Common use of Inadempienze e penali Clause in Contracts

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E L’istituto Di Ricerche Cliniche Ecomedica s.p.a. Per Prestazioni Di Radioterapia. Anni 2022 2023 2024 2025, Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Istituto Di Medicina Dello Sport Di Firenze SRL Per Il Rilascio Di Certificati Medico Sportivi Per L’idoneita’ Agonistica Alla Pratica Dello Sport, Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Futura Diagnostica Medica p.m.a. SRL Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche Per Procreazione Medicalmente Assistita (Pma). Anni 2022 2023 2024

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede dell’Azienda, la SOS Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede dell’Azienda, la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Fondazione dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Fondazione per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Fondazione dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Controparte dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Controparte per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Controparte dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 8 fino al suo ripristino.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Terme Di Montecatini Per L’erogazione Di Prestazioni Termali, Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Ihc Italian Hospitality Collection s.p.a. Per L’erogazione Di Prestazioni Termali

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Fondazione dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Fondazione per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Fondazione dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 4 fino al suo ripristino.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Confraternita Di Misericordia Di Pontassieve Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche E Diagnostico Strumentali, Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Istituto S. Giorgio 2000 s.r.l. – Diagnostica Strumentale Per L’erogazione Di Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche E Diagnostico Strumentali

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 7 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

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Samples: Convenzione, Convenzione

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede dell’Azienda, la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o /o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC posta elettronica certificata (PEC) le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto del gestore della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 1.500,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto ad Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto il gestore della Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta provvede a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno della Casa di Cura devono essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il dell’Azienda, la competente ufficio Struttura aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese1.000,00. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Casa di Cura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

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Samples: Accordo Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Casa Di Cura Prosperius Per Il Trasferimento Temporaneo Attivita’ Sanitarie Per L’attuazione Delle Misure Di Contrasto Alla Diffusione Delle Infezioni Da Covid 19 Periodo Validita’ Dal 12 Novembre 2020 Al 31 Gennaio 2021

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso Qualora nell'esecuzione del servizio di riscontrate pulizia si verificassero inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento ovvero mancato rispetto delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni clausole contrattuali ovvero venga constatata una insufficienza nella qualità dei servizi svolti da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione del Referente della Stazione appaltante, la Fondazione Idis, previa contestazione alla Ditta aggiudicataria ed in rapporto alla loro gravità, avrà la facoltà di applicare una penale che potrà giungere fino al 20% del canone bimestrale e ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che la Fondazione Idis dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle deficienze contestate. Delle applicazioni di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, la Fondazione Idis renderà informata la ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La tabella che segue considera e quantifica l’importo delle penalità commisurate applicabili in conseguenza al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata riscontro d’inadempienze o non conforme carenze rispetto alle attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinocontrattualmente previste.

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Samples: www.cittadellascienza.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Struttura. dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede dell’Azienda, la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con privato accreditato procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto del Consorzio dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto al Consorzio per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto il Consorzio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dell’Ente dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il dell’Azienda, la SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale competente ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di C 400,00 ad un massimo di C 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto all’Ente per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto l’Ente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinoinadempienza.

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Samples: Accordo Contrattuale

