Common use of Inadempienze e penali Clause in Contracts

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura del Centro dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura al Centro per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, All. A. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura al Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura RSA dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura RSA per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura RSA dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016contratto. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura RSA un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

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Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Rsa Don Bosco Per La Gestione Di 6 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 3 Residenzialità Assistenziale Intermedia Ex d.g.r.t. 909/2017 Presso Villa Matilde Di Pescia (Pt) Anno 2019, Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Rsa Sereni Orizzonti s.r.l. Per La Gestione Di

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, o di non accoglimento puntuale adempimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendastesse che non comporti per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione Responsabile del Procedimento contesta con lettera raccomandata le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale determinazione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Amministrazione Comunale ritiene di disattenderle. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento. Le penali sono applicabili per mancato rispetto dei livelli di servizio specificati nel presente capitolato, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse. Per ritardo o mancato svolgimento si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dal Responsabile del Procedimento ed esclusivamente imputabili a cause dovute alla Ditta affidataria o da essa provocate. L’ammontare della penale varia a seconda della gravità e dell’inadempienza accertata. Costituiscono causa specifica per l’applicazione della penale la mancata prestazione del servizio o il ritardo dello stesso. Le penali applicate saranno trattenute dalle fatture ovvero, a richiesta del Responsabile del Procedimento, trasformati in attività aggiuntive. La Ditta aggiudicataria riconosce all’Amministrazione Comunale il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento propone all’Amministrazione la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Salvo la risoluzione del contratto e il risarcimento dell’eventuale maggior danno e l’eventuale responsabilità sancita dal diritto penale e più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l’Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e qualora le stesse vengano disattese dall’Aggiudicatario, applicherà le seguenti specifiche penalità commisurate detraendole direttamente dal primo pagamento utile: - apertura e chiusura del Palazzo dei Congressi al danno arrecato e graduate, in di fuori degli orari richiesti: la penale parte dalla base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 300,00 ed aumenta di ulteriori € 100,00 per ciascuna ora di ritardo rispetto alle richieste effettuate dal Servizio Turismo, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun intervento; - abbandono del Palazzo dei Congressi, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni resedi un solo addetto, negli orari in cui deve essere presidiato: 500,00 €. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo - mancato controllo del buon funzionamento degli impianti (elettrici, illuminazione, dati, riscaldamento/raffrescamento): 300,00 €. - inosservanza della normativa sulla sicurezza (come consentire di introdurre attrezzature non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta autorizzate e/o mancato controllo ingombro uscite di emergenza e/o controllo preventivo impianti per la sicurezza): 500,00 €; - Comportamento scorretto del personale o lesivo dell’incolumità e della moralità da € 300,00 a € 500,00, in relazione alla gravità del comportamento. - mancata sostituzione del personale, nonostante la formale e motivata richiesta di sostituzione dall’Ente: € 500,00 per ogni giorno di inosservanza e allontanamento immediato del personale. - inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e ogni altro comportamento non coerente con quanto disposto dal capitolato: € 500,00 oltre alla responsabilità civile e penale conseguenti all’inosservanza. - da € 100,00 a € 1.000,00 secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altro tipo di impedimento delle obbligazioni del presente contratto non comportante risoluzione. Se l’impresa verrà sottoposta al pagamento di tre penali per anno solare, sarà facoltà della Committenza risolvere il pagamento contratto. Per l’applicazione delle penali di cui al disposizioni contenute nel presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo Committenza potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva formalità di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì sorta, salvo la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi avanzare richieste di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattorisarcimento per danni ulteriori.

