concessionario per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune.
Il Concessionario sarà obbligato alla tenuta di appositi registri su cui annotare tutti gli interventi o lavori eseguiti durante la gestione.
Il Concessionario dovrà procedere all’individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente codice degli Appalti e relativo Regolamento di attuazione (D Lgs. 50/16 e DPR 207/2010).
Tutte le opere autorizzate e realizzate dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà del Comune solo alla scadenza del contratto.
Art.5 – PIANO DELLE ATTIVITA’
Il Concessionario, nell’ambito dei servizi rivolti all’utenza della Piscina, oltre a garantire l’assistenza in vasca secondo quanto disposto dalla normativa vigente utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, dovrà elaborare un “piano delle attività” nel quale indicherà gli spazi utilizzabili e la loro distribuzione temporale.
Nel suddetto “piano delle attività” il Concessionario dovrà consentire l’utilizzo delle vasche per:
- nuoto libero,
- nuoto agonistico,
- nuoto per anziani,
- nuoto per diversamente abili,
- corsi di avviamento al nuoto,
- corsi di nuoto per adulti,
- corsi nuoto per attività di salvamento.
Il Concessionario dovrà, inoltre, garantire l’attività di nuoto agli Istituti Comprensivi Scolastici in orario antimeridiano purché gli alunni siano accompagnati dagli insegnanti della scuola, ovvero da istruttori FIN, ISEF o IUSM incaricati, i quali dovranno provvedere alla vigilanza sia in vasca sia negli spogliatoi.
Per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi acqua della vasca grande, il Concessionario, durante l’intero arco dell’orario di apertura della Piscina, dovrà garantire almeno due corsie per il nuoto libero.
Le corsie rimanenti dovranno essere ripartite in maniera che almeno il 40% delle stesse sia messo a disposizione delle associazioni o società sportive (nel proseguo associazioni), non legate al Concessionario ovvero gemmazione dello stesso, per organizzare la loro attività.
La suddivisione degli spazi acqua sarà esplicitata nell’allegato schema planimetrico della vasca grande.
Per quanto riguarda l’utilizzo della vasca piccola, il Concessionario, a sua scelta, potrà usufruire di tale spazio per non più di n.4 giorni settimanali mentre alle altre associazioni, non legate al Concessionario ovvero gemmazione dello stesso, saranno riservati gli altri n.2 giorni.
In ogni caso la scelta dei giorni di utilizzo, salvo diverso accordo tra Concessionario e associazioni, dovrà rispettare le seguenti turnazioni:
- turno 1: lunedì e giovedì,
- turno 2: martedì e venerdì;
- turno 3: mercoledì e sabato.
Per quanto riguarda il nuoto agonistico, nella fascia oraria compresa tra le 14,30 e le 16,30 di 4 giornate a settimana, il Concessionario riserverà alle associazioni che ne faranno richiesta, associazioni che annoverano esclusivamente atleti tesserati FIN forniti di certificato rilasciato da autorità medico sportiva e che disputano attività agonistica ufficialmente riconosciuta, gli spazi acqua necessari sia per la preparazione pre- gara sia per gli allenamenti.
Le manifestazioni agonistiche ufficiali avranno priorità rispetto a quanto programmato nel “piano delle attività” e l’organizzazione del singolo evento andrà concordata col Concessionario sia per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità, soprattutto in caso di manifestazione con presenza di pubblico, sia per la ripartizione delle spese e dei ricavi, compresi quelli derivanti dalla pubblicità temporanea a mezzo di impianti a messaggio fisso, variabile o audiovisivo.
La Piscina dovrà essere aperta al pubblico per non meno di 330 giorni l’anno con una fascia oraria minima dalle ore 8:00 alle ore 22:00 (dal lunedì al venerdì), dalle ore 8,00 alle ore 19,00 (il sabato) e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (la domenica), salvo chiusure preventivamente autorizzate dal Comune, compresi gli interventi di cui al precedente art.4, o per causa di forza maggiore. In qualunque caso le giornate di chiusura non dovranno essere superiori a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
Art.6 - MODALITÀ D’AGGIUDICAZIONE
Al fine di poter individuare l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La valutazione sarà effettuata sulla base del progetto definitivo, posto a base di gara, a cui apportare variazioni migliorative o/e aggiuntive.
L’offerta sarà quindi corredata da un progetto definitivo sviluppato entro i limiti definiti dal presente Capitolato Speciale.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché del valore ponderale attribuito a ognuno di essi:
Ord. | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
A) | Elementi Quantitativi | 20 punti |
B) | Elementi Tecnico-Qualitativi | 80 punti |
Totale Punteggio (Elemento A + Elemento B) | 100 punti |
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo concorrente.
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
Nella fase di valutazione delle offerte si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuendo i valori massimi alle migliori offerte.
A) MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE
A LL’ELEMENTO QUANTITATIVO - punti totali 20
Sarà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:
A.1 – OFFERTA ECONOMICA: Punti 20
La valutazione dell’elemento economico avverrà sulla base dell’offerta, percentuale al rialzo, sull’importo pari a € 10.000,00 (diecimila), oltre IVA. come per legge, stabilito quale canone base annuale. Il concorrente dovrà formulare l’offerta economica, indicando l’offerta, percentuale al rialzo, arrotondata con indicazione fino ad un massimo di tre cifre decimali, rispetto alla somma posta a base di gara.
