Sospensione Clausole campione

Sospensione. Non prevista.
Sospensione. Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie
Sospensione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 8 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
Sospensione. Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.
Sospensione. Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Sospensione. In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
Sospensione. Non è prevista.