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Inadempienze e penali. Nel caso Per inadempienze derivanti da obblighi contrattuali, inefficienze ed inadeguatezza dei servizi resi da parte dell’aggiudicatario, potranno essere applicate penali giornaliere. Per ogni giorno di riscontrate inadempienze ritardo addebitabile all’aggiudicatario rispetto ai termini previsti, la penale applicata sarà pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale al presente contrattonetto di IVA. Se il ritardo riguarda più organismi pagatori, l’Azienda la predetta penale sarà applicata separatamente per ciascuno di essi. Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e le referenze dei sostituti di quelli indicati in sede di offerta. L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è tenuta ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione può non essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni accettata dal ricevimento delle contestazioniMinistero. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendaaccettazione della sostituzione il Ministero ne dà avviso entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. In caso di mancata comunicazione dell’avvenuta sostituzione, si applicherà una penalità di euro 5.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un Esperto revisore, o di Esperto agrario, o di un Esperto informatico e di euro 10.000,00 per ogni sostituzione non comunicata del Responsabile del servizio o di un Responsabile operativo. In presenza di inadempienze, inefficienze e inadeguatezza dei servizi resi, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione Direttore dell’esecuzione del contratto intimerà entro cinque giorni lavorativi all’aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle penalità commisurate specifiche norme. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al danno arrecato e graduateDirettore dell’esecuzione del contratto a mezzo di posta elettronica certificata, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili a giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine massimo stabilito, potranno essere applicate le penali 0,6 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA per ogni giorno di persistenza di ciascuna contestazione formalizzata. Nel caso di applicazione delle penali, il Ministero provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in base alternativa, ad incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non dovesse provvedere, alla gravità della violazionescadenza dei termini stessi, da un minimo di € 400,00 ferma restando l’applicabilità delle predette penali, il contratto potrà essere risolto dal Ministero ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude insindacabile giudizio dello stesso, relativamente agli organismi pagatori interessati o a tutti gli organismi pagatori, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto dell’Azienda a richiedere il del Ministero al risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata del danno. In tal caso all’Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà applicato l’incameramento parziale o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento totale della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattocauzione definitiva.

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Samples: Bozza Di Contratto

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni irregolarità e inadempienze da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione di Contemplazioni nello svolgimento delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali attività previste dal presente articolo atto, compreso il mancato rispetto del cronoprogramma, il Comune formulerà un richiamo scritto per il primo episodio confermato. Nel caso inadempienze, tali da non preclude concretare le ipotesi di risoluzione di cui all’articolo successivo, il diritto dell’Azienda Comune si riserva la facoltà di applicare sulla prima fatturazione utile una penale pari all’1% (unopercento) fino a richiedere il risarcimento degli eventuali un massimo del 10% (diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale di cui alla presente Convenzione, ferma restando la richiesta dei danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordosubiti, anche d’immagine, dal Comune. La richiesta e/o valutazione della percentuale di penale da applicare sarà effettuata caso per caso, in relazione alla natura e alla gravità dell’episodio, a insindacabile giudizio del Comune. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate sono contestate per iscritto, via pec, entro il pagamento giorno lavorativo successivo al rilevamento da parte del Comune dell’infrazione oggetto di contestazione, a prescindere dalla data effettiva in cui il fatto si sia verificato. E’ fissato un termine non superiore a 5 giorni, naturali e consecutivi, per la presentazione di eventuali giustificazioni in forma scritta da parte di Contemplazioni. L’importo delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero sopra viene trattenuto in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo sede di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi liquidazione degli importi di cui all’art. 4 8 punto e). Nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui all’articolo successivo, il Comune applicherà penali calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare a insindacabile giudizio del Comune in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, comunque non superiori complessivamente al 10% (diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale. Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno due volte, è facoltà del Comune risolvere la presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016Convenzione. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoComune.

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Samples: Convenzione Per La Realizzazione Della Mostra “Disobbedisco. La Rivoluzione Di d'Annunzio a Fiume 1919 1920” Ex Pescheria – Salone Degli Incanti

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contrattoStante la copertura dei costi sostenuti per i controlli ad opera della tariffa del S.I.I., l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal attività oggetto della presente articolo Convenzione non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta viene corrisposto alcun compenso, fatte salve differenti disposizioni normative che lo prevedano e/o consentano e previa formale determinazione dell’UdA. Laddove, superato il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso termine stabilito all’art. 5 per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione rendicontazione delle attività condotte, risulti che il Gestore non abbia eseguito alcuna o tutte le attività di controllo programmate, l’UdA: − intima al Gestore formale diffida ad adempiere entro un termine proporzionato all’entità delle attività da effettuarsi e a fornire adeguate giustificazioni circa la mancata esecuzione dei controlli dovuti; − in assenza di valide motivazioni/giustificazioni circa la mancata e/o incompleta esecuzione dei controlli nell’anno di riferimento, applica una penale variabile da € 50,00 a 500,00 € per ogni attività non sottoposta a controllo o controllata solo in parte, salvo ogni ulteriore addebito per eventuali danni/interventi sostitutivi. L’importo della penale è stabilito in funzione del grado di difformità rispetto a quanto stabilito in Convenzione rilevando in tal senso la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo completa omissione del controllo, la mancata effettuazione di pagamento della medesima penalecontrolli analitici, la determinazione analitica di un numero di parametri inferiore rispetto a quello indicato in autorizzazione. L’Azienda Qualora il Gestore non adempia a quanto richiesto nei termini indicati con la diffida succitata, l’UdA si riserva di sospendere il pagamento applicare un’ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Le penali non sono liberatorie di danni e spese arrecati qualora l’UdA proceda in altro modo all’esecuzione dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattocontrolli programmati.

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Samples: Convenzione Per L’effettuazione Dei Controlli Sugli Scarichi Industriali Nella Rete Fognaria Dell’ato Di Lodi

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al alla presente contrattoconvenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto iscritto, tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il dell’Azienda la competente Ufficio struttura aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le i servizi e prestazioni reseresi. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude precluderanno il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del della presente accordoconvenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce costituirà esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è sarà inadempiente e che ha avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell’art. 7 in caso di inadempienza penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall’invio scorretto invio della rilevazione mensile delle presenzedei flussi informatici. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto la convenzione qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del della presente contratto convenzione ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.201617.11.2016 e s.m.i. all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattola convenzione.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Consorzio Sociale Comars Sede Rsa Villone Puccini Per La Gestione Di 14 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 3 Residenzialità Assistenziale Intermedia Anni 2022 2023

Inadempienze e penali. Nel caso Il servizio di riscontrate inadempienze al ristorazione previsto dal presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno Capitolato dovrà essere comunicate all’Azienda eseguito entro i periodi disposti e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioninei tempi e nelle modalità concordate dalle parti e/o specificamente previste nel capitolato stesso. In caso di ritardo nell’attivazione del servizio, ed in particolar modo non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità tempo per l’avvio della violazione, da un minimo manifestazione la Fondazione applicherà una penale di € 400,00 ad un massimo 20.000,00 (Euro Ventimila/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno derivante da ritardo. Resta fermo che la Fondazione si impegna a consegnare le aree oggetto del servizio di cui all’appalto entro le date di consegna previste all’art. 8 e/o comunque in tempo utile per l’attivazione del servizio. Nel caso di inadempienza nelle modalità di svolgimento del servizio, di modifica degli orari stabiliti o di assenza di servizio, non motivati da cause oggettive non dipendenti dall’aggiudicatario, la Fondazione si riserva di applicare una penale di € 1.000,00 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) per ogni infrazione che pregiudichi la qualità o l’efficienza del servizio stesso. Qualora si dovessero altresì verificare inadempienze che procurino danneggiamenti alle aree concesse dalla Fondazione e a arredi e/o materiali di proprietà della Fondazione o di terzi, la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni compresi quelli causati a terzi. Nessun indennizzo e/o risarcimento verrà riconosciuto dalla Fondazione all’aggiudicatario in caso di maltempo, cancellazione di spettacoli per cause non imputabili alla Fondazione, scioperi o analoghe manifestazioni anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura qualora posti in essere dai dipendenti della Fondazione medesima. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per le prestazioni resedanni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza inviata tramite PEC avverso la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l’Affidatario avrà facoltà di pagamento presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della medesima penalecontestazione stessa. L’Azienda si riserva Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Fondazione, in caso di gravi violazioni, di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso servizio e di inadempienza o scorretto invio affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto parte inadempiente ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoimmediata escussione della garanzia definitiva.

