DURATA DELLA CONCESSIONE Clausole campione

DURATA DELLA CONCESSIONE. Il contratto di concessione avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 01.09.2019, o dalla data del verbale di avvio del servizio, e fino al 31.08.2022. Fatto salvo l’esercizio di opzioni, Il termine finale non è soggetto a modifica neppure nel caso di avvio del servizio successivo al 01.09.2019. È prevista la consegna anticipata o in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016. Detto periodo ricomprende in maniera completa la gestione degli anni educativi, ciascuno dei quali inizia indicativamente il 1 settembre di ciascun anno solare e termina indicativamente il 31 luglio dell’anno successivo, per un minimo di 47 settimane. Ai sensi della normativa vigente in materia, è facoltà del Comune, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto, esercitare le opzioni di modifica previste dal successivo art. 13 compresa l’opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi, dal 01.09.2022 sino al 31.08.2024, alle stesse condizioni della concessione in corso comprese le condizioni migliorative per il Comune riportate nella Relazione tecnica. Le opzioni di modifica possono essere esercitate anche nel corso del periodo di ripetizione del servizio. Il Comune di Vedano al Lambro si riserva di sospendere la presente procedura, o successivamente di risolvere il contratto conseguente, in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse di bilancio. Quanto sopra senza che i concorrenti o gli assegnatari possano vantare diritti di qualsiasi tipo, anche in relazione ai costi di predisposizione dell’offerta presentata o da presentare in sede di gara.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione decorrerà dall’1 gennaio 2019, o comunque dalla data di affidamento della stessa, per la durata di anni 7 (sette), allo scadere della quale cesserà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta non essendo previsto il tacito rinnovo; entro tale data, quindi, l’immobile dovrà essere riconsegnato dal concessionario libero, in perfetto stato di manutenzione e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per ogni altra causa riguardante la gestione dell’impianto. In caso di ritardo nella consegna il concessionario sarà tenuto al versamento di una penale giornaliera di Euro 100,00 oltre al rimborso degli eventuali danni e delle spese legali che l’Amministrazione dovesse sostenere. Il concessionario effettuerà la gestione a regola d’arte per tutta la durata del contratto, con le modalità previste dal presente atto e tenendo presente le particolarità meglio definite nel capitolato e secondo le caratteristiche e previste in sede di offerta migliorativa, come da offerta tecnica prot. n. ….. del ………. . In sede di aggiudicazione definitiva Roma capitale Dipartimento Politiche Sociali- Direzione Benessere e Salute, procederà ad approvare il nuovo schema di contratto e il nuovo capitolato, comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dal concessionario medesimo in sede di offerta migliorativa, che saranno all’uopo specificate e articolate. E’ espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà, in nessun caso, essere ricondotto a regime locativo. La consistenza è quella che sarà riportata nel verbale di consegna.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione avrà la durata di quindici annate agrarie, con possibilità di una sola proroga di ugual periodo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. L'eventuale rinnovo di ulteriori anni quindici, verrà autorizzato solo previo accordo tra le parti da effettuarsi almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale. Alla scadenza del contratto gli immobili dovranno essere riconsegnati alla Regione Molise liberi e sgomberi da persone e cose, senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di nessun genere ed a qualsiasi titolo. Qualora siano state effettuate migliorie, solo previa autorizzazione da parte della Regione Molise, vi è la rinuncia da parte del conduttore fin d’ora a qualsiasi rimborso e spese derivanti dalle stesse e non potranno essere richiesti indennizzi alla scadenza del contratto, né altro a pretendere dalla proprietà, sia in termini di costo delle opere eseguite, sia di incremento di valore attribuito al fondo. Il valore dei lavori o opere realizzate che dovessero permanere sarà acquisito gratuitamente al patrimonio della Regione Molise. La stipula del contratto dovrà avvenire entro trentacinque giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Qualora la Regione abbia la necessità di rientrare in possesso dell’azienda o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione all’affittuario, con preavviso di mesi sei, mediante comunicazione via PEC (o lettera raccomandata), senza che l’affittuario possa qualcosa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo, salvo il riconoscimento economico degli interventi e delle lavorazioni colturali già effettuati oltre i frutti pendenti e la riduzione proporzionale del canone per la parte riconsegnata.
