Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Clausole campione

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’azienda non proceda direttamente ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare), comma 11.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 9 (codice disciplinare), e dell’art. 55-ter del D.Lgs. n.165/2001.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. (Art. 47 CCNL 27.01.2005)
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento. La Ditta cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1,comma 1,della legge 18/1/92 n. 16. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Come stabilito dall’art.69 del CCNL la Commissione Paritetica Territoriale è costituita da sei membri effettivi e sei supplenti nominati rispettivamente: ⮚ 3 dalla A.N.C.E.F., in rappresentanza dei datori di lavoro; ⮚ 3 dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori firmatarie del CCNL. La Presidenza e la Vicepresidenza della Commissione saranno, a turno e a rotazione, assunte da un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori. Oltre ai compiti demandati alla Commissione dall’art. 6 del CCNL, la Commissione rilascia i suoi motivati pareri su: ▪ Assunzioni stagionali; ▪ Profili formativi; ▪ Apprendistato; ▪ Clausole di flessibilità nei rapporti a tempo parziale; ▪ Flessibilità dell’orario di lavoro; Spetta inoltre alla Commissione Paritetica la: - Conciliazione delle vertenze di lavoro individuali e collettive, concernenti l’applicazione del CCNL; - conciliazione delle controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi; - la redazione ufficiale delle tabelle paga dei dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione...
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il testo dell’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. (Art.47 CCNL 27.01.05)
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. (Art. 62 del CCNL del 1995)
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il docente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.