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Samples: Fondazione Di Partecipazione Umbria Jazz

Inadempienze e penali. Nel caso L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente capitolato e delle attività previste nell’offerta tecnica-economica determinerà l’applicazione nei confronti dell’aggiudicatario di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, una penale da un minimo di € 400,00 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione 5.000,00,oltre le spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati, previa contestazione dell’addebito e previa valutazione delle controdeduzioni dell’aggiudicatario, secondo la gravità dell’inadempienza accertata, con quanto dovuto alla Struttura provvedimento motivato del Dirigente del Settore Finanziario e Contabile, su proposta del RUP. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe dell’Aggiudicatario. È comunque fatto salvo il risarcimento, ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, del maggior danno patito a richiesta del Comune di Sulmona. La contestazione dell’addebito verrà fatta a mezzo PEC, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa. L’Aggiudicatario avrà un termine di 15 giorni,o inferiore se ritenuto essenziale e qualora indicato nella comunicazione di addebito, per presentare le prestazioni rese. L’applicazione proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali e procederà all’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per 5 (cinque) volte nel corso dell’appalto, darà diritto all’Amministrazione di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto, a seguito di diffida da comunicare con raccomandata A/R o da notificare tramite messo comunale. Qualora l’Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di cui contestazione. Qualora l’Aggiudicatario non proceda al presente articolo non costituisce esonero pagamento,l’Amministrazione potrà rivalersi in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente sede di liquidazione periodica dei compensi e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledegli aggi pattuiti. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica- economica, sono comunque essenziali; pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodostesso, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoprevia diffida scritta.

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Samples: www.comune.sulmona.aq.it

Inadempienze e penali. Nel caso Il Comune ha facoltà di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre verificare in ogni momento il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioniregolare svolgimento del servizio. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni grave e documentata inadempienza da parte dell’Aziendadella società il Comune si rivarrà incamerando, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduateanche in parte, in base alla gravità della violazionela cauzione definitiva, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude salvo il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordodi recesso. La richiesta e/o il pagamento delle penali Il Comune di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere revocare l’incarico con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte della società il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto qualora accerti si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di violazione degli obblighi contrattuali il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte Comune provvederà a tale violazione sarà concesso formalizzare la contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., assegnando alla Struttura società un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati10 per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Al Qualora le controdeduzioni non fossero presentate nel termine assegnato o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, ovvero persistesse l’inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione una penale di tale periodoEuro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento rispetto al termine indicato dal Comune per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora venga verificato salvo il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattodiritto alla richiesta di risarcimento del danno.

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Samples: Contratto Proroga Del Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo – Trennio 2018 2020

