Roma, 26 novembre 2009 Prot. n. 101/09/D.11.
Roma, 26 novembre 2009 Prot. n. 101/09/D.11.
Alle Aziende associate all’AGENS L o r o S e d i
OGGETTO: Accordo per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti.
Facendo seguito alla circolare Federtrasporto n. 98 del 16 novembre u.s., si informa che nel pomeriggio di ieri 25 novembre Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti (v. allegato) del 24 novembre 2004, scaduto il 31 dicembre 2008.
Sulla base delle indicazioni di Confindustria, si riportano di seguito i punti salienti dell’accordo. 1. Decorrenza e durata.
L’accordo di rinnovo produce i suoi effetti dal 25 novembre 2009, salvo quanto previsto per specifici istituti. Avrà durata fino al 31 dicembre 2013.
2. Aggiornamento del TMCG.
Il trattamento minimo complessivo di garanzia viene così aggiornato:
a) per i dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni:
− da € 55.000,00 a € 57.000,00 al 31.12.2010 a valere dall’anno 2010;
− da € 57.000,00 a € 61.000,00 al 31.12.2012 a valere dall’anno 2012;
− da € 61.000,00 a € 63.000,00 al 31.12.2013 a valere dall’anno 2013;
b) per i dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore ai 6 anni compiuti:
− da € 70.000,00 a € 72.000,00 al 31.12.2010 a valere dall’anno 2010;
− da € 72.000,00 a € 76.000,00 al 31.12.2012 a valere dall’anno 2012;
− da € 76.000,00 a € 80.000,00 al 31.12.2013 a valere dall’anno 2013. Per l’anno 2009 rimangono validi i valori del TMCG fissati per l’anno 2008.
CONFINDUSTRIA
3. Forme di retribuzione variabile.
E’ stata riformulata la “Nota di intenti” che costituiva la premessa del contratto del 2004 confermando che l’introduzione di modelli gestionali e retributivi che xxxxxxx quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali costituisce un elemento di grande rilevanza per la modernizzazione dei sistemi gestionali delle imprese. Nel nuovo contratto saranno inseriti 3 modelli alternativi di MBO che le imprese potranno adottare qualora non avessero predisposto propri piani aziendali
4. Aumenti di anzianità.
In via transitoria, ai dirigenti oggi in servizio e già in servizio alla data del 24 novembre 2004, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a € 129,11 al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.
Pertanto, per i dirigenti che abbiano maturato un biennio nel corso del 2009 verranno corrisposti gli arretrati in unica soluzione con la prima mensilità utile.
Resta confermato che per i dirigenti destinatari della "norma transitoria", il numero di aumenti di anzianità maturabili, ivi compresi quelli maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi, non può in ogni caso superare il numero massimo di dieci.
5. Trasferte e missioni. Rimborso spese non documentabili.
Il valore del rimborso spese non documentabili viene elevato da € 75,00 a € 80,00 a decorrere dall’1.1.2010 e a € 85,00 a decorrere dall’1.1.2012
6. Trattamento di infortunio e malattia - coperture assicurative.
A decorrere dal 1° luglio 2010, le somme assicurate in caso di morte o di invalidità permanente per malattia non professionale (ex art. 12, comma 5) saranno aumentate da € 129.144,22 a € 150.000,00 e da € 180.759,91 a € 220.000,00 in presenza di nucleo familiare.
Viene, altresì, portato a € 150,00 il concorso a carico del dirigente per il pagamento del premio assicurativo.
7. Preavviso e indennità supplementare.
Ridotta la misura massima delle mensilità spettanti al dirigente ai sensi dell’art. 19 del contratto, da 22 a 21, a decorrere dal 2010 e da 21 a 20 a decorrere dal 2011.
E’ stata modificata la tabella di cui all’art. 19 (aumento automatico delle mensilità aggiuntive dell’indennità supplementare per età) per cinque gruppi di età (54-55; 53-56; 52-57; 51-58; 50-59)
cui corrispondono un numero di mensilità aggiuntive pari rispettivamente a 7, 6, 5, 4, 3. 8. Diritti di informazione e consultazione.
E’ stato riformulato il contenuto dell’art. 20 del contratto per adeguarlo alla disciplina di legge in
materia di diritti di informazione e consultazione. 9. Previndai.
