Ambito di applicazione Clausole campione
Ambito di applicazione. 2.1. L’Albo Fornitori è utilizzato da Viveracqua e dalle singole Aziende Consorziate, o loro Enti collegati, o altri terzi, (di seguito tutti ed indistintamente anche definiti “Ente Aggiudicatore”), che hanno pubblicamente formalizzato l’adozione, mediante condivisione, dell’Albo stesso. Quest’ultimo rappresenta lo strumento di identificazione degli operatori economici, qualificabili conformemente alle vigenti norme in materia, ai quali possono essere affidati contratti d’appalto il cui valore stimato - IVA esclusa - sia compreso nel sottosoglia comunitario, riferito ai Settori Speciali, di cui all’art. 35, c. 2, del Codice dei Contratti, ovvero contratti di valore superiore nei casi consentiti dalla normativa di settore.
2.2. Gli Enti Aggiudicatori, di norma, qualora possano espletare procedimenti di scelta del contraente mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara o le procedure di scelta del contraente basate su disposti di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti, ovvero ancora previste dai propri regolamenti interni, selezionano i concorrenti tra i Fornitori iscritti all'Albo, qualificati nella specifica o nelle specifiche Sezioni e categorie, nonché sottocategorie, merceologiche d’interesse. Rimane pertanto la facoltà per l’Ente Aggiudicatore di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori qualora ricorrano le seguenti circostanze:
2.2.1. quando si tratta di lavori, forniture o servizi che, pur essendo riconducibili ad una delle categorie merceologiche contemplate dall'Albo, per loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica, ovvero per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, non possono essere soddisfatti ricorrendo all'Albo;
2.2.2. quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo Fornitori;
2.2.3. per approvvigionamenti di importo inferiore a € 40.000.
2.3. Per la scelta degli Operatori Economici da invitare, si procederà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione degli affidamenti e parità di trattamento. Fatte salve diverse disposizioni interne delle società consorziate, il numero di O.E. da invitare viene determinato in ragione delle disposizioni di legge vigenti al momento dell’avvio della procedura.
2.4. Resta ferma la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze o specifiche esigenze, il livello di concorrenza rappresentato dagli Oper...
Ambito di applicazione. 1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24 /2014 nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006.
2) Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
Ambito di applicazione. 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Ambito di applicazione. 1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire:
a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnico-amministrativi.
2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/se- gnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti spor- tivi; piscine.
3. Secondo quanto stabilito dal ▇.▇▇▇ n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione alle gare di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza sono determinati e aggiornati perio- dicamente dal Ministero del Lavoro, mediante apposite tabelle, sulla base dei valori economici stabiliti dal presente CCNL. In relazione ai servizi di supporto a quelli ambientali, di cui al punto 1, lettera e), le parti si impegnano a fornire la valutazione e l’interpretazione autentica, a seguito di specifiche ri- chieste riguardanti le attività di manutenzione e di officina e di impianti previste dai con- tratti di fornitura di servizi, non stabilmente strutturate nel ciclo produttivo.
Ambito di applicazione. 1.1 Qualsiasi contratto sottoscritto tra Generon S.p.a. (il “Fornitore”) per la fornitura di suoi prodotti (i “Prodotti” o “Prodotto”) ed un cliente (l’“Acquirente” ) sarà disciplinato, qualora vengano richiamate negli atti che formano tali contratti, dalle Condizioni Generali di Fornitura che prevalgono su quelle eventualmente predisposte dall’Acquirente. L’accettazione, da parte dell’Acquirente dell’offerta o della conferma d’ordine del Fornitore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l’applicazione al contratto delle Condizioni Generali di Fornitura. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti, ed anche in tal caso le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Fornitore. La conferma di ricezione dell’ordine da parte del Fornitore è la mera presa in carico dell’ordine, ma non costituisce consenso esplicito dell’accettazione delle condizioni proposte dall’Acquirente, che saranno accettate, eventualmente, dal Fornitore, mediante un consenso scritto (conferma d’ordine) appositamente redatto da quest’ultimo ed inviato successivamente all’Acquirente.
1.2 L’esecuzione dell’ordine da parte dell’Acquirente equivale all’accettazione delle Condizioni (penali/termini di pagamento) ivi stabilite.
1.3 Una eventuale accettazione, da parte dell’Acquirente, non conforme alla offerta del Fornitore equivale ad una nuova proposta, da ritenersi rifiutata e respinta dal Fornitore se non espressamente accettata da quest’ultimo per iscritto.
1.4 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti Condizioni Generali di Fornitura. In tal caso il Fornitore non comunicherà le modifiche all’Acquirente, ma le pubblicherà sul sito dell’Azienda. Le Condizioni Generali di Fornitura e le loro eventuali modifiche si intendono accettate da parte dell’Acquirente in caso di mancata specifica contestazione e/o richiesta di chiarimenti entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito(▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇).
1.5 Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura i seguenti termini hanno questo significato: - “Prodotti” L’oggetto della vendita tra il Fornitore e l’Acquirente come descritto nel modello di offerta.
Ambito di applicazione. L’offerta Servizio Network si applica ad Imprese Clienti che sottoscrivano un abbonamento della Famiglia RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office ed intendano estendere tale abbonamento anche ai propri Collaboratori. Resta inteso che le carte SIM attribuite ai Collaboratori dovranno essere nuove attivazioni RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office comunque in eccedenza rispetto al minimo di carte SIM previsto dagli abbonamenti della Famiglia RAM e/o Vodafone Mobile Desk e/o Famiglia Wireless Office da attribuire all’uso esclusivo del Cliente. Le presenti Condizioni integrano le Condizioni Generali di Contrattoper i servizi di Comunicazione elettronica .
Ambito di applicazione. Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato “dipendente”.
Ambito di applicazione. 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.
Ambito di applicazione. 1.1 Le Parti confermano che il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito il „nuovo CIA‰) si applica ai dipendenti con qualifica di Operaio e Impiegato dei punti vendita diretti operanti sul territorio italiano riconducibili a Gucci (e segnatamente appartenenti alle società Luxury Goods Italia S.p.A. – Divisione Retail Gucci, Luxury Goods Outlet S.r.l. – Divisione Retail Gucci) addetti alla vendita e alle operazioni di supporto logistico (per tali intendendosi le attività inerenti il magazzino, la sartoria e il back office) esclusivamente dei prodotti tipici a marchio Gucci (così come da Dichiarazione a Verbale sottoscritta dalle Parti in data 06 Luglio 2004 e richiamata nel verbale di accordo sindacale datato 26 Marzo 2007);
1.2 Le Parti convengono pertanto che sono espressamente esclusi dallÊapplicazione del presente accordo il personale operante con mansione di Direttore/Store Manager, Vice Direttore/Assistant Store Manager, Responsabili dei Servizi di Area/Department Manager con qualifica Quadro o inquadrato nel 1 livello del CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (di seguito il „CCNL‰) applicato nelle Società, nonché tutto il personale operante nello spaccio aziendale denominato „la Villetta‰ e quello addetto alle attività di ristorazione;
1.3 Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e al CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi applicato.
Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni in regime di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria - CSCS). Le prestazioni a favore degli assistiti extraregionali verranno remunerate a produzione effettiva, secondo quanto stabilito dalla DGR 01 agosto 2014, n. X/2313. Come confermato dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, le attività di ricovero e cura erogate a favore di cittadini residenti in altre regioni, riferibili a casistica di bassa complessità, sono soggette a un tetto complessivo regionale, al superamento del quale verrà applicata da Regione Lombardia una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall’01.01.2018 e, per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2018.
