Condizione sospensiva Clausole campione

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Condizione sospensiva. Barrare la casella in presenza di atto sospeso.
Condizione sospensiva. 6.1 Il Contratto è sospensivamente condizionato al raggiungimento del numero di 6 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la Scuola restituirà gli importi versati.
Condizione sospensiva. Barrare la casella in presenza di atto sospeso. Si ricorda che entro 20 giorni dall’avverarsi della condizione sospensiva ne va data comunicazione all’ufficio presso cui è stata effetuata la registra- zione dell’atto.
Condizione sospensiva. Il presente atto mentre è senz’altro impegnativo per l’Impresa aggiudicataria, non lo diventerà per l’Amministrazione appaltante, se non dopo che l’atto medesimo avrà ottenuto la debita approvazione nei modi di rito, ivi comprese le procedure della Legge antimafia.
Condizione sospensiva. 1. Si dà atto che, nel caso vi siano più proprietari all’interno dell’ambito in oggetto, l’attuazione dell’area all’interno del POC potrà avvenire solo per la parte che sottoscrive il presente atto. In tal caso i parametri urbanistici nonché le quantificazioni delle indennità e degli oneri qui stabiliti saranno riparametrati sulla base della percentuale di area in proprietà del sottoscrittore del presente accordo.
Condizione sospensiva. Il presente articolo sostituisce integralmente l’art. 2 dell’atto di cessione originario come segue: Le parti convengono che la presente cessione sia sottoposta alla condizione sospensiva, che dovrà avverarsi entro il termine del 30/11/2020, consistente in: a) frazionamento catastale con esatta individuazione della aree oggetto della presente cessione nonché b) avvenuto rilascio di atto notarile di assenso a cancellazione dell'ipoteca di cui in fra al l'art.3 dalle aree oggetto della presente cessione, nonché di ogni altra formalità pregiudizievole eventualmente gravante sulle aree medesime ed in quest'atto non indicata, il tutto a cura e spese della parte cedente. Le parti si obbligano ad intervenire in atto notarile, ai fini della pubblicità immobiliare, per dare atto dell'avveramento della condizione, con contestuale conferma della identificazione catastale delle aree cedute ovvero del mancato avveramento della condizione. Gli effetti dell'avveramento o mancato avveramento della condizione retroagiranno alla data odierna per tutte le conseguenze utili ed onerose, anche con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 18/06/2019 a rogito Notaio Riccioni rep/racc 173257/24509 registrato a Ferrara il 01/07/2019 al n. 3526 e trascritto a Ferrara il 10/07/2019 al part. N. 8488 e di quella di modifica/integrativa che verrà stipulata tra le medesime parti con atto a mio rogito in data odierna, i cui effetti pertanto verranno a cessare in caso di mancato avveramento della detta condizione fermo il resto di quanto disciplinato nell’atto di Cessione gratuita a mio rogito rep/racc 173256/24508 registrato a Ferrara il 01/07/2019 al n. 3517 e trascritto a Ferrara il 03/07/2019 al part. N. 8184; • Di approvare conseguentemente la modifica e integrazione dell’atto di Convenzione sottoscritta in data 18/06/2019 a rogito Notaio Riccioni rep./racc. 173257/24509 registrato a Ferrara il 01/07/2019 al n. 3526 e trascritto a Ferrara il 10/07/2019 al part. N. 8488, come sotto riportato, fermo il resto di quanto disciplinato nella succitata convenzione:
Condizione sospensiva. Salvo e impregiudicato quanto previsto dalle sentenze definitive passate in giudicato, l’efficacia del presente Contratto Collettivo integrativo è subordinata - e pertanto sospesa sino - alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all’art. 2113, quarto comma, del Codice Civile e all’acquisizione, da parte dell’Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall’applicazione del presente Contratto Collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria – di merito e/o esecutiva, già pendente e/o da instaurarsi - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal presente accordo, a fronte dell’applicazione delle condizioni ivi previste.
Condizione sospensiva. Il rapporto contrattuale tra ▇▇▇▇▇▇ e il cliente inizia secondo i termini del suddetto articolo 1: "Ambito di applicazione". I rispettivi obblighi contrattuali di BeeOne e del Cliente sono tuttavia sospesi fino alla registrazione valida del Cliente (cfr. art. 12 seguente: "Obblighi legali di BeeOne e del Cliente in relazione al controllo della corrispondenza per posta e telecomunicazioni") e l’attivazione della carta SIM MUCHO da parte di BeeOne. Se la registrazione valida non avviene entro 60 giorni dall’acquisto o dall’ordine della carta SIM MUCHO e che, di conseguenza, l’attivazione della suddetta carta non può avvenire, il rapporto contrattuale termina immediatamente. In tal caso, le spese amministrative inizialmente addebitate, così come un compenso fisso corrispondente all’importo della prima rata mensile addebitata, rimangono acquisite da BeeOne. Tuttavia, se il Cliente desidera ancora registrarsi dopo il periodo di 60 giorni, può fare una richiesta telefonica o scritta a ▇▇▇▇▇▇ che potrà, a sua discrezione, permettergli di beneficiare dei servizi MUCHO (dopo una registrazione valida) senza dover ordinare una nuova carta SIM MUCHO.
Condizione sospensiva. 5.1 Gli effetti del Contratto sono sospesi sino all'esito positivo delle verifiche del Banco propedeutiche all’accensione del Rapporto. 5.2 Il Banco procederà, ordinariamente entro 15 (quindici) Giornate Operative, a dare la comunicazione del positivo esito delle predette verifiche con qualsiasi idoneo mezzo ivi compreso l’invio, ai recapiti indicati in Contratto, di un messaggio di posta elettronica. 5.3 Da tale momento, il Contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, sarà altresì comunicata Cliente con le modalità che precedono, che il Contratto non acquisterà alcun'efficacia.
Condizione sospensiva. L’efficacia del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell’ottenimento da parte dell’Operatore dell’autorizzazione rilasciata da ENAC per lo svolgimento di operazioni specializzate critiche, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (la “Condizione Sospensiva”). [NOTA: per le operazioni specializzate non critiche: “L’efficacia del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva della ricezione da parte dell’Operatore della nota informativa da parte di ENAC sull’esito favorevole delle verifiche effettuate in seguito alla dichiarazione per lo svolgimento di operazioni specializzate non critiche, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, quando tale dichiarazione non sia disponibile al momento della sottoscrizione del Contratto (la “Condizione Sospensiva”)]. [NOTA: nei casi in cui lo svolgimento dei Servizi sia subordinato anche all’ottenimento di autorizzazioni rilasciate da Enti locali o da Prefetture, le Parti potranno decidere di inserire come ulteriore condizione sospensiva anche l’ottenimento dell’atto amministrativo necessario per l’operazione]. La Condizione Sospensiva dovrà verificarsi entro il [*] [NOTA: le Parti possono indicare una data o un numero di giorni che decorrono dalla data di sottoscrizione del Contratto], restando comunque inteso tra le Parti che tale termine potrà essere prorogato. Qualora, entro il termine di cui al precedente comma, come eventualmente prorogato, la Condizione Sospensiva non si verifichi, il contratto si risolverà per mutuo consenso, restando privo di ogni effetto tra le Parti che saranno pertanto liberate dalle relative obbligazioni. Le Parti si impegnano a collaborare per l’avveramento della Condizione Sospensiva.