INADEMPIMENTI E PENALI Clausole campione

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, a...
INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di: - ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel presente Capitolato; - ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’ordine emesso, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore dell’ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale da 100,00 Euro a 500,00 Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dei prodotti risultati non conformi, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore dell’ordine emesso fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’applicazione delle penali avverrà previo contraddittorio con l’Appaltatore. L’APSS potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
INADEMPIMENTI E PENALI. Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. Qualora il Responsabile Tecnico nominato dalla Società appaltante accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti senza onere alcuno in capo alla Società stessa, fissando a tal fine un termine perentorio per l’adempimento. Nel caso di inadempimenti alle disposizioni previste nel presente Capitolato d’oneri, nel Contratto stipulato tra le parti o nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, Zètema avrà la facoltà di applicare le penali di seguito indicate:
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. La Regione Lazio ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Ulss 8 “Berica” si riserva di applicare le seguenti penali:
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
INADEMPIMENTI E PENALI. Il fornitore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente capitolato. È comunque previsto un sistema di controllo dell'esecuzione del contratto. La metodologia applicata prevede che, al rilevamento anche di un solo controllo negativo, secondo le modalità di cui all’art. 5, l’importo delle penali venga trattenuto sul corrispettivo per attività a canone mensile dovuto e fatturato applicando la seguente formula: con: N = numero di controlli con esito negativo registrati nel mese di riferimento Cm = corrispettivo mensile dovuto per il servizio P = 10% Per la quota trattenuta, il fornitore deve emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all’importo della penale stessa. Oltre alle penali dianzi indicate verranno applicate penali nel caso di: Per ogni rapporto giornaliero (o frazione giornaliera di rapporto) mancante, incompleto o erroneamente compilato Euro 150,00 (centocinquanta/00). Qualora il servizio sia espletato in modo difforme da quanto previsto dal presente capitolato, in modo da causare danno ai beni o agli interessi di ATAP S.p.A. Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni difformità accertata, oltre all’integrale risarcimento dei danni eventualmente patiti. Attrezzature o prodotti previsti non conformi, ad esempio: indisponibili, non pienamente efficienti, non sottoposti ad adeguata manutenzione, non idonei al servizio. Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni attrezzatura e prodotto per ogni giorno di non conformità. Mancato reperimento del responsabile di cantiere al recapito telefonico fornito, contestato a mezzo pec o fax, dopo 90 minuti dalla pec o fax medesimi. Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni reperimento mancato. Qualora un addetto al servizio non tenga buona condotta. Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento accertato. Le penali di cui alla precedente tabella verranno accertate in contraddittorio tra ATAP S.p.A., nella figura del responsabile di esecuzione del contratto o di un dipendente incaricato, e la ditta appaltatrice, nella figura del coordinatore di cantiere. Qualora i relativi rapportini riportassero la regolare effettuazione delle operazioni, e queste risultassero, invece, all'esito dei controlli di ATAP S.p.A., gravemente carenti o non effettuate, la penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del danno ulteriore. ATAP S.p...
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario. Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 15.