Obblighi assicurativi Clausole campione

Obblighi assicurativi. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Obblighi assicurativi. 1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Obblighi assicurativi. Tutti gli obblighi assicurativi e relativi oneri, nonché quelli antinfortunistici e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o, in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Obblighi assicurativi. 1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
Obblighi assicurativi. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Obblighi assicurativi. L'aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di seguito descritti: Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a beni in consegna e/o custodia; • danni a beni consegnati e non consegnati, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C.; • danni a beni di terzi da incendio; • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, ovvero volontari e titolari di regolare contratto di collaborazione, che partecipino all’attività oggetto della gestione di cui al presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, ovvero volontari e titolari di regolare contratto di collaborazione, che partecipino all’attività oggetto della gestione di cui al presente contratto; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; Inoltre, considerato che l'aggiudicatario potrà avvalersi per l’espletamento del servizio di altri soggetti in possesso dei requisiti necessari, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, in questo caso la predetta polizza RCT/O dovrà prevedere che detti soggetti rientrino nel novero degli “Assicurati” a tutti gli effetti.
Obblighi assicurativi. L’aggiudicatario dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le eventuali malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a suo totale carico con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’amministrazione medesima e di ogni indenizzo. Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. Pertanto l’impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o piu’ atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato. Tale polizza RCTO dovrà prevedere per la RCT il massimale non inferiore a € 3.000.000,00 - per la RCO.(in presenza di dipendenti) il massimale non inferiore a € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni persona infortunata. La polizza, inoltre, deve avere le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti gli eventuali dipendenti, collaboratori, volontari per danni cagionati a terzi e danni a cose e locali in consegna e in custodia, con il limite di risarcimento di almeno € 300.000,00 per sinistro e per anno - danni a cose da incendio con limite di risarcimento di almeno € 300.000,00 per sinistro e per anno – considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti – rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti – danni derivati da violazioni del D.Lgs 81/2008 . La polizza assicurativa verrà sottoposta a una verifica dell’Ufficio preposto da parte dell’Amministrazione Comunale.
Obblighi assicurativi. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni nei confronti degli utenti dei Bagni Pubblici nonché del personale addetto al Servizio ovvero di chiunque entri a qualsiasi titolo nei Bagni Pubblici. L'Appaltatore è tenuto quindi a mantenere attiva a sua cura e spese e per tutta la durata del Contratto apposita Ppolizza RCT/RCO idonea a coprire tutti i rischi derivanti dall’espletamento del Servizio nei confronti di persone, animali e/o cose, con massimale unico, per ogni sinistro, non inferiore a € 3.000.000,00. La polizza assicurativa dovrà tenere indenne il Comune di Ostuni da qualsiasi tipo di azione di rivalsa, avere durata commisurata alla durata contrattuale e recare specifica previsione che l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporterà l’inefficacia della garanzia. La Polizza dovrà essere inoltrata al Comune di Ostuni con nota ufficiale prima della stipulazione del Contratto e comunque prima della Consegna.
Obblighi assicurativi. La ditta aggiudicataria sarà responsabile direttamente di ogni danno che possa derivare alla Asl e ai terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nell’adempimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi forma di risarcimento. A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà presentare all’atto della firma del contratto idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile. La copertura assicurativa dovrà operare anche per i sinistri causati da dolo o colpa grave delle persone di cui la ditta debba rispondere con un massimale non inferiore ad € 4.000.000,00 per sinistro. Inoltre, la polizza assicurativa dovrà tenere indenne la Asl da responsabilità oggettiva derivante da danni cagionati a persone e/o cose per mezzo delle attrezzature in uso al personale della ditta aggiudicataria. L’accertamento dei danni sarà effettuato in contradditorio tra le parti.
Obblighi assicurativi. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore dovrà presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale: - per danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori : somma da assicurare: importo del contratto; - per danni subiti dalla S.A a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: somma da assicurare: importo del contratto; - responsabilità civile verso terzi: massimale almeno pari a € 500.000,00.