XXXXX, Clausole campione

XXXXX,. Gli obblighi informativi quali rimedio dei fallimenti cognitivi, in Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, op. cit., pp. 59-73. 451 X. XXXXXXX, op. cit., p. 12: “Gli studi sperimentali dimostrano che le persone fisiche hanno un’incapacità valutativa nella dimensione diacronica, e segnatamente una tendenza a scontare eccessivamente il beneficio futuro (c.d. hyperbolic discounting) e a sottovalutare il rischio futuro (c.d. optimism bias). Inoltre, gli individui si avvalgono sistematicamente di scorciatoie mentali (c.d. già da caratteri comuni a tutti i consumatori, bensì da elementi circostanziali452. Esemplificativamente, nel caso delle informazioni inerenti al contratto di assicurazione, il flusso comunicativo è minato da tali limiti cognitivi e psicologici, nella misura in cui il consumatore medio – i.e. quello non qualificato e non professionale – è condizionato da diversi fattori. In primis, tutto l’apparato di dati risultanti dai messaggi pubblicitari, ingenera nel contraente un senso di overconfidence453, che lo conduce a sovrastimare la fiducia nell’intervento quasi salvifico della copertura assicurativa ma a sottovalutare l’insieme di xxxxx, costi e rischi che accompagna la polizza, in particolar modo quella di assicurazione vita454. Di fronte all’intermediario, poi, il contraente che riceve un’enorme mole di informazioni, verbalmente o su documenti scritti, come abbiamo visto, tende a prestare attenzione esclusivamente ad alcuni dati che giudica immediatamente importanti – tipicamente, il premio assicurativo da pagare – ignorando o comunque trascurando gli altri aspetti rilevanti del rapporto, quali ad esempio clausole di esclusione o limitazione della copertura, o rischi finanziari455. La qual cosa, è dovuta, proprio al meccanismo che si instaura nella mente del consumatore contraente, il quale, stipulando un contratto sinallagmatico ove la prestazione della controparte è meramente eventuale nonché futura, muove nella intima convinzione, quasi scaramantica, che della copertura non avrà effettivamente alcuna necessità, a differenza di quanto accade con la sua prestazione del pagamento del premio che è vista, al contrario, come tangibile, certa ed attuale456. La BLE non scardina, tuttavia, in radice l’idea che l’obbligo di informazione sia cruciale per rimediare alla debolezza dei consumatori, bensì caldeggia l’idea che esso vada regolato e ripensato, proprio in funzione dei suddetti fallimenti ...
XXXXX,. L’adempimento come condizione del contratto, in Vita not., 1983, II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponib...
XXXXX,. L'importo xxxxx xxxxx viene stabilito dall'Amministrazione dell’IPAB con provvedimento annuale contestuale all'approvazione del Bilancio di Previsione. L’importo xxxxx xxxxx di degenza, anche in corso d’anno, potrà subire le variazioni deliberate dagli organi di amministrazione dell’Ente al fine di rispettare il principio del pareggio xx xxxxxxxx e di consentire la prosecuzione dello svolgimento dell’attività assistenziale. Dette variazioni saranno prontamente e formalmente comunicate all’assistito xx xxxx stipulanti che potranno decidere di recedere dal presente contratto entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. A garanzia del puntuale pagamento del corrispettivo di soggiorno e delle spese extra il/i referente/i si impegna/impegnano a rilasciare garanzia personale x xxxxx. Il/I referenti/i è/sono stato/i reso/i edotto/i che può/possono rivolgersi al Comune di residenza del beneficiario, per un eventuale sostegno economico, qualora ne ricorrano i presupposti. Il/I referente/i dà/danno atto che il mancato x xxxxxxxx sostegno da parte del Comune, non esonera sé/loro stesso/i dall’obbligo degli impegni di pagamento assunti con la presente impegnativa. Ove al pagamento concorra direttamente il beneficiario sino a concorrenza del proprio reddito e/o in quota parte il Comune, i pagamenti dei referenti rappresentano il corrispettivo per le rette giornaliere non coperte dai versamenti. Il pagamento dovrà essere eseguito presso la Tesoreria dell'IPAB BISOGNIN all’uopo incaricata al ricevimento della fattura di xxxxx entro il giorno 20 del mese successivo. Nel caso di ritardi nel pagamento, comunque superiori ai 30 (trenta) giorni rispetto alla data indicata al comma precedente, l’IPAB G. BISOGNIN è autorizzata all’addebito degli interessi passivi previsti xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx che normalmente il Tesoriere applica sugli scoperti xx xxxxx. L’IPAB G. BISOGNIN provvederà a tenere conto degli importi eventualmente non versati per eventuali spese accessorie (ad es. farmaci fuori prontuario, trasporti, etc), effettuando il conguaglio con la fatturazione riferita alla mensilità successiva. È possibile recedere dall’impegno assunto con la sottoscrizione della presente domanda mediante lettera raccomandata indirizzata all’Amministrazione dell’IPAB ed accompagnata dalla richiesta di dimissione dell’ospite contermine di preavviso di 15 giorni; in caso contrario l’IPAB G. BISOGNIN provvederà ad addebitare l’importo xxxxx xxxxx per tutti i giorni di mancato preavvi...
