Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Clausole campione

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori (o sulle cadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma temporale) superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti contrattuali.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 13 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 15
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 80 (ottanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 76, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 14 Art. 20 - Anticipazione 14
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore, rispetto ai termini per la consegna della progettazione Esecutiva e dell’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a cento giorni naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 3.1, comma 5, superiore a 30 giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a .......... (. )
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto ai tempi contrattuali produce la risoluzione del contratto, a discrezione del Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione. E’ facoltà del Committente in alternativa a quanto disposto al comma 1 comunicare formale messa in mora all’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori; decorso inutilmente tale termine il Committente procederà a risolvere il contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.