FASE DI GESTIONE Clausole campione

FASE DI GESTIONE. 1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio a seguito del Collaudo dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale] con esito positivo, previa consegna dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale].
FASE DI GESTIONE a) L’Affidatario si impegna ad effettuare l’Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Fase di Gestione - che avrà inizio nei termini di cui al precedente articolo 7 lett. a) - in accordo con il Responsabile del Procedimento ed in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Edifici.
FASE DI GESTIONE. 1) La documentazione contrattuale soddisfa entrambe le seguenti condizioni? (Tema 3.2) - contiene gli standard minimi in base ai quali l’Aggiudicatario sia realmente in grado di fornire il consumo energetico e/o il risparmio sui costi richiesto; - il regime per il monitoraggio e la comunicazione delle prestazioni dell’Aggiudicatario rispetto a tali standard consente all’Amministrazione Aggiudicatrice di sanzionare l’Aggiudicatario per inadempimento • Sì • No • Sì • No INFO (visualizzazione di informazioni di chiarimento sulla domanda cliccando sull’apposita icona) 🡪 Alcuni contratti di EPC prevedono la creazione di uno o più Fondi di manutenzione al fine di provvedere agli obblighi manutentivi del Concessionario.
FASE DI GESTIONE. 1) Responsabilità del Concedente per il funzionamento e la manutenzione (Tema 3.1): La documentazione contrattuale prevede che l’Amministrazione Aggiudicatrice si assuma, anche in parte, una responsabilità per la manutenzione e/o la sostituzione delle risorse EPC (sia essa stessa o tramite un subappaltatore)? • Sì • No
FASE DI GESTIONE. 1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
FASE DI GESTIONE. Il Concessionario dovrà munirsi delle seguenti garanzie:
FASE DI GESTIONE. 1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio a seguito del rilascio a favore del Concessionario delle autorizzazioni amministrative relative alla sola Opera in Gestione.
FASE DI GESTIONE. 1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione/verbale di consegna dell’impianto a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Concessionario.
FASE DI GESTIONE. La gestione dei Servizi rappresenta il fulcro dello schema di Contratto. È attraverso la gestione che si generano i ricavi volti a remunerare l’investimento. La fase di gestione ha inizio a seguito del collaudo dell’Opera con esito positivo. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto/affidamento a terzi o affidamento diretto ai soci della Società di progetto. Relativamente all’affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, l’articolo richiama la disciplina degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, stabilendo la necessità di regolamentare le modalità di affidamento tramite apposito atto contrattuale. Si ricorda che, come già indicato nella parte relativa ai lavori, il Concessionario che è anche un’amministrazione aggiudicatrice può affidare la gestione a terzi ricorrendo alle procedure di appalto previste dal Codice; mentre il Concessionario che non è amministrazione aggiudicatrici ricorre al subappalto. In linea di principio, il Concessionario, qualora soggetto privato, dovrebbe poter organizzare liberamente la propria attività imprenditoriale, tra la quale rientra la scelta dei fornitori e dei subappaltatori. Del resto la struttura del contratto, basata sulla corretta allocazione dei rischi anche attraverso il sistema dei KPI e la conseguente riduzione del Canone in caso di mancato raggiungimento dei livelli delle prestazioni, contiene garanzie sufficienti per il Concedente e adeguati incentivi per il Concessionario.
FASE DI GESTIONE. Stante la durata della concessione e la particolare gestione del servizio di asilo nido, oltre a quanto già disciplinato dall’art. 11.2 del Capitolato, è consentito, nei termini previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2000, solamente di subappaltare a terzi, ferme le reciproche responsabilità, i servizi generali di pulizia/sanificazione e lavanderia, e manutenzione. Tutto quanto sopra esposto, esclusivamente se e in quanto contenuto nell’istanza/dichiarazione per la partecipazione alla gara presentata dal concorrente. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.