XXXXX,. Il contratto, I, in Trattato dir.civ., diretto da X. Xxxxx, Torino, 1993. 195 to di recesso del mutuante previsto dalla legge nell’ipotesi di mutuo gratuito, mentre si dovrà fare più opportunamente riferimento all’art. 1453 c.c. nell’ipotesi di mutuo oneroso. Se il mutuo ha ad oggetto cose diverse dal de- naro e la restituzione è diventata impossibile o notevolmente difficile per causa non dipendente dal mutuatario, quest’ultimo potrà pagarne il valore, tenuto conto del tempo e del luogo in cui la restituzione doveva essere ese- guita. Qualora la restituzione sia comunque ancora possibile, anche se è diven- tata più difficile rispetto al momento in cui era stata pattuita, applicando le norme generali in materia di obbligazioni potremmo parlare di una vera e propria obbligazione con facoltà alternativa. Chi ha promesso di concedere un mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere difficile la restituzione e non gli sono state of- ferte adeguate garanzie. Le garanzie ai fini della restituzione possono essere sia personali (fideius- sione), sia reali (mutuo ipotecario, pignoratizio o cambiario). Secondo l’orientamento maggioritario nell’ipotesi di mutuo garantito, insorgono due negozi autonomi, ma collegati (il negozio di mutuo e il negozio di garanzia) aventi ciascuno una propria causa. Secondo un’altra tesi il mutuo garantito è invece un contratto unitario che risulta dalla combinazione di mutuo e ga- ranzia. Questa premessa è utile per comprendere le regole generali che discipli- nano il contratto di mutuo, ma non è sufficiente ai fini della valutazione del peso effettivo che il mutuatario dovrà sostenere per adempiere correttamen- te le obbligazioni contratte a seguito della sottoscrizione di un mutuo con un istituto di credito. Rimane però ancora controverso se oltre all’estinzione anticipata4 i rime-
XXXXX,. Xxxxxxx dell'investimento finanziario La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia ai costi sostenuti al momento della sottoscrizione, sia ai costi complessivamente applicati sull'orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali e tenendo conto dell’eventuale bonus rappresenta il capitale investito MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) VOCI DI COSTO A Costi di caricamento 0,00% 0,00% B Commissioni di gestione 1,60% C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00% D Alti costi contestuali al versamento 0,00% 0,00% E Altri costi successivi al versamento 0,00% F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00% G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,05% H Spese di emissione 0,00% 0,00% COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO I Premio versato 100,00% L=I-(G+H) Capitale Nominale 100,00% M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito 100,00% Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi quantificabili a priori, la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta. Descrizione dei costi Costi a carico dell'investitore-contraente: - costi di caricamento: non previsti. Costi eventuali a carico dell'investitore-contraente: - spese di emissione: 50,00 euro; tale costo viene effettivamente trattenuto dalla Società solo in caso di recesso dal contratto; - costi di riscatto: il contratto prevede delle penali di riscatto determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento di ciascun premio corrisposto alla data di richiesta di riscatto: Anni interamente trascorsi Penali di riscatto Meno di 1 anno 3,80% 5 anni in poi nessuna In caso di riscatto parziale è previsto, in aggiunta alle penali sopra riportate un costo fisso pari a 20,00 euro. - costi di switch: costo fisso pari a 20,00 euro per ogni operazione di modifica del profilo di investimento nei fondi interni (switch), successiva alle prime due gratuite. - costi per l’Opzione Ribilanci...
XXXXX,. Sono i tuoi Diritti
XXXXX,. Xx determinazione, cit., 851. Si vedano, più approfonditamente: X. XXXXXXXXXX, Arbitri e arbitratori, cit., 57 ss.; X. XXXXXXXXX, Arbitri ed arbitratori, cit., 205 ss. Di contrario avviso, invece X. XXXXXXXX, Gli arbitrati liberi, in Riv. dir. comm., 1922, I, 649 ss., il quale distingue l‟arbitro dall‟arbitratore perché il primo pone in essere un giudizio di diritto mentre il secondo di equità; nonchè X. XXXXXXX, Gli ar- bitratori, cit., 102 ss. secondo il quale gli arbitri intervengono nell‟ambito del diritto pubblico, mentre gli arbitratori in quello di diritto privato. 42 A. CATRICALÀ, voce Arbitraggio, cit., 2. 43 Così già X. XXXXXXXXXXX, Gli arbitrati, Milano, 1937, 251 ss.; X. XXXXXXXXX, Istituzioni di dir. proc. civ., I, Napoli, 1950, 70; X. XXXXXXXXX-X. XXXXXXXX, Diritto dell‟arbitrato, Napoli, 1994, 9; P. DI PA- CE, Il negozio per relationem, cit., 51: quest‟ultimo, in particolare, nega autonomia all‟istituto dell‟arbitrato irrituale dicendo che esso, a seconda della controversia su cui verte, rientrerà nell‟arbitraggio ovvero nell‟arbitrato rituale, non essendovi fra i due istituti ricostruzioni intermedie. ti demandano agli arbitri il compito di risolvere contrasti sorti con riguardo ad un rapporto già costituito in tutti i suoi elementi. Proprio quest‟ultimo orientamento è quello attualmen- te abbracciato in via maggioritaria da dottrina e giurisprudenza44. In realtà le distinzioni maggiormente caratterizzanti fra arbitraggio ed arbitrato si rinvengono soprattutto guardando ai loro risvolti pratici: nei motivi per i quali è impugna- bile la determinazione del terzo (in un numero maggiore di casi nell‟arbitrato rispetto all‟arbitraggio, che incontra invece i soli limiti della manifesta iniquità, erroneità e malafe- de come risulta dal dettato legislativo); nella forma dell‟atto (necessariamente scritta nell‟arbitrato ai sensi degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ., vincolata invece alla forma del contratto cui è collegato, nell‟arbitraggio)45. La linea di confine fra arbitraggio ed arbitrato è stata tuttavia messa in dubbio con il riconoscimento dell‟autonoma rilevanza della figura dell‟arbitrato irrituale46. Quest‟ultimo, infatti, pur consistendo in uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla 44 Per tutti, si leggano: A. CATRICALÀ, voce Arbitraggio, cit., 1; X. XXXXXXX-X. XXXXXXXX, I con- tratti in generale, cit., 149; X. XXXXXXX, Trattato di diritto civile, cit., 237. Quanto alle pronunce giurisprudenziali si vedano in part...
XXXXX,. La forma scritta priva di sottoscrizione alla prova della nullità 329
XXXXX,. Il leasing immobiliare, IPSOA, Milano, 2012, pag. 82.
XXXXX,. Se l'utente è residente negli Stati Uniti, l'arbitrato si terrà in un luogo ragionevolmente raggiungibile dall'utente. Per chi non risiede negli Stati Uniti, l'arbitrato dovrà essere avviato nella Contea di San Mateo, Stato della California, Stati Uniti d'America; l'utente ed EA acconsentono di sottoporsi all'esercizio della giurisdizione personale di tale tribunale ai fini dell'esecuzione dell'arbitrato, della sospensione di procedimenti in corso o della conferma, modifica, annullamento o sottoposizione a giudizio del risarcimento stabilito dall'arbitro.