All’offerta economica più conveniente per il Comune sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
Pi = Pmax x Oi
Omax
dove:
Pi = punteggio da attribuire all’offerta esaminata Pmax = punteggio massimo attribuibile
Omax = offerta migliore
Oi = offerta del concorrente esaminato
La percentuale dovrà essere formulata in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra il dato espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione.
B) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE ALL’ELEMENTO TECNICO /QUALITATIVO - punti totali 80
Il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il punteggio sarà determinato in base ai seguenti criteri:
B1) PROGETTO DI GESTIONE: Punti 15
B.1.1) ATTIVITA’ SVOLTA A FAVORE DELLE SCUOLE, DEI DISABILI, DEGLI ANZIANI E DEGLI
AGONISTI (max punti 5):
a) Attività di promozione svolta a favore degli studenti, dei disabili, degli anziani e degli agonisti (max punti 3) ;
b) Proposta di programmazione, almeno triennale, delle attività di promozione, ricreative ed agonistiche che verranno svolte in Piscina (max punti 2).
B.1.2) PROGETTO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO (max punti 10):
Dovrà essere prodotta una relazione sintetica, esaustiva e dettagliata nella quale esplicitare (i punti che seguono sono solo indicativi dei temi che potranno essere sviluppati):
a) il “piano delle attività” che potrà prevedere, oltre agli obblighi di cui al precedente art.5, l’elaborazione di un dettagliato piano degli orari di esercizio con esplicita descrizione dei servizi offerti al pubblico e degli eventi ordinari e straordinari previsti o programmati;
b) proposte di azioni sinergiche a favore di eventi socio- culturali e ricreativi a valenza cittadina o di quartiere;
c) attività promozionali per la valorizzazione della Piscina e del nuoto mediante azioni sinergiche con la scuola, soggetti associativi, agenzie educative e sociali;
d) esperienza nell’ambito della gestione di piscine;
e) numero e qualificazione degli istruttori, degli allenatori e del personale impiegato nella gestione;
f) eventi collaterali o integrativi alla Piscina e al nuoto in grado di attrarre interessi in ambito sportivo, sociale ed economico;
g) prime indicazioni sulla stesura del documento unico di valutazione dei rischi (DUVR / DUVRI).
B2) PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE: Punti 10
La valutazione sarà compiuta principalmente in base alle capacità del partecipante alla gara di predisporre un piano complessivo degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che intenderà proporre per una migliore gestione della Piscina.
Tali manutenzioni dovranno essere suddivise secondo criteri temporali adeguati; pertanto dovranno essere elencati gli interventi da prevedersi secondo un prestabilito crono- programma.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora necessari, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
In virtù della durata della concessione, le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, proposte nel piano, di cui al presente articolo, dovranno intendersi come suppletive agli interventi di cui al precedente art.4 a).
Il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
B3) VARIAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO: Punti totali 55
Il progetto definitivo, allegato al presente Capitolato, potrà essere variato, quantitativamente e qualitativamente, purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali, lo schema funzionale del progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara.
Le suddette variazioni dovranno essere esplicitate ed elaborate in un nuovo documento progettuale nel quale dovrà essere possibile la rilettura, parziale o totale, del progetto proposto dal Comune.
Il progetto definitivo, come definito dall’art.23 del D.lgs.50/16, dovrà individuare “ (..) compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.(..)”
Al fine di una più ampia valutazione, il grado di approfondimento delle soluzioni proposte dovrà essere superiore a quello del progetto definitivo posto a base di gara senza raggiungere il livello “esecutivo”, livello che sarà, invece, richiesto al concorrente che, aggiudicatosi la gara, avrà affidata, in concessione, la gestione della Piscina.
Per il suddetto motivo, il progetto dovrà prendere in considerazione l’intera area della Piscina e, come definito dall’art.23 del D.lgs.50/16, contenere almeno i seguenti elaborati:
1) una relazione generale dalla quale emergano, in maniera chiara e compiuta, le motivazioni circa le scelte che hanno determinato la presentazione delle variazioni al progetto definitivo approvato dal Comune e che tali variazioni conseguiranno comunque le finalità e il livello qualitativo per le quali è stato concepito l’originale progetto;
2) una relazione tecnica contenente, in particolare:
- la descrizione generale delle variazioni proposte sia da un punto di vista architettonico sia da quello funzionale;
- la descrizione delle soluzioni adottate per la riqualificazione delle vasche di nuoto, con evidenziati i particolari costruttivi delle finiture e degli impianti;
- la descrizione delle scelte impiantistiche in variante proposte, comprese quelle in tema di energie rinnovabili, dalle quali emerga, attraverso dati comparativi, il raggiungimento di un significativo miglioramento prestazionale anche da un punto di vista manutentivo e gestionale;
- la descrizione degli interventi di risanamento strutturale, con particolare riferimento agli elementi verticali ed orizzontali in calcestruzzo armato e in latero- cemento armato, completa di sondaggi e analisi in grado di inquadrare correttamente la natura e l’entità del degrado;
- la descrizione degli elementi di finitura e di arredo da proporre in variante nonché il dettaglio dei materiali e della componentistica che saranno utilizzati;
3) elaborati grafici tra i quali una planimetria di inquadramento generale dell’area della Piscina, planimetrie dei vari piani, prospetti e sezioni in opportuna scala;
5) elaborati grafici per la prevenzione incendi con riferimenti normativi e calcolo dimensionale delle aperture per l’evacuazione del pubblico, delle utenze e degli addetti;
6) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;
7) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (*);
8) computo metrico estimativo;
9) elenco prezzi con eventuali analisi del prezzo;
10) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
11) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del relativo documento;
12) cronoprogramma con indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione degli interventi prescritti o offerti in variante;
13) aggiornamento del manuale di autocontrollo e gestione igienico-sanitaria della Piscina.
