Inadempienze e penali Clausole campione

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.
Inadempienze e penali. Qualora durante lo svolgimento del servizio l’Istituto di vigilanza dia motivo a rilievi per negligenza ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali, sarà notificata da parte della Stazione Appaltante formale diffida (a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, a mezzo fax). In tal caso l’Istituto di vigilanza potrà produrre, entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano, ovvero pervengano oltre il termine di dieci giorni, ovvero ancora la Stazione Appaltante non le ritenga condivisibili e/o appropriate, si potrà procedere alla riduzione dell’importo dovuto in proporzione alle ore di servizio non eseguito, o parzialmente o imperfettamente eseguito; sarà, inoltre, applicata una penale forfetaria nella misura del 10% della detrazione operata, con un minimo di € 200,00 (duecento/00). La detrazione del relativo importo sarà effettuata sulla fatturazione mensile, e compensata ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del codice civile. Nel caso, poi, di inadempienze gravi o ripetute da parte dell’Istituto di vigilanza, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’Istituto di vigilanza e salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non retribuirà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Istituto di vigilanza nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
Inadempienze e penali. Ove, per cause imputabili alla Società aggiudicataria, il servizio non venga attivato entro il termine di cui all’offerta tecnica, sarà applicata, a valere sulla garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 7, una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Qualora, nell’esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze, l’Amministrazione, senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese sostenute per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili alla Società aggiudicataria, avrà la facoltà di chiedere l’applicazione di una penale per ognuna delle inadempienze sotto indicate: euro 100,00 (cento/00), per: • ogni caso (per ogni unità di personale) di non conformità all’organico dichiarato dalla Società aggiudicataria, concordato ed approvato dall’Amministrazione; • ogni controllo dal quale emerga la non conformità relativa agli indumenti di lavoro; • ogni controllo dal quale emerga il mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente; • ogni esito non conforme a seguito di verifica chimico-fisica o ispettiva a quanto previsto dalla normativa sulle derrate alimentari e sulle preparazioni gastronomiche. euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per: • ogni caso in cui sia riscontrato l’inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento ed al codice deontologico; • il caso in cui il Responsabile del Servizio di cui all’articolo 6 del Capitolato non sia reperibile nella giornata lavorativa (per ogni giorno di non reperibilità); • ogni derrata, rinvenuta nei luoghi di stoccaggio, non conforme alla normativa; • ogni verifica microbiologica dalla quale risultino valori superiori a quelli definiti per microrganismi non patogeni dalla normativa; • la mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative; • ogni caso di mancato rispetto delle operazioni di pulizia ordinaria; • ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti; • ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti; • la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione con la frequenza stabilita; • ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità di cui al presente Disciplinare. euro 500,00 (cinquecento/00), per: • ogni rilevamento di grave car...
Inadempienze e penali. Tutte le clausole del presente Disciplinare/Capitolato sono da intendersi come essenziali. Ogni disservizio e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Disciplinare/Capitolato ad opera dell'Impresa aggiudicataria sarà oggetto di contestazione scritta (a mezzo pec). A tal fine la Fondazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a produrre giustificazioni e comunque conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Impresa aggiudicataria, che dovranno pervenire alla Fondazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all’applicazione di una penalità variabile da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 in ragione dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze. L'applicazione delle penalità non esclude il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria sia incorsa in almeno tre distinte contestazioni assoggettate a penalità, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione immediata ex art. 1456 c.c., con richiesta di risarcimento dei danni tutti, anche indiretti, causati dagli inadempimenti contestati.
Inadempienze e penali. Città di Veglie - Prot. n. 0010419 del 10/08/2017 16:41 - ARRIVO Nell’esecuzione dei Servizi oggetto di appalto, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i Servizi stessi. Qualora nell’esecuzione dei servizi si verifichi inosservanza e/o inadempienza dell’Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, è facoltà dell’amministrazione appaltante di applicare a carico dell’appaltatore, previa contestazione per iscritto, penali secondo la gravità dei casi. La misura delle penali sarà stabilita dall’amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00. Il Responsabile del Procedimento renderà tempestivamente edotta la Ditta appaltatrice dell’applicazione di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro termine perentorio. L’importo delle penalità sarà trattenuto all’atto della liquidazione delle rate mensili, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, secondo quanto dispone l’art. 1662 del c.c., accertato che l’esecuzione non prosegue secondo le condizioni stabilite nelle modalità di gestione e dell’offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, l’Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo tempo entro il quale l’aggiudicatario deve uniformarsi alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale, essa ha facoltà di risolvere “ ipso facto e de iure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata o invio di pec con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all’art. 1456 del c.c. incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti. L’Amministrazione appaltante, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l’affidamento dei servizi, senza che l’aggiudicatario possa nulla a pretendere o eccepire a qualsiasi titolo, nei seguenti casi:
Inadempienze e penali. Il concessionario, in caso di inadempienze nel compimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie : - per il mancato rispetto delle scadenze fissate dal piano editoriale di cui all’ art. 16 del capitolato speciale si applicherà una penale pari a € 100,00 ( cento/00) per ogni giorno di xxxx xxx,qualora il ritardo si protragga oltre il sesto mese, il Concedente si riserva di intraprendere l’azione di risarcimento del maggior danno causato, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, nonché la possibilità di risolvere il contratto per palese inadempienza dell'Impresa - in caso di ritardato versamento dei proventi di cui al precedente art.3 si applicherà una penale di € 100,00 ( cento/00) per ogni giorno di ritardo. Il relativo importo complessivo sarà detratto, senza alcuna particolare formalità, da quello della cauzione. Il Concedente, qualora per cause di forza maggiore ad esso non imputabili, non fosse in grado di completare il servizio entro i termini stabiliti nel piano approvato avrà la possibilità di chiedere, con domanda motivata, prima della scadenza dei termini contrattuali, un periodo di proroga. Qualora la richiesta venisse riconosciuta giustificata, il Concedente provvederà ad accordare la proroga e a redigere il relativo verbale.
Inadempienze e penali. Il DEC procederà all’accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il DEC procederà all’immediata contestazione all’aggiudicatario delle circostanze come sopra rilevate, tramite pec o raccomandata A/R anticipata via fax. L’appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione a mezzo pec. Il RUP, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all’applicazione delle relative penali. Per ciascuna inadempienza contestata e non sorretta da idonea motivazione, l’Ente aderente potrà applicare una penale di € 200,00. In caso di applicazione di penali l’Ente aderente non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Inadempienze e penali. Nel caso in cui l’affidatario non rispettasse le clausole del presente capitolato, l’Agenzia avrà la facoltà di applicare le penali appresso indicate:
Inadempienze e penali. 1. Le inadempienze eventualmente riscontrate, non imputabili a forza maggiore o a caso fortuito, saranno contestate dalla “Stazione appaltante” - a mezzo raccomandata A.R. - alla“Ditta aggiudicataria”.