Lavoro a tempo determinato Clausole campione

Lavoro a tempo determinato. Art. 50‌
Lavoro a tempo determinato. (ARTT.19-29) Gli articoli da 19 a 29 riguardano il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che, come si ricorderà, era già stato oggetto di modifiche da parte dell'attuale Governo con il decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014. Il decreto in commento, di fatto, si limita a recepire la previgente disciplina (d.lgs.368/2001), come risultante dalle modifiche apportate dal recente d.l. 34/2014 convertito in legge 78/2014. Vengono solo apportate alcune limitate modifiche. In particolare rispetto alla precedente disciplina dell'istituto - stabilita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 che viene ora espressamente abrogato - emergono le seguenti principali differenze: • in merito all'ipotesi di un ulteriore contratto a termine, in deroga al limite complessivo di durata di 36 mesi, si prevede (art. 19, c.3) che esso abbia una durata non superiore a 12 mesi, mentre la norma previgente demandava ad avvisi comuni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la determinazione della durata massima dell'ulteriore contratto; • riguardo alla disciplina delle proroghe, confermata nel suo impianto originario dall'articolo 21 del decreto legislativo n.81/2015, si specifica che, qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinque, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga (tale profilo non era esplicitamente disciplinato dalla normativa precedente); • l'impugnazione giudiziale del contratto di lavoro a tempo determinato deve avvenire entro 120 giorni dalla sua cessazione, a pena di decadenza (art. 28, c.1). • in caso di splafonamento della percentuale di contingentamento del lavoro a termine (20 per cento della forza lavoro a tempo indeterminato) si applica solo una sanzione amministrativa commisurata alla retribuzione dei lavoratori in eccesso e non la trasformazione dei contratti a termine interessati in contratti a tempo indeterminato. Da sottolineare che la nuova disciplina del rapporto di lavoro a termine non incide sui rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, c. 2, del d.lgs. n.375/1993, dalla normativa è stata infatti mantenuta l'esclusione espressa di tale tipologia di rapporti dalla normativa generale (art. 29, c.1). Pertanto, come già sottolineato, la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato con gli operai agri...
Lavoro a tempo determinato. Art. 154 – Apposizione del termine
Lavoro a tempo determinato. Limiti di utilizzo: - il numero complessivo dei contratti a tempo determinato utilizzati non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale), per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per 6 lavoratori; nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori; - compensazioni, l’azienda può assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori più elevato portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva; - esclusioni, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, con lavoratori di età superiore a 55 anni. Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno in località a pre...
Lavoro a tempo determinato. (artt.19-29)
Lavoro a tempo determinato. ART. 14 (Contratto di somministrazione)
Lavoro a tempo determinato. Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate con le modalità ed i termini dettati dalla L.30/2003, del D.Lgs n.276/03 e succ. modd. e int., legge n.247/2007, legge n.133/2008 e, in ogni caso, dalla normativa vigente in materia. I contratti a termine possono avere una durata massima di trentasei mesi tanto nel caso di un unico e continuativo contratto, quanto nelle ipotesi di più contratti a tempo determinato, ciascuno di durata inferiore ai trentasei mesi purchè instaurati per lo svolgimento di mansioni eguali o equivalenti. L’equivalenza delle mansioni si ha se sussistono temporaneamente due condizioni: l’inquadramento previsto dal CCNL sia identico ed il contenuto professionale delle mansioni esercitate sia simile. Le parti, altresì, stabiliscono che:
Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti a tempo determinato in misura superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%; - in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.
Lavoro a tempo determinato. Le Parti - nell’affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell’In- dustria Turistica una caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibili- tà – convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale: