LA FIDEIUSSIONE Clausole campione

LA FIDEIUSSIONE. 4.4 L’ASSICURAZIONE DELL’IMMOBILE PARTE SECONDA
LA FIDEIUSSIONE. Soggetti a cui richiedere il rilascio della fideiussione e momento del rilascio Oggetto, importo e natura della fideiussione
LA FIDEIUSSIONE. 1. Sulla nozione di fideiussore............................................................................. 81
LA FIDEIUSSIONE. La fideiussione, tipica garanzia personale, si può definire il contratto con il quale una parte (fideiussore), obbligandosi personalmente, garantisce all’altra (creditore) l’adempimento dell’obbligazione che un terzo (debitore principale) ha assunto o assumerà verso quest’ultima (art. 1936 c.c.). Il contratto di fideiussione, anche se di solito è preceduto da un’intesa tra il fideiussore e il debitore principale, si stipula fra due parti : il fideiussore e il creditore. Non è un contratto trilaterale, ma bilaterale con obbligazioni unilaterali, a carico del fideiussore. Per la sua efficacia non è necessario neppure che il debitore ne abbia conoscenza. Come in genere i negozi aventi funzione di garanzia, la fideiussione ha carattere accessorio, in quanto presuppone l’esistenza di un’obbligazione principale da garantire. Dal carattere di accessorietà discende la conseguenza che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale. Sotto questo aspetto si nota una differenza tra la fideiussione e l’avallo, in quanto quest’ultimo è valido anche se l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi causa che non sia un vizio di forma. Eccezionalmente è valida la fideiussione prestata per un’obbligazione assunta da un incapace. L’eccezione si giustifica in base al concetto che la garanzia, in questo caso, ha precisamente lo scopo di sanare a vantaggio del creditore la mancanza di capacità del debitore. Si è diffusa nella pratica il cd. contratto autonomo di garanzia4, ove il garante si impegna a pagare “a prima richiesta”, cioè a seguito della semplice dichiarazione del creditore-beneficiario circa l’inadempimento o l’inesatto adempimento del contratto e senza poter opporre alcuna eccezione attinente alla validità o all’efficacia del contratto medesimo o alle vicende del rapporto da esso scaturito.
LA FIDEIUSSIONE. (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
LA FIDEIUSSIONE. -ACCESSORIETA’-
LA FIDEIUSSIONE. -SOLIDARIETA’-
LA FIDEIUSSIONE. Tra le forme di finanziamento va incluso, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, anche il rilascio di “garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma”. Appartengono a questa categoria varie forme contrattuali, fra le quali: • la fideiussione • l’avallo • le accettazioni • le aperture di credito documentarie • le girate • gli impegni a concedere credito. La fideiussione è la garanzia personale (garanzia di firma), con la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga verso il creditore a garantire con l’intero suo patrimonio la restituzione della somma erogata a un altro soggetto (debitore principale) sotto forma di finanziamento. Per effetto del contratto di fideiussione il garante è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Il creditore può quindi chiedere al fideiussore di pagare il debito contratto e non adempiuto dal debitore principale: questa richiesta prende il nome di “escussione della garanzia”. Il fideiussore che effettua il pagamento, a fronte della richiesta di escussione della garanzia ha poi la possibilità di rivalersi nei confronti del debitore principale per una somma pari all'importo pagato (diritto di regresso). L’attività di rilascio di garanzie non comporta l’esborso di liquidità da parte del garante: ne consegue che gli operatori finanziari specializzati in tali attività possono assumere impegni in misura assai rilevante pur senza un (iniziale) impiego di risorse. La potenziale proliferazione dei rischi di credito in capo agli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie ha indotto il Legislatore a imporre requisiti patrimoniali più stringenti per chi vuole esercitare quest’attività. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che ricevono mandati da intermediari finanziari per la distribuzione di garanzie, per non incorrere in sanzioni, devono verificare che l’intermediario stesso sia autorizzato a erogare tale genere di prodotti, accertando che possegga i requisiti richiesti. La prestazione di garanzie fideiussorie da parte di un istituto di credito è spesso richiesta da imprenditori per ottenere: • appalti • concessioni da parte di amministrazioni pubbliche • piani di pagamento rateale nei confronti dei fornitori • conclusione di contratti di locazione o affitto. Il contratto di fideiussione può avere contenuti variabili ma deve comunque sottostare ai limiti previsti espressamente dal codice civile. In particolare la fideiussione: • non p...
LA FIDEIUSSIONE. La fideiussione è il contratto col quale un aperte garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. La fideiussione costituisce una forma di garanzia del credito, quindi la sua funzione è quella di garantire del debito l'altrui. Per effetto del contratto il fideiussore diventa obbligato solido. Il beneficio di esecuzione consente al fideiussore di chiedere la preventiva esecuzione sui beni del debitore principale. Il fideiussore che abbia pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore e può iniziare l'azione di regresso contro di lui per ottenere il rimborso.

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  • Garanzia fideiussoria A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, Vodafone potrà richiedere e Operatore dovrà far costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Operatore della relativa richiesta di Vodafone, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale capillarmente presente sul territorio nazionale. La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte. La fideiussione avrà validità per tutta la durata dell’Accordo e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso, previo svincolo scritto da parte del beneficiario. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Vodafone non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, VF- IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r. In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione. In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente Accordo e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore. L’importo della fidejussione prestata da Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell’Allegato 11 “Garanzie”.

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Cessione dei diritti L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

  • Presentazione della domanda Le domande, compilate su apposito modulo predisposto dall’ Ufficio di Piano, dovranno essere presentate presso il Comune di residenza, anche tramite posta elettronica, agli indirizzi sotto riportati, entro e non oltre le ore 12:00 del 17 giugno 2020. Il Comune di residenza effettuerà le verifiche sull’ammissibilità e sulla completezza della domanda. Il Comune di residenza trasmetterà all’Ufficio di Piano le domande ricevute unitamente a tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del caso, entro il termine stabilito dall’avviso relativo. GRUMELLO DEL MONTE SERVIZI SOCIALI xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx TELGATE SERVIZI SOCIALI xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx Per poter beneficiare del contributo della MISURA UNICA il richiedente deve presentare i seguenti documenti obbligatori: - Allegato A – Domanda di assegnazione contributo per emergenza COVID-19; - Copia documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx; - Xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx extra UE copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno; - Copia contratto di locazione registrato; - Allegato C – Informativa Privacy; - Attestazione ISEE in corso di validità. Il servizio sociale del comune di residenza provvederà entro venerdì 3 luglio 2020 al perfezionamento della domanda ricevuta, trasmettendo all’Ufficio di Piano anche: • Allegato B – Dichiarazione del proprietario; • Documentazione del richiedente attestante le condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria COVID-19, quali a titolo esemplificativo: copia lettera di licenziamento in caso di perdita del posto di lavoro; copia comunicazione indennità di disoccupazione; copia comunicazione di riduzione di attività lavorativa in caso di consistente riduzione dell’orario di lavoro; copia comunicazione relativa alla cassa integrazione; copia del contratto di lavoro scaduto in caso di mancato rinnovo del contratto a termine; visura camerale in caso di cessazione di attività libero- professionale; copia del certificato medico o della struttura sanitaria oospedaliera in caso di malattia grave di un componente del nucleo familiare; copia certificato di morte in caso di decesso di un componente del nucleo familiare. Accertata la difficoltà, nel periodo emergenziale in atto, di produrre l’attestazione ISEE, al fine di agevolare i cittadini nella presentazione della domanda, potrà essere rilasciata un’autocertificazione di possesso del requisito. Tale dichiarazione vincola il cittadino alla presentazione della documentazione ufficiale appena sarà possibile e comunque entro il 30 giugno 2020. Si precisa che le domande verranno valutate anche in presenza della sola autocertificazione ma l’eventuale contributo assegnato verrà erogato SOLO a seguito dell’avvenuta integrazione della documentazione. Si segnala che per ottenere l’ISEE in molti casi i CAAF sono disponibili anche con modalità on line e che la Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito INPS, utilizzando il PIN dispositivo. Infine, si rammenta che è anche possibile, sempre sul sito dell'INPS, ottenere in tempo reale, una simulazione del valore dell'ISEE. Tale simulazione consente di fornire una informazione utile per partecipare alla misura, ma che non esime dal presentare la documentazione ufficiale comunque entro il 30 giugno 2020.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni: