Common use of Inadempienze e penali Clause in Contracts

Inadempienze e penali. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker, l’Unione provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di: - € 500,00, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme, per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; - € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro. L’Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al Broker con preavviso di almeno 60 giorni, qualora si verificasse, da parte di questo, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l’immediata risoluzione del contratto.

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Inadempienze e penali. In caso Qualora il Comune, anche dietro segnalazione di violazione terzi, rilevi l’inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria di alcuno degli obblighi contrattualidi cui al presente capitolato, intendendosi procederà tempestivamente alla contestazione per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del brokeriscritto dell’inadempimento, l’Unione provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad assegnando un termine congruo per adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta salvo che l’inadempimento non sia causa di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di: - € 500,00, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme, per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; - € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro. L’Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al Broker con preavviso di almeno 60 giorni, qualora si verificasse, da parte di questo, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l’immediata risoluzione del contratto.. L’Impresa aggiudicataria ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della contestazione dell’inadempimento per far pervenire per iscritto al Comune idonee giustificazioni relative alla consistenza ed imputabilità dell’addebito. Decorso il termine assegnato, in assenza di controdeduzioni ritenute valide, il Comune applicherà una sanzione a titolo di penale, mediante deduzione dell’importo dalla prima fattura utile o mediante incameramento, anche parziale, della cauzione; l’ammontare delle penali, secondo la gravità dell’inadempienza ed a giudizio insindacabile del Comune stesso, è stabilito tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 1.000,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell’ammontare indicato:

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Inadempienze e penali. In Il concessionario, in caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi inadempienze nel compimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie : - per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato il mancato rispetto delle scadenze fissate dal piano editoriale di cui all’ art. 16 del capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker, l’Unione provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, si applicherà una penale nella misura di: - € 500,00, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme, per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; - pari a € 100,00 ( cento/00) per ogni giorno di xxxx xxx,qualora il ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro. L’Ente protragga oltre il sesto mese, il Concedente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al Broker con preavviso intraprendere l’azione di almeno 60 giorni, qualora si verificasse, da parte di questo, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di dirittorisarcimento del maggior danno causato, ai sensi dell’artdell'art. 1456 1382 del codice Codice civile, nonché la possibilità di risolvere il contratto per palese inadempienza dell'Impresa - in caso di ritardato versamento dei proventi di cui al precedente art.3 si applicherà una penale di € 100,00 ( cento/00) per ogni giorno di ritardo. La radiazione o Il relativo importo complessivo sarà detratto, senza alcuna particolare formalità, da quello della cauzione. Il Concedente, qualora per cause di forza maggiore ad esso non imputabili, non fosse in grado di completare il servizio entro i termini stabiliti nel piano approvato avrà la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l’immediata risoluzione del contrattopossibilità di chiedere, con domanda motivata, prima della scadenza dei termini contrattuali, un periodo di proroga. Qualora la richiesta venisse riconosciuta giustificata, il Concedente provvederà ad accordare la proroga e a redigere il relativo verbale.

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Samples: Concessione Repertori Bibliografici