Limiti percentuali Clausole campione

Limiti percentuali. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3.
Limiti percentuali. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Limiti percentuali. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di sommini- strazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76 e per sostituzio- ne di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto pre- visto ai precedenti articoli 71, commi 2, 3, 73, commi 2 e 3 e all’art. 79 contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione. La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal sesto comma dell’art. 71 del presente CCNL.
Limiti percentuali. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3. I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale. In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.
Limiti percentuali. Il presente articolo potrà riguardare il 10% dei/le Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei/le Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni, fatto salvo diverso accordo all’interno dell’ufficio.
Limiti percentuali. Il numero di lavoratori che possono essere assunti complessivamente con contratto di somministrazione e con contratto a termine non può essere superiore al 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza. Sono esclusi i contratti di somministrazione per sostituzione di altro lavoratore in servizio. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5, possono essere stipulati fino a 5 contratti di somministrazione. La percentuale può essere elevata con accordo aziendale.
Limiti percentuali. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 71, commi 2, 3, 73, commi 2 e 3 e all'art 76 contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione. La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal 6° comma dell'art. 71 del presente c.c.n.l. Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015. Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., con apposito accordo. Le parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17 aprile 2019 a cui fanno espressamente rinvio.
Limiti percentuali. Il presente articolo potrà riguardare il 10% dei Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 40% 30% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni, fatto salvo diverso accordo all’interno dell’ufficio.
Limiti percentuali. Ferme restando le previsioni di legge e contratto tempo per tempo vigenti in materia e dell’Accordo Quadro del 23 dicembre 2016, la possibilità della trasformazione del contratto a tempo parziale deve essere valutata in relazione alle esigenze tecnico, organizzative, produttive aziendali. In particolare, la percentuale di riferimento è il 15 % a livello di Gruppo. Tale percentuale non è comprensiva dei lavoratori assunti con contratto part time, dei part time a tempo indeterminato, dei part time concessi ai sensi della l. 208 del 28 dicembre 2015 e del Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2016, e dei part time di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo “criteri di precedenza” che segue. E’ comunque prevista la possibilità di valutare la concessione del part time, anche in deroga alla suddetta percentuale, tenendo conto delle specificità di ciascuna unità produttiva/organizzativa.
Limiti percentuali. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.