DANNI ARRECATI A TERZI Clausole campione

DANNI ARRECATI A TERZI. L’Assicurato ha l’onere di inviare denuncia di sinistro a mezzo raccomandata a.r. o pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro e non oltre il termine di 3 giorni alla Compagnia Assicuratrice ERGO Reiseversicherung AG , sede secondaria per l’Italia via Xxx Xxxx,0 - 00000 Xxxxxx, pena l’applicazione dell’art. 1915 cc.. Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e/o documenti: ● il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto); ● la data e l’ora in cui si è verificato il sinistro; ● la dinamica del sinistro; ● la presenza di testimoni al fatto e loro dati; ● certificato del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati rilasciato sul posto; ● la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato; ● il verbale redatto dall’autorità competente intervenuta; ● la sottoscrizione del modulo ERGO Assicurazione Viaggi riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte danneggiata e la danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa. NOTA: In caso di danni cagionati a terzi, l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l’applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc. In caso di sinistro fra due o più assicurati Sci Sicuro appartenenti alla medesima Associazione, qualora sussista il rapporto di terzi come previsto ART.4.4. LIMITI INDENNIZZO - 1.QUALIFICA DI TERZI l’Associazione dovrà produrre oltre a quanto su previsto i seguenti documenti : ● la copia del calendario ufficiale delle attività organizzate dalla stagione in corso; ● iscrizioni alle attività che hanno coinvolto le parti; ● qualsiasi altro documento utile a validare/dimostrare che sussiste terzietà tra le parti (es. acquisto voucher skipass , prenotazione Hotel, prenotazione pullman). Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
DANNI ARRECATI A TERZI. 1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
DANNI ARRECATI A TERZI. L’Assicurato ha l’onere di contattare immediatamente la Centrale Operativa per denunciare quanto accaduto, successivamente entro e non oltre 3 giorni dovrà inviare a mezzo raccomandata A.R. a: o pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx quanto di seguito richiesto , pena l’applicazione dell’art. 1915 cc.. Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti: ● il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto); ● la data e l’ora in cui si è verificato il sinistro; ● la dinamica del sinistro; ● la presenza di testimoni al fatto; ● certificato del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati; ● la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato (se ricevuta); NOTA: In caso di danni cagionati a terzi, l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l’applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

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