PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE Clausole campione

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. 19.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento delle Attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi. L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento delle Attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. L’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all’uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente respon- sabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale. Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale regi- strato si intendono trasferiti in proprietà a Anas, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore, in tutto o in parte, per altre com- messe anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta di Anas. In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Con- tratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a pro- prio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Anas. La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appalta- tore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa con- giunta, la Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo r...
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. 8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento della Fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. 10.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. L’Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attività di propria competenza, non saranno violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti d’autore od ogni altro diritto di proprietà intellettuale di terzi in qualunque modo connessi alle attività eseguite, ed all’uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale. L’Appaltatore riconosce inoltre fin d’ora che tutti gli elaborati e\o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici ed eventuali allegati e le informazioni e dati ivi contenuti non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale o industriale registrato si intendono trasferiti nella esclusiva proprietà di ANAS, unitamente al diritto esclusivo di ANAS stessa di utilizzarli, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso ulteriore per alcun titolo o motivo.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. 21 Art. n. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 21 Art. n. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 21
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. BREVETTI‌ È espressamente convenuto che la S.A. acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge ed anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali gli stessi sono stati elaborati, di tutte le soluzioni originali di problemi tecnici, dei disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici e di altri elaborati analoghi, prodotti dall'esecutore e/o dai suoi ausiliari, nonché di altri eventuali specialisti e consulenti, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto. L'esecutore garantisce in ogni tempo la S.A. contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Appalto.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. Il Fornitore si impegna a tenere l'acquirente sollevato ed indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'adempimento dell'ordine con l'obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare l'ordine. Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto di MPC di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni e delle spese che MPC stessa fosse stato costretto per tali motivi a sostenere. Quelle parti della fornitura per cui fosse imposta all'acquirente la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più presto sostituite o modificate.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. Tranne che per i prodotti standard, spetta all’acquirente assicurarsi che il design scelto per il prodotto non comprometta i diritti di proprietà intellettuale di terzi. In caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, il venditore così come l’acquirente hanno il diritto di esigere che la produzione del prodotto interessato sia interrotta senza che nessuna delle parti possa esercitare un ricorso verso l’altra. L’acquirente non acquisisce alcun diritto sugli elementi di proprietà industriale, intellettuale e commerciale che hanno potuto essergli forniti dal venditore, in particolare tramite i suoi cataloghi, listini prezzi, documenti pubblicitari e le schede tecniche. Questi restano di esclusiva proprietà del venditore. L’acquirente si impegna a non utilizzarli per altri fini rispetto a quelli legati al suo uso personale o alla commercializzazione dei prodotti del venditore ad esclusione di qualsiasi altro scopo. In nessun caso i prodotti possono essere commercializzati sotto altri marchi, altre referenze o altri imballi o confezionamenti rispetto a quelli utilizzati dal venditore, salvo esplicita autorizzazione specifica del venditore. Le attrezzature di fabbricazione sono di proprietà del venditore quando sono realizzate secondo i suoi stessi studi, anche se vi è stata la partecipazione del cliente alle spese di realizzazione delle stesse, salvo diversa convenzione esplicita e scritta. Il venditore si riserva il diritto di non immagazzinare le attrezzature oltre una durata massima di tre anni dal loro ultimo utilizzo.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. 13.1 L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne, in ogni tempo, la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto.