Termini contrattuali Clausole campione

Termini contrattuali nel common law – Terms pag. 32 denza del common law pag. 33 – Damages pag. 36 del common law pag. 36
Termini contrattuali. I termini di cui al presente Capitolato decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè naturali consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell’ultimo giorno del mese finale. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.
Termini contrattuali. Salvo che sia diversamente previsto nei documenti contrattuali, il programma cronologico stabilisce i termini di esecuzione delle prestazioni, di norma, contenuti, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo: • nell’Inizio Programma Cronologico (IPC): termine di inizio del programma cronologico relativo agli stati di avanzamento delle attività previste in Contratto; • nel Termine di Consegna (TC): termine entro il quale i servizi e le eventuali prove di funzionamento a carico dell’Appaltatore devono essere completati a cura dello stesso. Il programma cronologico impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Resta inteso che, vincolandosi ai termini indicati nel programma cronologico, l’Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutti i rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. Ove, per effetto di varianti al Contratto, si determinino modifiche all'entità di alcune partite, i relativi termini contrattuali saranno, se necessario, congruamente modificati con l’accordo tra le Parti..
Termini contrattuali. 10.2.1. Il programma cronologico stabilisce, di norma, per ogni singola partita o per il Contratto nella sua generalità, i seguenti termini contrattuali: > IPC (Inizio Programma Cronologico)
Termini contrattuali. (1) Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
Termini contrattuali. La durata dell’incarico di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, coinciderà con i termini di esecuzione dell’appalto di lavori, previsti dal Capitolato speciale e dalla vigente normativa sui lavori pubblici. Il presente incarico si riterrà concluso: • con l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori; • con l’emissione del conto finale; • con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice; • con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte del collaudatore incaricato. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
Termini contrattuali. Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo tra le parti in relazione al CRM Ready. Esso può essere modificato ed esteso solo mediante accordo scritto tra i legali rappresentanti delle parti.
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  • Opzioni contrattuali Il Contraente ha la facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata al seguente indirizzo: la conversione del capitale liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile. La conversione del capitale a scadenza in rendita sarà effettuata a condizione che l’importo della prima annua- lità di rendita sia pari ad almeno Euro 3.000,00; se inferiore sarà pagato il capitale. Alla data di decorrenza della rendita vitalizia immediata rivalutabile: • il coefficiente di conversione sarà determinato in base all’età assicurativa dell’Assicurato a tale data; • la modalità di rivalutazione della prestazione sarà quella in vigore a tale data; • la misura della rivalutazione annuale sarà determinata in base al risultato della Gestione Separata di Poste Vita S.p.A. in vigore a tale data. Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica della stessa con evidenza delle condizioni econo- miche e dei relativi costi applicati. Ove vi sia interesse da parte dell’avente diritto all’opzione, Poste Vita S.p.A. si impegna a trasmettere il Fascicolo Informativo aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Assetti contrattuali La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l'arco di vigenza del presente c.c.n.l. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

  • Spese contrattuali Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario. Milano, lì 04 febbraio 2019 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:

  • CLAUSOLE CONTRATTUALI Caratteristiche degli ammendanti L’aggiudicatario deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010.

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (………….), al netto dell’I.V.A per un importo pro die pro capite massimo stabilito in € (euro ) oltre IVA se e quanto dovuta suddiviso in € quale quota fissa ed € quale quota variabile per n. persone in regime H : Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto applicativo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

  • Documenti contrattuali 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.