Inadempienze e penali. Nel In caso di riscontrate inadempienze al mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contrattoservizio, l’Azienda la cui gravità non integri il presupposto per la risoluzione contrattuale, il Comune attuatore potrà applicare all’aggiudicatario una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare consecutivo di ritardo nell’esecuzione degli adempimenti previsti nel presente Capitolato e/o nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. L’applicazione della penalità di cui sopra è tenuta a contestare indipendente dall’applicazione di altre sanzioni previste dal codice civile per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, essendo così fatta salva ogni azione volta ad ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno o a risolvere il contratto. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 10 giorni dal ricevimento delle contestazionidella contestazione. In caso Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune attuatore nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Comune, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali stabilite al comma 1 del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le penalità ed ogni altro genere di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione provvedimento saranno comunicate all’aggiudicatario con raccomandata A/R o per posta certificata. Si procede al recupero delle penalità commisurate attivando la garanzia fidejussoria, senza bisogno di diffida, con conseguente obbligo di reintegro come previsto al danno arrecato e graduatesuccessivo art. 17, in base alla gravità della violazioneultimo comma o mediante ritenuta diretta sul primo corrispettivo dovuto all’aggiudicatario. Le penali applicate non potranno comunque superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, da un minimo pena la risoluzione di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordocontratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero esonera in alcun nessun caso per la Struttura l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contrattoOve venissero riscontrati gravi difetti nell’esecuzione del servizio in argomento e nei risultati raggiunti, l’Azienda è tenuta si provvederà a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Appaltatore. Dopo due contestazioni scritte e motivate l’Ente avrà facoltà di rescindere immediatamente il contratto senza alcuna altra formalità se non con il preavviso scritto da comunicarsi 15 giorni prima del termine del rapporto con raccomandata con avviso di ricevimento. Quanto sopra non toglie all’Ente la più ampia facoltà e riserva di richiedere il risarcimento dei danni in conseguenza dell’interruzione del servizio. Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali controdeduzioni azioni di arbitrato nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia degli utenti, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo la seguente modalità: incontro tra il legale rappresentante del Comune ed il legale rappresentante della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non Ditta. Possono dare luogo all’erogazione di una penalità i seguenti casi: 1.qualora l'appaltatore si presenti sul luogo stabilito dal personale comunale o delegato per l'inizio delle operazioni oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni un’ora dalla chiamata da parte dell’Aziendadel referente il servizio, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali termine migliorativo offerto in sede di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso gara, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.- (duecento/00) che verrà reiterata per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo ciascuna ora (o frazione di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva ora) di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato ritardo rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato per il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.disservizio;

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Samples: www.comune.lissone.mb.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura Casa di Cura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura al Casa di Cura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura Casa di Cura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura Casa di Cura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

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Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Casa Di Cura Villa Delle Terme s.p.a. Di Firenze Per Acquisizione N° 5 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 2 DGRT 909/2017 E N°3 Posti Letto Di Lungodegenza (Sovraffollamento Pronto Soccorso)

Inadempienze e penali. Nel caso Il Comune ha facoltà di riscontrate inadempienze al presente contrattoverificare in ogni momento, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro i propri dipendenti e non oltre funzionari, il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioniregolare funzionamento ed andamento del servizio. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni grave e documentata inadempienza da parte dell’Aziendadel concessionario, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato Comune si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e graduateragionevolezza, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude fatto salvo il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di recesso di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecomma successivo. L’Azienda L’Ente si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere revocare in qualsiasi momento l’incarico all'aggiudicataria con preavviso di 60 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente atto, diversi da quelli di cui all’artal precedente comma, ovvero dall' offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Bagno a Ripoli provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al concessionario 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. 4 In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell’Amministrazione, a giustificare il comportamento del presente contratto ed in generale concessionario verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di: €. 1.000,00 (euro mille e centesimi zero) a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; €. 100,00 (euro cento e centesimi zero) a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoescludono e sono cumulabili tra loro.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Custodia E Manutenzione Dell'area a Parcheggio Prospiciente

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura del Consorzio dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura al Consorzio per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura il Consorzio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016contratto. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

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Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E Consorzio Sociale Comars Onlus Per La Gestione Di 14 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 3 Residenzialità Assistenziale Intermedia Ex d.g.r.t. 909/2017 Presso La Rsa Villone Puccini Di Monte San Savino (Pt) Anno 2019