DURATA DELLA CONCESSIONE. L’affidamento in gestione ed uso dell’impianto avrà la durata di anni 4 (quattro) dal Il Gestore, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell’affidamento, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all’individuazione del nuovo Gestore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La Concessione assegna al concessionario il diritto di superficie delle aree sulle quali verranno installati gli impianti per un,periodo di anni venticinque (25) consecutivi a partire dal collaudo dei medesimi. L'attività oggetto di concessione, a partire dalla data della stipula del contratto di affidamento, dovrà essere espletata per tutto il periodo occorrente alla ultimazione di quanto descritto all’art. 6, secondo le modalità pattuite in esito alla successiva procedura (prevista dall’art. 14), secondo le migliori regole della tecnica e dell’arte e le più oculate e coerenti modalità gestionali. Al termine della concessione il concessionario avrà l’onere e l’obbligo del completo smantellamento degli impianti e del loro smaltimento e conferimento in discarica secondo la normativa vigente al momento delle lavorazioni, nonché della messa in ripristino dello stato originario dei luoghi, a sua cura e spesa Il concessionario ha l'obbligo di: - sostenere interamente i costi necessari per la progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione ordinaria, straordinaria e monitoraggio degli impianti da installare, senza alcun onere finanziario per l’Ente - garantire l’esecuzione delle attività previste dal presente avviso nel rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nell’attività oggetto della concessione; - assicurare la conformità dello sviluppo delle attività al progetto approvato; - predisporre tutta la documentazione necessaria alle verifiche; - redigere eventuali studi di valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica, documentazioni per l’autorizzazione unica, simulazione degli effetti , eventuali studi, relazioni, progetti necessari sotto un profilo ambientale; - sulla base della produzione energetica attesa e quindi della resa economica dell’impianto, così come riconosciuto dal GSE per gli Impianti finanziati con il Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007) o da altre forme di incentivazione comparabili, ivi compresa la produzione di certificati verdi producibili, trasferire la percentuale degli importi che l’Affidatario ritiene di conferire all’Amministrazione oltre alla quota fissa annua non inferiore ad € 100.000,00 annui (da rivalutarsi secondo indici ISTAT annualmente). Il Comune concedente potrà disporre degli opportuni controlli sia sulla quantità di energia prodotta che sui certificati verdi prodotti.
DURATA DELLA CONCESSIONE. Articolo 179.
DURATA DELLA CONCESSIONE. 1. La concessione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla firma della presente convenzione. Nel caso di aggiudicazione inclusiva di interventi migliorativi aggiuntivi, proposti e valutati positivamente, di cui al successivo articolo 11, punto B), la durata sarà di anni 8 (otto) con decorrenza dalla firma della presente convenzione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionaria mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione è prevista altresì la possibilità di rinnovo ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015. Lo stesso dovrà essere richiesto almeno 12 mesi prima dalla data di scadenza della convenzione. Durante i suddetti periodi il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.
DURATA DELLA CONCESSIONE. La durata della concessione è stabilita in 5 (cinque ) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione. L’accordo potrà essere rinnovato per ulteriori 5 (cinque) anni. La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza; l’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere al rinnovo della concessione. Il soggetto affidatario non avrà diritto, alla scadenza della concessione, sia in caso di scadenza naturale che di revoca, ad alcuna buona uscita. Qualora, durante il periodo della concessione, l’Amministrazione debba eseguire dei lavori all’interno del parco che impediscano in modo parziale o totale le attività previste e/o programmate dal concessionario, il concessionario non potrà pretendere dall’Amministrazione risarcimenti o indennizzi per mancati introiti, a qualunque titolo. L’Amministrazione, procederà ad avvisare il concessionario con 20 giorni di anticipo per l’esecuzione delle opere ed interventi programmati ritenuti necessari.
DURATA DELLA CONCESSIONE. L’affidamento in gestione ed uso dell’impianto avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal . Il Concessionario, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell’affidamento, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all’individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.