Il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (*), di cui al paragrafo 7), ha la finalità di indicare i contenuti prestazionali degli elementi proposti nel progetto in variante. Il disciplinare, inoltre, dovrà contenere la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni degli elementi, dei materiali di cui si compongono e di ogni altra caratteristica identificativa.
Le proposte migliorative potranno apportare variazioni agli elementi impiantistici, purché risultino compatibili col progetto posto a base di gara. Le soluzioni migliorative dovranno comunque garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza comportare una diminuzione delle caratteristiche di resistenza, durabilità, affidabilità e sicurezza delle opere e degli impianti del progetto posto in gara.
B3.1) PROPOSTE MIGLIORATIVE E/O DI VARIANTE (40 punti) B3.1.1) MIGLIORIE E/O VARIAZIONI (max punti 20)
Miglioramento dell’efficienza complessiva della Piscina, in particolare degli impianti, finalizzata all’incremento del livello prestazionale e manutentivo della stessa nonché all’adozione di tecnologie di particolare affidabilità, efficienza, semplicità gestionale ed energeticamente sostenibili in grado di portare significativi miglioramenti in particolare all’impianto di filtrazione, al sistema di impermeabilizzazione e di circolazione delle acque delle vasche, alla unità di trattamento aria, alla produzione autonoma di acqua calda sanitaria.
B3.1.2) TIPOLOGIA E QUALITA’ (max punti 20)
Tipologia e qualità dei materiali e componenti utilizzati anche con specifico riguardo alla loro efficienza e durevolezza; specifiche grafiche e descrittive di dettaglio degli eventuali elementi costruttivi, in particolare per il sistema utilizzato per la filtrazione e trattamento acque nonché, per l’impermeabilizzazione delle vasche, per l’unità di trattamento aria, per la produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia e qualità dei materiali e componenti utilizzati che risultino, a parere del concorrente, meritevoli di approfondimenti o specifiche operative.
B3.2) OPZIONI AGGIUNTIVE (12 punti)
Miglioramenti aggiuntivi per l’efficienza complessiva degli impianti di trattamento acque ed efficientamento energetico effettuato attraverso l’adozione di alcuni impianti proposti e descritti negli atti di gara come opzioni aggiuntive.
B3.2.1 - impianto solare termico per produzione di ACS: (max punti 7); B3.2.2 - impianto di trattamento acqua a raggi UV(per la piscina nuoto): (max punti 5).
B3.3) ALTRE VARIAZIONI (max 3 punti)
Saranno valutate altre migliorie supplementari, non sviluppate nel progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara. Migliorie che potranno riguardare la struttura comunale nel suo complesso ivi inclusi gli spazi esterni purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali, lo schema funzionale del progetto definitivo posto a gara.
Il punteggio ai precedenti paragrafi sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il quadro economico del progetto in variante proposto in sede di gara non dovrà prevedere un importo totale inferiore a quello indicato all’art.4 a) del presente Capitolato.
Art.7 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La gestione della Piscina è affidata per un periodo di 15 (quindici) anni a partire dalla data di consegna della stessa che avverrà con apposito verbale.
Al Concessionario è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, le attività di gestione, mentre sono consentiti gli appalti per lavori, servizi e forniture strumentali alla gestione medesima.
L’eventuale elusione, anche di fatto, del divieto di cui al precedente capoverso costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art.31.
La durata del contratto potrà essere modificata esclusivamente attivando l’opzione di proroga prevista dal D.Lgs. 50/2016. Tale proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.
Il contratto potrà essere prorogato per un termine massimo di giorni.180 (centottanta). Art.8 – FINALITÀ DELLA GESTIONE
Le attività, da realizzarsi nell’ambito della gestione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:
1) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale della Piscina e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti quali:
- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell’ambito di un quadro di iniziative anche programmate dal Comune, in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;
- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione della Piscina e delle sue attività nell’ambito del sistema sportivo comunale, con aumento dell’uso pubblico della stessa secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi.
2) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo- strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale della Piscina, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità quali:
- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti la Piscina, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d’uso della stessa;
- sviluppo delle attività inerenti l’organizzazione per l’utilizzo da parte di Associazioni, Enti e Gruppi;
- gestione dei servizi di assistenza all’utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità della Piscina e delle attività in essa realizzate, ivi compresa la gestione del bar/ristoro;
- gestione dell’attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti la Piscina nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;
- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il suo funzionamento;
3) Eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica della Piscina volta all’aumento dell’utenza e/o al miglioramento delle attività;
4) Eventuali utilizzi diversificati della Piscina che siano compatibili e non interferenti con la sua originaria destinazione.
Art.9 - CAUZIONI E FIDEJUSSIONI
Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/16 il Concessionario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e del conseguente contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
A norma dell’art.103c.5 del D.Lgs 50/16, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
La cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.
La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell’impianto, redatto in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, emergeranno danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del Concessionario medesimo.
La cauzione definitiva deve essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l’attività bancaria prevista dal DPR n.635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n.449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.
Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all’incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.
Art.10 – TARIFFE ED ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA’
Il Concessionario potrà applicare le tariffe massime fissate con la Delibera di Giunta Comunale n.84 del 29/4/2016, riportate come appendice al presente Capitolato all’allegato 3.
Il Concessionario potrà personalizzare il tariffario entro i suddetti limiti massimi.
Per l’utilizzo degli spazi per manifestazioni od eventi occasionali, non strettamente inerenti l’uso per il quale la Piscina è stata concessa, il Concessionario potrà determinare liberamente tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione al Comune.
In caso di presenza di pubblico, dovrà essere valutata la necessità di convocare la competente Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e ogni spesa conseguente ad adeguare la Piscina sarà a carico del Concessionario.
Il Concessionario sarà tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all’interno della Piscina, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.
Le tariffe sono introitate dal Concessionario.
Sarà consentito al Concessionario l’esercizio della pubblicità, sia internamente sia esternamente alla Piscina, a condizione che venga presentato al Comune un piano degli impianti pubblicitari nel quale indicare gli spazi nei quali apporre gli impianti e le tipologie dei medesimi. Gli impianti pubblicitari, che potranno riguardare sia messaggi temporanei, legati ad un singolo evento, sia fissi, potranno essere esplicitati mediante cartelli, stendardi, striscioni e sistemi audiovisivi. Il piano dovrà prevedere anche spazi da riservare alla pubblicità delle associazioni, non direttamente legate al Concessionario, che eserciteranno la propria attività nella Piscina.
L’esercizio della pubblicità dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia.
Art.11 – USO DEI BENI DELLA PISCINA
Al Concessionario è riconosciuto il diritto d’uso dei beni immobili e mobili, indicate al precedente art.2, costituenti ed afferenti la Piscina, elenco che verrà indicato nel verbale di cui al successivo art.13.
L’uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di cui all’art.4, nonché, specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.
La Piscina è affidata per le finalità ludico/sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali è stata realizzata.
Il Concessionario dovrà utilizzarla e farla utilizzare in modo corretto nel rispetto del presente articolato e dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della Piscina.
La Piscina potrà essere utilizzata anche per nuoto terapeutico/riabilitativo, acquagym, ginnastica correttiva in acqua, idrokinesiterapia, tonificazione in acqua, acquasoft, psicomotricità in acqua per persone diversamente abili.
Art.12 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E MODIFICA DEL CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Durante la gestione il Concessionario potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare od ampliare la fruibilità della Piscina oltre alla creazione di spazi di socializzazione per la cittadinanza, ampliamenti o modifiche della struttura od ulteriori servizi o strutture compatibili.
Tali variazioni non potranno apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso la loro realizzazione non darà diritto alla proroga della durata della concessione;
La proposta, da inoltrare al Comune, dovrà essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnico/economici e dal piano economico-finanziario, da una breve relazione, a firma del legale rappresentante, che illustri gli scopi dell'intervento. Valutata la valenza della miglioria proposta, la sostenibilità tecnica ed economica dell’intervento e definite, con atto aggiuntivo, le rispettive obbligazioni, il Comune rilascerà il nulla osta preventivo all'intervento.
Il Concessionario potrà altresì proporre modifiche all’utilizzo della Piscina relativamente allo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali od altro purché limitati nel tempo e compatibili con la destinazione del bene concesso.
Le opere o lavori di miglioria, a fine gestione, diverranno di proprietà del Comune senza diritto ad alcun rimborso spese.
Ferma restando l’impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla concessione, al sol fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario della gestione, il Concessionario potrà proporre variazioni complementari entro il limite massimo del 50% del valore della concessione iniziale, inteso come valore quello risultante a seguito dell'aggiudicazione.
La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito ed le ipotesi di cui al comma 7 dell’art.175 del D.lgs 50/16.
Sono fatti salvi gli altri casi previsti all’art.175 del D.lgs 50/16.
Art.13 - ASSEGNAZIONE DEI BENI
Il Comune consegnerà al Concessionario la Piscina ed i beni ad essa afferenti con specifico verbale descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.
Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale della Piscina e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all’attività gestionale correlata alla presente concessione.
Art.14 - PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE
Il Concessionario provvederà alla gestione della Piscina con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l’utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, verrà instaurato tra il Comune ed il personale del Concessionario.
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d’opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.
