TIPOLOGIA D’ATTIVITA’ Clausole campione

TIPOLOGIA D’ATTIVITA’. La Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda, come indicato all’art.1, le prestazioni di riabilitazione extraospedaliere dettagliate all’ art. 1, a garantire un’apertura minima al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00, con chiusura nei giorni di sabato, domenica e festivi. Nel periodo estivo e natalizio la chiusura deve avvenire in accordo con il Direttore della Struttura UF SMIA di Prato. La Fondazione gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa. Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 776/2008, così come modificata dalla DGRT 1476 del 21.12.2018, tenendo presente lo sviluppo delle tariffe nel triennio 2019 – 2021, così come indicato nella manifestazione di interesse di cui alla delibera aziendale n. 17/2020. La Fondazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PTRI predisposto in accordo con lo specialista neuro- psichiatra infantile del UFC SMIA di Prato, i professionisti della Fondazione e la famiglia. La Fondazione per svolgere i propri compiti mette a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato nel rispetto del rapporto personale/utenza ed opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all’allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 79/R del 17.11.2016. Tenuto conto delle esigenze individuali dei soggetti, la Fondazione intende promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale, facilitare l’accesso all’istruzione scolastica, all’orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell’attività lavorativa. Tali finalità potranno essere perseguite anche attraverso specifici progetti, secondo le finalità di cui alla Legge Regionale n.60 del 18 ottobre 2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”.
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’. La Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i residenti le prestazioni dettagliate all’art.1, in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, agli utenti extraregione storicamente inseriti e, successivamente, ad utenti degli altri territori della Regione Toscana. La Fondazione gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa. Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 776/2008, così come modificata dalla DGRT 1476 del 21.12.2018. La Fondazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PTRI predisposto in accordo con il medico specialista aziendale, i professionisti aziendali, i professionisti della Fondazione e la famiglia. Inoltre la Fondazione opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all’allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 90/R/2020 La Fondazione per l’attività semiresidenziale rimane aperto dalle ore 09:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’. L’Istituto si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i residenti le prestazioni dettagliate all’art.1, in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, e successivamente, ad utenti degli altri territori della Regione Toscana. L’Istituto gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa. Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 1476 del 21.12.2018. L’Istituto si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PRI predisposto in accordo con il medico specialista aziendale, i professionisti aziendali, i professionisti dell’Istituto, osservando quanto indicato al precedente Art.1. Inoltre l’Istituto opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi del D.P.G.R. n. 90/R/2020.
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’. La RSA si impegna ad erogare l’attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato secondo i requisiti organizzativi indicati nei seguenti provvedimenti: - Legge Regione Toscana 24.02.2005, n° 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; - DGRT 1521 del 27.12.2017 “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della LR. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione definitiva.” per quanto attiene le RSA; - All. A alla DGRT 909/2017, con particolare riferimento ai seguenti aspetti funzionali e organizzativi: Setting 3 - RESIDENZIALITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA attivato in via sperimentale in strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti (RSA);
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’. La Struttura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda l’attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione la Struttura, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato, secondo quanto disposto dai requisiti organizzativi previsti nello stesso Regolamento 79/R.
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’. La Casa di Cura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda l’attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato, indicati nell’all. A, lettera D.7.15 – D.7.19, e lettera C.3 per lungodegenza, in presenza dei requisiti organizzativi previsti nello stesso Regolamento 79/R; Per i 5 posti letto per cure intermedie setting 2 oggetto del presente accordo, la Casa di Cura assicura l’erogazione delle prestazioni secondo quanto espressamente previsto nella DGRT 909 del 7.8.2017, con particolare riferimento agli allegati A) e B);
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’. Come previsto dalle specifiche ordinanze della Regione Toscana, il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana Centro provvede a contattare quotidianamente la persona in sorveglianza per avere notizie sulle condizioni di salute. Nel caso in cui venga rilevata la comparsa di sintomatologia riferibile all’infezione da Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori), il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana Centro attiva il servizio di “Sorveglianza sanitaria domiciliare” svolto dai medici della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “A. Torrigiani”, che interverrà al domicilio dell’interessato, adottando le previste necessarie misure protettive.
TIPOLOGIA D’ATTIVITA’. La Fondazione si impegna ad erogare l’attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato, indicati nell’all. A, lettera D.6.1 – D.6.17, del Regolamento 79/R, in presenza dei requisiti organizzativi previsti nello stesso. Per tutti i 20 posti letto oggetto del presente accordo, la Fondazione assicura l’erogazione delle prestazioni secondo quanto espressamente previsto nella DGRT 909 del 7.8.2017, con particolare riferimento agli allegati A) e B).

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.

  • Attività sindacale 1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nel corridoio primo piano della sede centrale sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, X-00000 Xxxxxxx.

  • Attività L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge alla Contraente in relazione allo svolgimento della sua attività istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, di qualunque fonte, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche in forma di consorzi o società miste, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, culturale e assistenziale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono compresi in garanzia l'esercizio di ospedali, comprese le sedi distaccate, di centri per il recupero e l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap, anche mentali e tossicodipendenti, centri di educazione psicomotoria, distretti socio-sanitari ecc. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • Attivazione della fornitura 8.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.