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto del Consorzio dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto al Consorzio per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto il Consorzio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso La Ditta affidataria che risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, di riscontrate inadempienze alla presente convenzionecui l’Ufficio Servizi Culturali venga a conoscenza su segnalazione immediata del responsabile ovvero rilevato a seguito di sopralluogo, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda verrà diffidato ad adempiere entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni24 ore. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduateDecorso inutilmente detto termine, in base alla con formale provvedimento del Responsabile dell’Area Amministrativa, valutata la gravità della violazionedell’inadempienza, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione verrà dichiarata l’applicazione delle penali previste dal presente articolo oltre indicate. Le penali verranno comminate graduandole tra una misura minima ed una massima, sulla base di quanto specificato: - mancata realizzazione, anche parziale, del programma, penale min. 25% max 55% sul costo giornaliero per ogni giorno di mancata realizzazione; - sostituzione non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzioneautorizzata del personale penale min. La richiesta e/o il pagamento delle penali 30% max 60% per ogni giorno di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodisagio.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni contrattuali da parte dell’Azienda dell’appaltatore, il competente ufficio aziendale procede all’applicazione Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata di cui all’art.15. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune sia costretto ad avvalersi in tutto o in parte di essa. E’ oggetto di inadempienza contrattuale e conseguente sanzione pecuniaria, il non rispetto delle penalità commisurate al danno arrecato indicazioni (coerentemente con quanto normato dal capitolato) date dal Comune – Ufficio Politiche Giovanili – in merito alla condivisione e graduateconsegna nei tempi indicati della programmazione delle attività, in base alla gravità della violazioneraccolta e trasferimento delle schede e delle quote di iscrizione, alla trasmissione dei report di monitoraggio e del materiale di comunicazione da un minimo di € 400,00 pubblicare sul sito e/o da validare. Dopo 2 richiami scritti circa le fattispecie sopra indicate si procederà con sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione40.000,00. La richiesta e/o risoluzione contrattuale è prevista nel caso l’ammontare delle sanzioni raggiunga il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio 10 % del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinovalore contrattuale del servizio.

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Samples: www.comune.monza.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzioneaccordo, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Mandataria dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Mandataria per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Mandataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta la Azienda USL provvede a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno della Struttura devono essere comunicate all’Azienda alla Azienda USL entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Cooperativa dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Cooperativa per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Cooperativa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto del Centro dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto al Centro per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto il Centro dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda comunicateall’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 8 fino al suo ripristino.

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Samples: Convenzione Tra L’azienda Usl Toscana Centro E Terme Di Montecatini Per L’erogazione Di Prestazioni Termali

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta provvede a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno dell’Associazione devono essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il dell’Azienda, la competente ufficio Struttura aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Casa di Cura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.della rilevazione degli accessi domiciliari richiesti..

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Samples: Accordo Quadro Tra L’azienda Usl Toscana Centro E i.f.c.a. Istituto Fiorentino Di Cura E Assistenza – s.p.a. Per Il Trasferimento Temporaneo Attivita’ Sanitarie Per L’attuazione Delle Misure Di Contrasto Alla Diffusione Delle Infezioni Da Covid 19 Periodo Validita’ Dal 30 Marzo

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dell’Ente dovranno essere comunicate all’Azienda a11’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il dell’Azienda, la SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale competente ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di C 400,00 ad un massimo di C 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto all’Ente per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento l’Ente da1l’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinoinadempienza.

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Samples: Accordo Contrattuale

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dell’Ente dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il dell’Azienda, la SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale competente ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduategraduale, in base alla gravità della violazione, da un minimo di C 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 C l.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto all’Ente per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda del1’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto l’Ente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinoinadempienza.

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Samples: Accordo Contrattuale

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 9 fino al suo ripristino.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Fondazione F. Turati Per L’erogazione Di Prestazioni Riabilitative Ex

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda la AUSL e la SDS è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno della Struttura devono essere comunicate all’Azienda alla AUSL e alla SDS entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda della AUSL e della SDS il competente ufficio aziendale Ufficio procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda della AUSL e della SDS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda e la SDS si riserva riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzioneaccordo, l’Azienda è tenuta la AUSL e la SdS sono tenuti a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le .Le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno della Struttura devono essere comunicate all’Azienda alla AUSL e alla SdS entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda della AUSL e della SdS,il competente ufficio aziendale Ufficio procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad a un massimo di € 1.000,00 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda della AUSL e della SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzionedell’accordo contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla al presente convenzionecontratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dell’Impresa dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda dell’Azienda, il competente ufficio Ufficio aziendale procede procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto all’Impresa per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della del presente convenzioneaccordo. La richiesta e/e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristinodella rilevazione mensile delle presenze.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Impresa Sociale Ambulatori Della Misericordia SRL Per L’acquisto Di Prestazioni Di Riabilitazione Ambulatoriale