In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individuerà un responsabile gestionale della Piscina.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei rapporti contrattuali esistenti, nei limiti dei principi dettati dall'Unione Europea, è previsto il rispetto della clausola sociale, che sarà inserita nel bando di gara, in ottemperanza alla disposizione contenute nell’art.50 del Dlgs 50/16.
Art. 15 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
Il Comune considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, il Concessionario dovrà porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, comportamenti e azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a
tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
Pertanto, il Concessionario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., nonché quelle derivanti da normative di dettaglio come la Delibera di G.R. n.1431/13. Per tali motivi è richiesta anche l’adozione del manuale di autocontrollo e gestione igienico-sanitaria della Piscina anche al fine di dare continuità di funzionamento ad eventuali sistemi di disinfezione, quale quello a raggi UV, se proposti.
Inoltre, nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze e non, sarà cura del Concessionario, analizzare la presenza di rischi e procedere di conseguenza alla redazione dei documenti di valutazione e/o piani stabiliti dalla normativa vigente.
La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 “Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” oltre al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., D.M. 24/04/2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori oltre che al DM 388/2003.
La Piscina deve essere considerata come struttura polifunzionale, dal punto di vista dell’operatività e della conseguenza giuridica. Fondamentalmente, è un luogo destinato alla pratica sportiva, ricreativa, terapeutica/riabilitativa , ma è anche, qualora destinato occasionalmente ad eventi, manifestazioni ed attività di intrattenimento, un luogo di pubblico spettacolo e come tale soggetto a specifiche autorizzazioni.
Art.16 - RESPONSABILE DI CONTRATTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Concessionario s’impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona “Responsabile del contratto” espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma del contratto e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.
Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:
a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato;
b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al
D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;
c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.
Il Comune nominerà, a norma del D.lgs 50/16, un “Direttore dell’esecuzione del contratto” che provvederà, per tutta la durata della concessione, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile assicurandone la regolare esecuzione.
Art.17 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI
Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.
Il Concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.
Il Concessionario, prima dell’inizio del servizio, si impegna a trasmettere al Comune, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
Il Concessionario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:
- all’individuazione dell’esecutore delle opere, nel caso in cui il Concessionario non possegga la necessaria qualificazione per realizzare in proprio i lavori, ciò nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal D.Lgs.n.50/16 ;
- alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l’antinfortunistica e la salute dei lavoratori.
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.
E’ fatta salva la disciplina del subappalto così come riportata nell’art.174 del D. Lgs n.50/16.
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del Concessionario.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
Di tutti gli operatori, a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il Concessionario.
La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta al Concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l’ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richieste dal Comune.
Art.18 - OSSERVANZA ADEMPIMENTI LEGGE REGIONE MARCHE 02/04/2012 N.5 RELATIVO REGOLAMENTO REGIONALE 07/08/2013 E DELIBERA DI G.R. N.1431/13
Il Concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni della legge regionale n.5/12 e ss. mm. ii. e del relativo regolamento emanato in data 07/08/2013 nonché a quanto prescritto nella Delibera di Giunta Regionale n.1431/13.
Art.19 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente Capitolato.
Il Concessionario, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà depositare copia del proprio Statuto e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.
Tutti gli obblighi e gli oneri per l’espletamento delle attività inerenti alla gestione della Piscina devono intendersi a completo carico del Concessionario.
Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente Capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.
Il Concessionario assumerà incondizionatamente nei confronti del Comune, le obbligazioni espressamente previste dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, le cui disposizioni si richiamano integralmente e che il concessionario dichiara di ben conoscere.
Il Concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell’offerta e precisamente:
- ad eseguire quanto indicato nel piano pluriennale delle manutenzioni presentato in sede di gara;
- a presentare ogni anno al Comune, una relazione consuntiva del “piano pluriennale degli interventi di manutenzione” e copia dei registri degli interventi medesimi.
- ad accettare che eventuali modifiche al piano delle manutenzioni, presentato in sede di gara, finalizzate anche all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, dovranno essere preventivamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista del patrimonio, dai competenti Uffici comunali;
- al rispetto del “piano delle attività”, di cui al precedente art.5, presentato in sede di gara.
- a presentare entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo;
- ad eseguire quanto proposto in sede di gara, con particolare riferimento agli interventi previsti nel progetto in variante ed al “piano pluriennale degli interventi di manutenzione”;
- ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.50/16, il Concessionario dovrà versare, prima della stipula del contratto, la somma di € 6.650,00 quale fondo “incentivi per funzioni tecniche”.
A monte della Piscina è in esercizio un generatore combinato di energia termica ed elettrica (cogeneratore) gestito dal Comune. Attraverso una rete interrata, detto impianto serve, oltre alla Piscina, altri complessi sportivi posti nelle adiacenze.
Il cogeneratore resterà nella competenza del Comune e il Concessionario dovrà prelevare, attraverso le esistenti canalizzazioni dedicate, il fluido termico (“calore”) che andrà ad alimentare gli scambiatori e, da questi, le reti di distribuzione per il condizionamento delle termo -ventilanti e per il riscaldamento dell’acqua delle vasche (la produzione di ACS sarà autonoma).
A monte degli scambiatori, il Concessionario dovrà provvedere ad istallare, a propria cura e spesa, entro e non oltre 3 mesi dal verbale di consegna della gestione, un misuratore in grado di quantificare il “calore” assorbito dalla Piscina il cui onere verrà contabilizzato dal Comune e la relativa spesa addebitata al Concessionario.
Conseguentemente il Concessionario, ad eccezione del rimborso della spesa del “calore”, non avrà altri oneri o responsabilità ne per la conduzione ne per la manutenzione della centrale di produzione dell’energia termica.
Per quanto riguarda l’energia elettrica, il cogeneratore è in grado di produrne un certo quantitativo che verrà gratuitamente vettoriato anche alla Piscina. Tale produzione non sarà sufficiente a soddisfare i fabbisogni elettrici dell’impianto natatorio e, pertanto, il Concessionario dovrà provvedere ad acquisire una fornitura integrativa autonoma.
Pertanto, saranno a carico del Concessionario le spese per l’attivazione e la fornitura delle utenze telefoniche e di trasmissione dati, di acqua potabile, energia elettrica e gas naturale, quest’ultimo relativamente all’allaccio del generatore di ACS.
Il restante “calore” necessario per il condizionamento degli ambienti e per il riscaldamento dell’acqua delle vasche, sarà fornito dal Comune e la relativa spesa addebitata al Concessionario.
Saranno a carico del Concessionario eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dal Comune o da altri soggetti Istituzionali.
Il complesso viene affidato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Art.20 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
All’interno dell’offerta economica dovrà essere allegato anche un dettagliato “Piano Economico Finanziario” dell’investimento e della connessa gestione per l’intero arco temporale. In particolare, dovranno essere esplicitati i costi, le fonti di finanziamento, gli indici di convenienza economica, redditività e sostenibilità finanziaria.
Il piano dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di gestione.
Il piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità dell’intervento e dell’offerta proposta.
La mancata precisazione nel “Piano Economico Finanziario” degli elementi innanzi indicati costituirà causa di esclusione dalla gara.
A norma dell’art.165 c.6 del D.Lgs.n.50/16 “Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.“
Art.21 - RAPPORTI ECONOMICI
Il Concessionario avrà l’obbligo di versare al Comune il canone annuale offerto in sede di gara (oltre IVA). Detto canone dovrà essere corrisposto annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza, in unica rata.
Il primo versamento avverrà contestualmente alla stipula del contratto.
Il Comune riconosce al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente la Piscina. Il Concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d’uso.
Il Concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all’interno del complesso sportivo.
Il Concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell’impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.
La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell’impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario.
A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.
Art.22 - UTILIZZO DELLA PISCINA DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare la Piscina per un numero di giornate non superiore a 10 per ciascun anno.
In tal caso, il Comune potrà disporne di tutta o di parte richiedendo al Concessionario, almeno 15 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell’articolazione temporale degli spazi di attività sportiva programmata.
Di comune preventivo accordo, Comune e Concessionario stabiliranno gli oneri di competenza e la ripartizione delle spese di gestione per il periodo d’utilizzo.
Art.23 - FACOLTÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE
E’ facoltà del Comune apportare alla Piscina modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie per motivi di pubblico interesse.
Il Comune formalizzerà un accordo con il Concessionario, integrativo del contratto in essere, nel quale saranno stabiliti tempi e modalità per la realizzazione dell’intervento nonché l’eventuale risarcimento, a favore del Concessionario, per il mancato utilizzo del bene.
Qualora per motivi imprevedibili e di forza causa maggiore la Piscina dovesse essere dichiarata parzialmente o totalmente inagibile e inutilizzabile, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune salvo il diritto al recupero dell’investimento eseguito e non ancora ammortizzato.
Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso alla Piscina a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire l’accessibilità alle aree, lo sviluppo e la promozione dello sport .
Art.24 - RISERVA DI UTILIZZO DELLA PISCINA
Le superfici estradossate sia della xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, sono state affidate in concessione (durata 20 anni) ad un soggetto privato (contratto del 13/09/2012 – Rep. n.29040) che vi ha realizzato un impianto fotovoltaico, completamente autonomo rispetto alla Piscina, con scambio in rete dell’energia prodotta.
Tra gli oneri di concessione figura anche la manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura sulla quale sono posizionati gli impianti: detto onere, pertanto, non andrà conteggiato nel piano economico - finanziario di gestione della Piscina.
Rimangono salvi i diritti già esistenti, come la citata concessione in uso delle superfici di copertura che comporterà anche il rispetto delle relative servitù di passaggio ed accesso alla copertura stessa per l’effettuazione di lavori di manutenzione.
Art.25 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione della Piscina e dei fruitori dello stesso, con particolare riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all’uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.
Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti la Piscina nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa.
Il Comune sarà del tutto estraneo all’uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente Capitolato, uso ed attività che riguarderanno esclusivamente il Concessionario, che le esplicherà a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Art.26 - GARANZIE ASSICURATIVE
Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti.
Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario.
Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una massimale unico non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro, €.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente;
- per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività.
- per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.
Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamento.
Art.27 - PRESA D’ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO
Il Concessionario riconoscerà che l’offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio di gestione.
Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto dello stato dei luoghi, della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse all’espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.
Con l’offerta formulata il Concessionario assumerà, inoltre interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse all’espletamento del servizio conferito.
Il Concessionario non potrà quindi eccepire durante l’espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.
Il Concessionario non potrà neanche eccepire eventuali errori, imprecisioni o incompletezze del progetto definitivo redatto dal Comune.
Per tutte le ragioni espresse, il Concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.
Art.28 - CONTROLLO E VERIFICHE DELLA GESTIONE
Il Comune svolgerà controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione della Piscina.
Il Comune potrà, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:
- sull’effettuazione delle prestazioni e sull’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sull’esecuzione degli adempimenti a garanzia dell’esecuzione del contratto;
- su eventuali azioni o comportamenti del concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell’impianto sportivo;
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione della Piscina e delle singole tipologie di servizi;
- in ordine all’efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori della Piscina, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
- sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell’ambito delle quali sono realizzate le attività;
- sui bilanci consuntivi del Concessionario che devono essere presentati ogni anno;
- sulla corretta applicazione delle tariffe d’uso praticate dal Concessionario che devono essere conformi a quelle approvate dal Comune.
Il Comune procederà a verificare l’osservanza degli obblighi di esecuzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e lo stato di attuazione del “piano pluriennale delle manutenzioni” presentato in sede di gara con cadenza biennale.
Il Concessionario e il Comune potranno concordare lo svolgimento di verifiche, finalizzate a rilevare l’impatto sociale delle attività prodotte nella Piscina.
Art.29 - PENALI
In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati nel presente capitolato saranno applicate le seguenti penalità:
- per ogni segnalazione di mancata pulizia e manutenzione della Piscina e delle aree di pertinenza: €. 500,00#;
- per ogni segnalazione sulla inefficienza della Piscina e delle aree di pertinenza: €. 500,00#;
- per accertata mancata custodia e sorveglianza della Piscina: €. 500,00#;
- per accertata chiusura ingiustificata della Piscina: €. 500,00#;
In tutti i casi in cui è prevista una penalità, il Comune, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere, non inferiore a 15 giorni, avrà diritto ad incamerare le relative somme direttamente dalla cauzione definitiva.
Il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione entro 30 giorni, pena la revoca della concessione.
L’applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno e l’applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente.
Art.30 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
Le fattispecie sono disciplinate dall’art.176 del D.Lgs.n.50/16 a cui si rimanda per le rispettive obbligazioni. Il Concessionario dichiara e riconosce che, in ogni caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune della Piscina in buono stato di manutenzione e di efficienza.
Art.31 - INTERVENTO SOSTITUTIVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato hanno carattere di necessità.
In particolare dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si
debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.
Nel caso in cui si dovesse rilevare che l’andamento del servizio, oggetto del presente Capitolato, non è conforme allo stesso, verrà contestato l’inadempimento con lettera raccomandata A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare le condizioni contrattualmente previste.
In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Concessionario, è fatta salva la facoltà del Comune di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione contrattuale con addebito dei relativi danni, sia diretti che indiretti, al Concessionario.
Il Comune si riserva in ogni caso di procedere d’ufficio per sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni onere economico sostenuto al Concessionario.
E’ facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese del Concessionario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento del Concessionario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della concessione, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
- sopravvenuta causa di esclusione;
- grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
- ultimazione degli interventi previsti, di cui all’art.4, oltre il termine di anni 2 (due).
La risoluzione della concessione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti a causa dell’inadempimento.
Al fine di recuperare penalità, spese e danni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.
In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri tecnici, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito.
Tale accertamento, se richiesto, potrà essere eseguito in contraddittorio con il Concessionario e le risultanze verranno verbalizzate.
Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
In caso di risoluzione della concessione, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.
Art.32 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE
In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Concessionario non avrà
diritto di sospendere il servizio di gestione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune.
Il Concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell’espletamento del servizio nel modo anzidetto, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.
Art.33 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, esecuzione, svolgimento del presente contratto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Ascoli Xxxxxx .
Art.34 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Il Concessionario per l’espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Ascoli Xxxxxx.
Art.35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti partecipanti alla gara sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.
Art.36 - PROPRIETÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA
Il Concessionario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.
Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione e documento.
Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Comune, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza sui documenti dell’appalto.
Art.37 - RINVIO AD ALTRE NORME
Al contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi in materia oltre che alle disposizioni del Codice Civile.
Allegato n.1: Area e strutture oggetto di concessione.
Allegato 2: quadro economico di spesa degli Interventi di riqualificazione della piscina comunale.
A ) IM PO RTO DEI LA VO RI
L AVO RI A CO RPO L AVO RI A MISURA
L AVO RI I N ECO NO MIA
Des c riz io ne
Im p o rto
€
3 3 1 .0 0 0 ,
0 ,0 0
0 ,0 0
TOTA LE Im po rto e s e c uz io ne d e ll e l a v or. (c om p. Si c ure z z a ) 3 3 1 .0 0 0 ,
B) I M PO RTO PER L 'A TT UA ZI O NE DEI PI A NI DI SICUR EZZ A
Des c riz io ne
A M ISURA
€
0 ,0 0
A CO RPO
IN ECO NO MIA
TOTA LE i m po rto s ic ure z z a (no n s og ge tto a rib .)