Unificato il massimale contributivo fissando un unico importo di € 150.000,00. E’ stato, altresì, introdotto un "minimale" contributivo di € 4.000,00 a valere per gli anni 2010 e 2011, elevato a € 4.500,00 per l’anno 2012 ed a € 4.800,00 per l’anno 2013. Il nuovo minimale troverà applicazione, a partire dal 2010, unicamente per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità di servizio nell’azienda con qualifica di dirigente. Una misura questa che ha la finalità di favorire un maggior versamento pensionistico a favore dei dirigenti più giovani e per quelli che operano nelle aziende di dimensioni medio-piccole. E’ stata confermata la possibilità per le singole aziende di versare quote aggiuntive rispetto a quanto stabilito dal contratto.
10. Prestazioni FASI.
Si è convenuto di migliorare le prestazioni riferite all’area odontoiatrica, all’area degli interventi chirurgici con particolare attenzione ai grandi eventi e alle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a partire dall’anno 2010.
Di conseguenza sono stati aumentati i contributi di solidarietà, quelli a carico delle imprese e quelli a carico dei dirigenti, in servizio o pensionati come risultanti dalla tabella seguente:
Valori in euro
Anni | 2010 | 2011 | 2012 |
Impresa per dirigente in servizio | 1.576,00 | 1.664,00 | 1.740,00 |
Impresa per solidarietà | 1.064,00 | 1.124,00 | 1.176,00 |
Dirigente in servizio | 800,00 | 844,00 | 880,00 |
Pensionato post 88 | 960,00 | 1.012,00 | 1.056,00 |
Pensionato ante 88 | 880,00 | 928,00 | 972,00 |
E’ prevista la definizione di un tariffario differenziato per favorire le prestazioni richieste in forma diretta.
11. Agenzia del lavoro - Bilancio delle competenze – Placement.
Per i dirigenti in servizio: il bilancio delle competenze potrà essere richiesto una volta ogni 5 anni dai dirigenti con almeno 3 anni di anzianità. Il servizio sarà curato da Fondirigenti che lo finanzierà con i residui del "conto formazione" non utilizzati dalle aziende e quindi destinati a solidarietà. Il dirigente interessato procederà con una prima fase sulla base di un questionario on-line. Per la seconda fase, che prevede colloqui diretti, il dirigente potrà rivolgersi ad una delle società specializzate che opereranno sulla base di una convenzione.
Per i dirigenti disoccupati con diritto al sostegno al reddito tramite GSR-FASI, oltre al bilancio delle competenze messo a disposizione tramite Fondirigenti, il dirigente avrà la facoltà di richiedere il servizio di placement ad una delle società specializzate in convenzione e questo servizio aggiuntivo sarà compensato dal dirigente utilizzando per intero l'importo corrispondente all'incremento previsto del trattamento di integrazione al reddito (€ 500,00 mensili per il totale dei mesi spettanti di trattamento integrativo: 8 o 18 in funzione dell’età del dirigente).
12. Sostegno al reddito (GSR-FASI).
Si è convenuta la riduzione da 24 a 18 mesi, con decorrenza 1.1.2010, del requisito di anzianità nella qualifica per l’accesso al GSR-FASI.
Aumentato, dall’1.1.2010, il valore del trattamento indennitario erogato dal GSR-FASI da €1.500,00 a € 2.000,00 al mese e prolungata, con pari decorrenza, la durata da 12 a 18 mesi del trattamento di sostegno al reddito a favore dei dirigenti in situazione di disoccupazione dopo il compimento del 50esimo anno di età.
Confermato il contributo a carico delle imprese per un valore di €100,00 l’anno per dirigente in servizio.
Si è concordata, con effetto retroattivo dall’1.1.2009 e per la vigenza del nuovo contratto, la modifica delle causali di accesso al GSR-FASI ammettendo anche le ipotesi di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto a condizione che:
a) il reddito risultante dall’ultimo CUD non sia superiore a €110.000,00 per i dirigenti con anzianità fino a 6 anni ed a € 130.000,00 per i dirigenti con anzianità superiore ai 6 anni;
b) l’importo complessivamente erogato (oltre al TFR e alle competenze spettanti) risultante dal verbale di accordo redatto in sede sindacale o giudiziaria, non sia superiore a € 120.000,00 ed a € 180.000,00 rispettivamente per anzianità inferiore/pari o superiore ai 6 anni. La pattuizione relativa alla retroattività delle causali di accesso alle prestazioni del GSR-FASI consente ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di inoltrare istanza per l’ammissione al trattamento che rimane fissato, per l’anno 2009, nei valori previsti per l’anno 2008.
Con riserva di comunicare ulteriori note tecniche delle modifiche apportate con l’accordo di rinnovo, come preannunciato da Confindustria, si inviano cordiali saluti.