SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Clausole campione

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 15.1 Fatta salva l’applicazione dei successivi art. 20 e 21, Aruba Pec, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il Servizio, anche senza alcun preavviso, nel caso in cui:
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con le Amministrazioni. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Ministero procede all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Ministero e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Qualora l’esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze par- ticolari, ai sensi dell’art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell’esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effet- tuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono even- tualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pub- blico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risolu- zione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen- sione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 16.1 Il Cliente prende atto che, salve altre ipotesi disciplinate dal Contratto o dalla legge, Xxxx Xxxxxxx potrà sospendere l’erogazione dei Servizi in qualunque momento, anche senza preavviso, in caso di guasti alla Rete Wireless o all’Apparato o in caso di interventi programmati di manutenzione, i quali ultimi saranno comunicati al Cliente con preavviso di almeno 24 ore.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Vodafone si riserva la facoltà di sospendere senza preavviso l’erogazione del Servizio, ovvero di impedire l’accesso ai documenti e/o ai dati ivi contenuti in caso di inadempimento degli obblighi del Contratto posti in carico al Cliente o negli altri casi previsti dalla legge. Art. 10 Obblighi e Responsabilità del Cliente Il Cliente si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie all’attivazione della Soluzione Digitale ed a dotarsi di tutti i requisiti ne- cessari per l’utilizzo del Servizio. Il Cliente è tenuto a conservare i propri strumenti di autenticazione con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non cederli o consentirne l’uso a terzi. Vodafone non xxxx’ responsabile per qualsiasi danno o perdita subiti dal Cliente in caso di qualunque uso illecito di dati, perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non autorizzato degli strumenti di au- tenticazione al Servizio. Il Cliente si obbliga a non utilizzare ed a non far utilizzare applicazioni diverse e/o processi manuali o applicazioni automatiche per accedere, visualizzare, copiare o utilizzare il Servizio. Il Cliente è tenuto a conservare i propri strumenti di autenticazione (username e password) con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non cederli o consentirne l’uso a terzi. Vodafone non xxxx’ responsabile per qualsiasi danno o perdita subiti dal Cliente in caso di qualunque uso illecito di dati, perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non autorizzato degli strumenti di autenticazione al Servizio. Nel caso in cui il Cliente venga a conoscenza di qualunque uso illecito di dati, della perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non auto- rizzato degli strumenti di autenticazione al Servizio, dovrà darne pronta comunicazione a Vodafone. Il Cliente è l’unico responsabile dei Dati del Cliente, competendo unicamente al Cliente ogni e qualsiasi decisione in merito al trattamento dei relativi dati personali. Il Cliente si obbliga a non utilizzare ed a non far utilizzare applicazioni diverse e/o processi manuali o applicazioni automatiche per accedere, visualizzare, copiare o utilizzare il Servizio. È vietato al Cliente utilizzare il Servizio al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o con- dividere dati, appli- cazioni o documenti informatici che: • Abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi; • Contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; • Contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, al...
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi. Eventuali guasti tecnici dovranno essere tempestivamente segnalati al Responsabile Tecnico e, in ogni caso, dovranno essere riparati nel più breve tempo possibile, comunque entro la giornata lavorativa.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Il Servizio potrà essere sospeso o abolito in qualunque momento qualora eventi connessi con l’efficienza e/o sicurezza del Servizio stesso lo rendano necessario e senza responsabilità in capo alla Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 12.1 Poste potrà sospendere temporaneamente l’erogazione del Servizio per un periodo non superiore a 15 giorni, per motivazioni anche di natura tecnica.