Inadempienze e penali. Poiché le prestazioni contemplate sono di pubblica utilità, la ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà esimersi dall’eseguirle o non eseguirle del tutto o in parte. L’appaltatore nell‘esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso. Nei casi in cui l’A.C. rilevi la non conformità delle prestazioni rese dall’operatore economico affidatario. al presente capitolato, alle normative di legge e al contenuto dell’offerta tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, procederà alla contestazione per iscritto dell’inadempimento riscontrato segnalando la penale di cui all’allegato A) al presente capitolato prevista per la fattispecie (o la più assimilabile); in relazione alla natura della contestazione e se del caso potrà essere assegnato un termine congruo per adempiere, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di cui al successivo art. 34 e fermo restando l’obbligo dell’operatore economico affidatario. di adoperarsi comunque per la cessazione immediata degli effetti dell’inadempienza tenendo conto prioritariamente delle esigenze degli utenti. L’appaltatore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, può far pervenire all’A.C. idonee giustificazioni per l’inadempimento contestato; in assenza di comunicazione da parte dell’appaltatore o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, l’A.C. procederà, entro i 30 giorni successivi, all’adozione del provvedimento di applicazione delle penali, comunicandolo all’operatore economico affidatario; il procedimento per determinare l’ammontare della penale è effettuato dall’A.C. secondo le proprie norme interne di funzionamento. Per i casi non specificatamente previsti dall’allegato sopraccitato l’importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile. E’ altresì facoltà dell’A.C., in caso di inadempimento nel termine prescritto, di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari a garantire il regolare svolgimento dei servizi in appalto, ponendo a carico dell’appaltatore tutte le spese conseguenti, senza eccezione, restando impregiudicati per l’A.C. il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento stesso ed alla risoluzione del contratto. L’A.C. procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento ovvero mediante l'incameramento, anche parziale, della cauzione. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente applicazione di penali che comportino la parziale o totale escussione della cauzione, e sempre che l’inadempimento non comporti la risoluzione del contratto, l’Azienda l’appaltatore è tenuta tenuto a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per ricostituire la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattogaranzia prevista.

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Samples: www.provincia.sp.it

Inadempienze e penali. Nel caso Per inadempienze derivanti da obblighi contrattuali, inefficienze ed inadeguatezza dei servizi resi da parte dell’aggiudicatario, potranno essere applicate penali giornaliere. Per ogni giorno di riscontrate inadempienze ritardo addebitabile all’aggiudicatario rispetto ai termini previsti, la penale applicata sarà pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale al presente contrattonetto di IVA. Se il ritardo riguarda più organismi pagatori, l’Azienda la predetta penale sarà applicata separatamente per ciascuno di essi. Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e le referenze dei sostituti di quelli indicati in sede di offerta. L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è tenuta ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione può non essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni accettata dal ricevimento delle contestazioniMinistero. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendaaccettazione della sostituzione il Ministero ne dà avviso entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. In caso di mancata comunicazione dell’avvenuta sostituzione, si applicherà una penalità di euro 5.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un esperto contabile o esperto tecnico agrario e di euro 10.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un Responsabile operativo o di un Esperto informatico. In presenza di inadempienze, inefficienze e inadeguatezza dei servizi resi, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione Direttore dell’esecuzione del contratto intimerà entro cinque giorni lavorativi all’aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle penalità commisurate specifiche norme. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al danno arrecato e graduateDirettore dell’esecuzione del contratto a mezzo di posta elettronica certificata, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili a giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine massimo stabilito, potranno essere applicate le penali 0,6 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA per ogni giorno di persistenza di ciascuna contestazione formalizzata. Nel caso di applicazione delle penali, il Ministero provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in base alternativa, ad incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non dovesse provvedere, alla gravità della violazionescadenza dei termini stessi, da un minimo di € 400,00 ferma restando l’applicabilità delle predette penali, il contratto potrà essere risolto dal Ministero ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude insindacabile giudizio dello stesso, relativamente agli organismi pagatori interessati o a tutti gli organismi pagatori, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto dell’Azienda a richiedere il del Ministero al risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata del danno. In tal caso all’Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà applicato l’incameramento parziale o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento totale della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattocauzione definitiva.

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Samples: www.politicheagricole.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura Fondazione dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura Fondazione per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura Fondazione dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, all. A. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

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Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E Fondazione Filippo Turati Onlus Di Pistoia Per La Gestione Di Un Modulo Di 20 Posti Per Degenza Extraospedaliera a Media Complessita’ Assistenziale (Cure Intermedie) Setting 2, Sede Di San Marcello Piteglio (Pt). Anno 2019