ASSICURAZIONI E GARANZIE Clausole campione

ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogn...
ASSICURAZIONI E GARANZIE. L’ I.A. sarà la sola ed unica responsabile, per qualsiasi danno, derivante dall’espletamento del servizio, o da cause ad esso connesse. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio. A copertura di tali rischi, l’I.A. si impegna a stipulare polizza assicurativa RCT per rischi inerenti l’attività di produzione/distribuzione/somministrazione pasti, con un massimale non inferiore ad €10.000.000,00 per sinistro, ad €10.000.000,00 per persona danneggiata, ad €10.000.000,00 per danni a cose (anche furto e incendio), nella quale venga indicato che l’ A.C. è considerata “terza” a tutti gli effetti. L’ A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant’altro dovesse accadere agli utenti ed al personale docente e non docente, durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo aggiudicato. L’I.A. assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l’A.C. da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa amministrazione, per infortuni o danni, arrecati a terzi in relazione allo svolgimento del servizio. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere, tra l’altro, la copertura dei rischi da avvelenamenti e tossinfezioni, conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, forniti dalla stessa ed ogni danno direttamente od indirettamente connesso all'ingerimento dei cibi somministrati. La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’I.A. aqualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio, scoppio e per altri eventi catastrofici e calamitosi, compresi tutti i rischi derivanti dalla conduzionedei locali ove si svolgerà l'attività dell'I.A. ed esecuzione dei lavori previsti. L'A.C. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'I.A. durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo del servizio. A tale riguardo, dovrà essere stipulata una polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00. In caso di RTI la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. La mancata presentazione della polizza, necessaria per la stipulazione del contratto, ...
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Nell’ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sono previste le seguenti coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi: Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati a Roma Capitale dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati sono le seguenti:
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’affidatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà prestare apposita garanzia definitiva. L’Impresa aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio gestito, potrà derivare all’Unione Terre di Castelli, agli utenti, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La Ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare di aver stipulato con primario Assicuratore, entro la data di perfezionamento del contratto, e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, idonee coperture assicurative contro i rischi di: Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: - RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose; - RCO Euro 1.500.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • conduzione dei locali, degli spazi e beni tutti, inerenti lo svolgimento dell’attività oggetto della presente; • committenza di lavori e/o servizi in genere; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell’aggiudicatario o da esso detenuti; • danni subiti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l’aggiudicatario si avvalga, che partecipino alle attività oggetto dell’appalto; • danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l’aggiudicatario si avvalga che partecipino all’attività oggetto dell’appalto; • danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; • danno biologico; • xxxxx non rientranti nella disciplina “INAIL”; • Malattie professionali; • Clausola di “Buona Fede INAIL”.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Ad integrazione di quanto già previsto dal bando di gara in merito alle cauzioni e garanzie richieste, tutte le spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori, a copertura di tutta la durata della concessione, sia in fase di realizzazione sia in fase di gestione/manutenzione degli impianti fotovoltaici, comunicando al Comune il nominativo della società assicuratrice con la quale il concessionario ha contratto l'assicurazione producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia. Il concessionario è obbligato a stipulare, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo e per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa a copertura dei danni totale o parziale di impianti strutture ed opere, anche preesistenti.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. La Ditta è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni a cose e/o persone che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad esso affidato. A tal fine la Ditta deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire al Comune in copia, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile con massimale non inferiore al Euro 2.000.000 (duemilioni/00) per sinistro a copertura di qualsiasi danno provocato al Comune o a terzi con l'estensione ai danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti. Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto di durata contrattuale, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al termine della stessa e la polizza rinnovata dovrà essere trasmessa al Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. 8.1 La Società, è tenuta a prestare a favore del Committente e con assun- zione dei relativi costi tutte le garanzie indicate all’art. 4 del Capitolato e, segna- tamente:
ASSICURAZIONI E GARANZIE. L’ Affittuario ha prodotto le seguenti polizze assicurative e/o fideiussioni: - polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro, emessa dalla Società ……………………………………………………………….. in data ………………………….., con massima- le unico R.C.T. non inferiore a €. 2.500.000,00 (duemilioni- cinquecentomila/00) e con massimale unico R.C.O. non inferio- re a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), di dura- ta pari a quella contrattuale, in relazione alle responsabi- lità derivanti dall’attività di gestione esercitata nello stabilimento termale, comprendente anche la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, im- pianti e beni mobili costituenti lo stabilimento termale. - polizza assicurativa per i danni del complesso immobiliare concesso ed ai beni mobili consegnati, comprendente i rischi da incendio, danneggiamento, spandimento acque, ovvero altri abusi o in accuratezze nell’uso dell’immobile, con massimale non inferiore a €. 16.000.000,00 (sedicimilioni/00), di dura- ta pari a quella contrattuale, emessa dalla Società ……………………………………………………………….., in data ……………………………….. - garanzia degli obblighi contrattuali mediante costituzione di una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattua- le (paria a €. ……………………………….) ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi- pale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia me- desima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del affittuario. La fideiussione sarà svincolata in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’affittuario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzio- ne di cui il locatore ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Prima di procedere alla stipula del Contratto, il Concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:
ASSICURAZIONI E GARANZIE. L’affittuario si impegna a sottoscrivere adeguate polizze assicurative ai fini della responsabilità civile verso terzi e ai fini della perdita di tutto o parte dell'immobile e dei suoi contenuti dovuto ad incendio.