Clausola risolutiva Clausole campione

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
Clausola risolutiva. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.
Clausola risolutiva. La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Clausola risolutiva. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste nell’art. 108 del Codice, si conviene che le Aziende contraenti potranno considerare risolto di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., e ritenere definitivamente la cauzione prestata dall’aggiudicatario, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • subappalto non autorizzato; • qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • qualora l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato abbia comportato un addebito complessivamente superiore al 10 % del valore netto del contratto stipulato; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; • qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente; • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • liquidazione coatta e atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.
Clausola risolutiva. L’Art. 4.6 delle condizioni generali di Contratto peri Servizi di Comunicazione Elettronica è sostituito dal seguente: Nel caso in cui dai Sistemi informatici Vodafone risultasse l’inadempimento, anche parziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dagli Art. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, il Contratto sarà risolto immediatamente e integralmente, ai sensi dell’Art. 1436 cod.civ., fatto salvo il risarcimento integrale del danno. Vodafone in ogni caso sospenderà immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica.
Clausola risolutiva. Fermo restando quanto indicato nell’Art. 2.7, nel caso in cui dai Sistemi informatici Vodafone risultasse l’inadempimento, anche par- ziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dagli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 con la sola eccezione dell’ipotesi di cui alla lettera ii) dell’art, 4.4., Vodafone ha la facoltà di: risolvere il Contratto immediatamente e integralmente, ai sensi dell’Art. 1456 cod. civ., fatto salvo il risarcimento integrale del danno; sospendere immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’Art. 1460 cod. civ.. Nell’ambito del presente Contratto, ciascuna parte si impegna a:
Clausola risolutiva. Il mancato pagamento totale o parziale del canone ovvero degli oneri accessori, ai sensi dell’art.5 della Legge 392/78, determina la risoluzione di diritto del contratto: ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere in separato giudizio.
Clausola risolutiva. 26.1 Il Prestatore dà atto che Lazio Xxxxxx ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
Clausola risolutiva. 1. Il Locatore potrà risolvere anticipatamente il contratto di noleggio ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di violazione del Cliente agli artt. 6-7-9, nonché in caso di insolvenza o apertura di una procedura concorsuale e/o di fallimento del Cliente, protesti, procedimenti esecutivi o cautelari, diminuzione dei requisiti di affidabilità economica e/o finanziaria. 0.Xx tutti i casi in cui venga intimata la risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente e chiesto la restituzione del veicolo, il Cliente è tenuto a provvedere alla immediata riconsegna nel luogo contrattualmente previsto e/o in quello diverso comunicato dal Locatore, nonché alla corresponsione della tariffa pattuita per l’intero periodo di noleggio, salvo il maggior danno, nonché di ogni altra somma maturata in virtù del noleggio (salvo l’operatività delle diverse penali previste nei presente contratto).
Clausola risolutiva. L’INPS può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. Fatto salvo quanto previsto dall’art.136, comma 1, del d.l.g.s. 163 del 2006 a cui si rinvia, sono considerati gravi inadempimenti i seguenti casi: - cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; - mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del d.l.g.s. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; - perdita in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del d.l.g.s. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A.; - violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore; - violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; - violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; - subappalto non autorizzato; - cessione totale o parziale del contratto; - sospensione arbitraria del servizio; - applicazione di penali per un importo pari al 2% del valore del contratto per inadempienze, ovvero dopo una inadempienza di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario, debitamente contestata e non adeguatamente giustificata nel corso di un anno solare circa la non perfetta regolarità del servizio; - sopravvenuta diminuzione della cauzione, senza che vi sia reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni; - in caso di inottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, della legge 136/2010. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Inps che, in ogni caso, si riserva la facoltà di stipulare il contratto con la seconda classificata in graduatoria. Si applicheranno gli ar...