WELFARE CONTRATTUALE Clausole campione

WELFARE CONTRATTUALE. Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del presente CCNL rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò – esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione – il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti. L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale di cui all’art. 7, a decorrere dal 1 gennaio 2014 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione – esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri. I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
WELFARE CONTRATTUALE. Per gli anni 2022 e 2023 i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato; - con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023. Per il raggiungimento di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti. Nel corso della fase di prima applicazione, e comunque entro il mese di giugno 2023, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto. Per l’anno...
WELFARE CONTRATTUALE. (aggiornato al Verbale di Accordo del 6 Ottobre 2021)
WELFARE CONTRATTUALE. Le Parti considerato che il Settore, in relazione alla specificità della prestazione lavorativa resa dai Collaboratori in regime di collaborazione coordinata e continuativa, è privo di specifiche iniziative in materia di welfare contrattuale: assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, ritenendo strategico riconoscere ai Collaboratori istituti di welfare contrattuale, condividono l’obiettivo di garantire ai Collaboratori delle Imprese del Settore, cui si applica il presente Accordo, prestazioni quali, tra le altre, integrazione del reddito per i periodi di non lavoro, l’integrazione di particolari prestazioni sociali, quali, la malattia, l’infortunio, la maternità e paternità, il congedo matrimoniale, e per le unioni civili, borse di studio ed integrazioni per prestazioni sanitarie. A tal fine le Parti si impegnano per mezzo dell’Ente Bilaterale “EBINCALL” a ricercare strumenti idonei per realizzare gli obiettivi innanzi indicati. L’individuazione, la scelta e la regolamentazione di detti strumenti di welfare contrattuale, sarà disciplinata dall’Ente Bilaterale “EBINCALL”.
WELFARE CONTRATTUALE. 1. Le parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l'istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del Fondo nazionale di cui all'art. 163 del presente contratto, con l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del Servizio sanitario nazionale.
WELFARE CONTRATTUALE. (articoli 4 lettera g. e 13)
WELFARE CONTRATTUALE. CAPO I – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
WELFARE CONTRATTUALE. Le prestazioni previste dagli artt. 7, 8, 62 e 65 del presente c.c.n.l. rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò - esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione - il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente bilaterale agricolo nazionale di cui all'art. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. - pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri. I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
WELFARE CONTRATTUALE. (aggiornato al Verbale di Accordo del 17/01/2023)