Cause di risoluzione Clausole campione

Cause di risoluzione. 14.1. Le obbligazioni di cui al punto 12.1, assunte dall’Acquirente, nonché la garanzia del buon fine del pagamento che l’Acquirente effettua con i mezzi di cui al punto 5.1, e altresì l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal Fornitore al punto 6, hanno carattere essenziale, cosicché, per patto espresso, l’inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni, ove non determinata da caso fortuito o forza maggiore, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale.
Cause di risoluzione. L’Università può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dall’Accordo Quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell’Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l’avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi: • quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle norme sul subappalto; • quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; • per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore; • per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine dell’Università; • nei casi previsti agli artt. 2.4 e 3.5.del Capitolato Speciale. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati, in essere alla data in cui è dichiarata.
Cause di risoluzione. L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: - Decadenza nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; - Decadenza per qualsiasi causa dalla gestione del servizio; - Inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto; - Non aver iniziato il servizio alla data fissata; - Mancato allestimento e mantenimento della sede operativa di Front-Office; - Mancata predisposizione dell’attività di accertamento entro i termini di cui all’art. 2; - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; - Gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 3.000,00 nel corso di un anno; - Perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso; - Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; - Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; - Ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 sexsies della Legge 241/90. Ogni inadempienza agli ...
Cause di risoluzione. L'Amministrazione Comunale risolverà il contratto, con incameramento automatico della cauzione, e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi: > per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali (comprese le migliorie) non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante; > arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; > subappalto e cessione anche parziale del contratto; > fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; > accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; > perdita dei requisiti minimi per l'accesso all'appalto; > gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino il pregiudizio per gli utenti; > mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti collettivi nei confronti del personale dipendente; > ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.. L'Ambito potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto, comunicando alla Ditta, con raccomandata A/ R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
Cause di risoluzione. 1. In caso di inadempimento o di non corretto rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo del posizionamento dei pannelli comunicativi o delle opere di valorizzazione della area verde all’interno della rotatoria, il Comune di Campogalliano inoltrerà al contraente diffida ad adempiere, contenente il termine ri­ tenuto essenziale per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà ri­ solto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 del C.C..
Cause di risoluzione. Al profilarsi di reiterate significative inosservanze e/o inadempienze, il Responsabile del Servizio competente potrà disporre la rescissione contrattuale in danno, con incameramento della cauzione. Si darà luogo alla immediata rescissione in danno con automatico incameramento della cauzione nonché con obbligo dell' Appaltatore a rifondere anche l'ulteriore maggiore danno patito dall'Amministrazione, qualora le strutture logistiche e le potenzialità organizzative dispiegate dall'Appaltatore stesso, all'atto dell'inizio del servizio, si rilevassero difformi rispetto a quelle prospettate in sede di gara e/o fossero concretamente insoddisfacenti per far fronte al servizio stesso secondo i canoni specificati nei vari articoli del presente C.S.A. Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi: Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra indicate, l’appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Comune di Crotone comunicherà con PEC l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 (cinque) giorni per il contraddittorio. La risoluzione del contratto comporterà l’annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.
Cause di risoluzione. 1. In caso di inadempimento o di non corretto rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo del posizionamento dei pannelli comunicativi o delle opere di valorizzazione della area verde all’interno della rotatoria, la Provincia di Mantova inoltrerà al contraente diffida ad adempiere, contenente il termine ritenuto essenziale per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c.
Cause di risoluzione. 1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Cause di risoluzione. Il Comune di Corato potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: