Inadempienze Clausole campione

Inadempienze. Qualora venissero riscontrate eventuali inadempienze nell’erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente accordo, fatte salve le eventuali gravi conseguenze di natura civile e penale che comportino l’immediata risoluzione del contratto,queste verranno contestate dal committente per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, il Committente potrà procedere all’applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione al fornitore mezzo raccomandata AR oltre all’eventuale maggiore onere che il Committente dovesse affrontare per il rimborso a terzi o ulteriori danni, fatte salve le più gravi conseguenze di natura civile e penale: - in caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di euro 1.000,00 per ogni caso in cui ciò sia successo; - in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di euro 500,00/die - in caso di ritardato inizio del servizio rispetto alle prescrizioni euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. - in caso di impiego non corretto delle divise,targhe attrezzature e prodotti sanitari obbligatori per l’espletamento del servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di mancata o parziale pulizia ed eventuale disinfestazione delle ambulanze al termine di ogni servizio ovvero al termine della giornata lavorativa a seconda delle prestazioni effettuate e tutto quanto attinente al servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di mancanza e/o inadempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o dagli allegati ivi richiamati euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo. Qualora il fornitore non emettesse la nota di accredito per l’importo della penale il Committente potrà trattenere l’importo dal fatturato mensilmente. L’addebito delle penali non esonera il fornitore all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per verificare l’andamento del presente accordo e per af...
Inadempienze. 1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell’efficacia, fino all’adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
Inadempienze. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria contesta, mediante lettera raccomandata AR, le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell’organo deliberante dell’Azienda sanitaria. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto affidatario, e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.
Inadempienze. In caso di grave inadempienza del DISTRIBUTORE alle prescrizioni contrattuali relative ad attività imputate al DISTRIBUTORE presso i punti di interconnessione e che comportino o possano comportare situazioni di pericolo, di emergenza, di mancato rispetto delle norme di legge e di accordi stipulati, RETRAGAS diffiderà il DISTRIBUTORE, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad eliminare tale inosservanza entro termini in essa indicati. Qualora alla scadenza del termine fissato l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà di RETRAGAS procedere, senza bisogno di ulteriore messa in mora, all’esecuzione della prescrizione inadempiuta, fermo restando che saranno a carico dell'inadempiente tutte le spese che RETRAGAS dovesse sostenere. Nei casi di inadempienza di cui al presente articolo resterà in facoltà di RETRAGAS ai sensi dell’art.1456 c.c. di considerare risolto di diritto il contratto mediante dichiarazione di valersi della presente clausola a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Inadempienze. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno
Inadempienze. Il Comune ha ampia facoltà di verifica e di controllo sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, con conseguente diritto di formulare eventuali rilievi al Responsabile individuato, e con speculare dovere di quest’ultimo di adottare tempestivamente idonee misure correttive. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze sono comunicate dal Comune per iscritto, con PEC o raccomandata A/R, entro 5 giorni dalla verifica effettuata, e con contestuale fissazione di un termine entro il quale la controparte dovrà tassativamente adottare i necessari provvedimenti. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune, qualora in una qualsivoglia sede di verifica o controllo, rilevi (a) inadempienze dell’affidatario rilevanti quali -inadempienze gravi-, oppure (b) la reiterazione di inadempienze minori che tuttavia assumono per la loro reiterazione la rilevanza di -inadempienze gravi-, di attivarsi immediatamente per ottenere la risoluzione del contratto, a ciò attivando, a proprio insindacabile giudizio, uno degli strumenti previsti dagli art. 17 (clausola risolutiva espressa) e 18 (diffida ad adempiere), xxxxx restando gli altri rimedi previsti dalla Legge.
Inadempienze. L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.
Inadempienze. In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle presenti condizioni generali di fornitura, la Committente si riserva il diritto di trattenere la somma dovuta al Fornitore a qualsiasi titolo, a parziale copertura del risarcimento dei danni.
Inadempienze. A fronte di evidente dimostrazione oggettiva della inadeguatezza quantitativa o qualitativa della fornitura complessiva l’Azienda Appaltante si riserva di intraprendere le azioni ritenute più opportune fino all’annullamento dell’aggiudicazione. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ente contesterà le inadempienze contrattuali riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria dal Responsabile dell’U.O. Provveditorato Economato mediante propria determinazione. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’ente ritiene di disattendere.
Inadempienze. Se, alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, i lavori non fossero ancora ultimati, ma in avanzato stato di esecuzione, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio potrà concedere un ulteriore termine per l'ultimazione; decorso tale termine, il Comune potrà sostituirsi alla ditta lottizzante per completare le opere con addebito di ogni conseguente spesa. Se i lavori non dovessero essere iniziati nei tempi previsti o non dovessero procedere con la continuità e l'impegno necessari, il Comune potrà trasformare la lottizzazione d'ufficio con conseguente esproprio delle aree.