1 3 .0 0 0 , 0
0 ,0 0
1 3 .0 0 0 , 0
C) SOM M E A DISPO SIZ ION E
Des c riz io ne €
c 1 ) l a v o ri i n e c o n o m i a , p re v i s ti i n p ro g e tt o e d e s c l u s i d a l l ' a p p a l to (i v a c o m p .) 0 ,0 0 c 2 ) s p e s e t e c n i c h e re l a ti v e a : p ro g e tt a z i o n e , a l l e n e c e s s a ri e a tt i v i t
s u p p o rto , n o n c h é a l c o o rd i n a m e n to d e l l a s i c u re z z a i n f a s e d i p ro g e c o n fe re n z e d i s e rv i z i ,a l l a d i re z i o n e l a v o ri e d a l c o o rd i n a m e n to d e l l
e s e c u ti v a e d e v e n tu a l i s p e s e p e r c o m m i s s i o n i g i u d i c a tri c i
c 3 ) s p e s e p e r a c c e rta m e n ti d i l a b o ra to ri o e v e ri fi c h e t e c n i c h e , c o l l a m m i n i s tra ti v o , c o l l a u d o s ta ti c o e d a l tri e v e n tu a l i c o l l a u d i e c e rti fi
c 4 ) I VA e d e v e n tu a l i a l tre i m p o s te 1 0 % d i A e d a rro to n d .
TOTA LE s om x x x x is po s iz io ne d e ll a Sta z . A pp a lt. €
0 ,0 0
3 3 .1 0 0 , 0
3 3 .1 0 0 , 0
IM PO RTO T O TA LE 3 6 4 .1 0 0 ,
R I E P I L O G O S O M M E
A- Importo dei Lavori (soggetto a ribasso d’asta e/o modifica)€. 318.000,53 B - Importo per l’attuazione dei piani di Sicurezza €. 13.000,00
Totale Importo a base d’asta | €. | 331.000,53 | |
B- Somme a disposizione | €. | 33.100,05 |
==================
IMPORTO TOTALE €. 364.100,58
Allegato 3: tariffe.
Ingresso Piscina-IVA inclusa
Biglietto pubblico fino ad un massimo di € 7,00 (60’);
Biglietto bambini/e (5/10 anni) fino ad un massimo di € 5,50 (60’); Biglietto over 65 fino ad un massimo di € 6,00 (60’);
Biglietto diversamente abile fino ad un massimo di € 3,00 (60’)
Biglietto per Istituti Scolastici fino ad un massimo di € 3,00 per alunno/a (40’+10’); Biglietto per studente universitario fino ad un massimo di € 4,00 (60’)
Scuola Nuoto Comunale fino ad un massimo di € 55,00 mese (8 lezioni).
Possono essere previsti abbonamenti e lezioni private ed è consentita l’organizzazione di corsi estivi i cui proventi saranno dal Concessionario introitati.
Affitto Spazi Acqua
Dalle ore 8,00 alle ore 16,00:
Corsia fino ad un massimo di € 25,00 (40’+10’*)
Mezza corsia di bordo vasca fino ad un massimo di € 19,00 (40’+10’*)
Mezza vasca piccola fino ad un massimo di € 19,00 (40’+10’*) Dalle ore 16,00 alle ore 22,00:
Corsia fino ad un massimo di € 30,00 (40’+10’*)
Mezza corsia di bordo vasca fino ad un massimo di € 25,00 (40’+10’*)
Mezza vasca piccola fino ad un massimo di € 25,00 (40’+10’*)
Costo orario dell’intero impianto fino ad un massimo di € 240,00 per la prima ora Ulteriori frazioni di mezza ora fino ad un massimo di € 60,00
*i 10’ sono di preparazione ginnica a secco.
I prezzi degli spazi acqua sono esclusi di IVA.
Si intende per “diversamente abile” colui che possiede invalidità non inferiore al 75%;
Per la suddetta utenza, il Concessionario potrà applicare favorevoli condizioni tariffarie per corsi di nuoto in accordo con il Comune.
Il Concessionario potrà applicare sconti particolari, rispetto alle normali condizioni tariffarie, agli Istituti Comprensivi scolastici che inseriranno corsi di nuoto nelle attività curriculari scolastiche.
Il Concessionario potrà applicare favorevoli condizioni tariffarie per corsi di nuoto in accordo con il CUS (Centro Universitario Sportivo).
Per quanto riguarda il nuoto agonistico, il Concessionario riserverà alle società sportive che ne faranno richiesta e che disputano regolarmente attività agonistica ufficialmente riconosciuta, gli spazi acqua necessari sia per le attività pre- agonistiche sia per gli allenamenti degli atleti che svolgono attività di nuoto agonistico, per tali spazi acqua sarà applicata una diminuzione dei costi del 70% del tariffario previsto.
Allegato 4: planimetria suddivisione spazi acqua vasca grande.