Risoluzione delle controversie Clausole campione

Risoluzione delle controversie. Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.
Risoluzione delle controversie. 1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla 2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di esecuzione dei lavori.
Risoluzione delle controversie. 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
Risoluzione delle controversie. 1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di ………………………..…….., che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. 2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente è sin da ora identificato nel Tribunale di …………………… (indicare il tribunale della provincia in cui sono eseguiti i lavori).
Risoluzione delle controversie. 1. Le parti dirimono le eventuali controversie relative all'inter- pretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, il carattere obbligatorio di uno o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo: a) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto prima dalla Conferenza delle parti con apposito allegato; b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia. 3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a). 4. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimangono in vigore fino alla scadenza da esse prevista o alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca delle medesime. 5. La cessazione degli effetti di una dichiarazione, la notifica della revoca o la formulazione di una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo gli eventuali procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti in controversia non convengano diversamente. 6. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura o alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2 e non hanno potuto risolvere la controversia entro dodici mesi a decorrere dalla data in cui una parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa la controversia è rimessa a una commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione predispone un rapporto nel quale formula le sue raccomanda- zioni. Le procedure complementari relative alla commissione di conciliazione saranno specificate in un apposito allegato che sarà adottato dalla Conferenza delle parti entro la sua seconda riunione.
Risoluzione delle controversie. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo ▇▇▇▇' risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
Risoluzione delle controversie. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento da questa adottato5.
Risoluzione delle controversie. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i tre Enti in relazione al presente accordo saranno rimessi alla Giunta e al Segretario Direttore generale dell’Unione Terre di Castelli. In ogni caso verrà sempre esperita l’azione di bonaria conciliazione. Solo nel caso in cui il tentativo di bonario componimento dovesse risultare infruttuoso l’eventuale controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena.
Risoluzione delle controversie. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
Risoluzione delle controversie. Le controversie derivanti dal presente Accordo sono risolte per via diplomatica.