Obblighi informativi Clausole campione

Obblighi informativi. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 10 del presente Documento, la Società comunica a Borsa Italiana entro le ore 11.00 (ora italiana) di ciascun giorno di borsa aperta, le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa aperta precedente: - il NAV delle Azioni di ciascun Comparto; - il numero di Azioni in circolazione per ciascun Comparto. Inoltre, la Società assicura che: - la composizione del patrimonio netto di ciascun Comparto sia disponibile e regolarmente aggiornata sul sito internet xxx.xxx.xxx/xxx; - il paniere di strumenti finanziari e l'ammontare di denaro da consegnare per sottoscrivere le Azioni dei Comparti sia disponibile e regolarmente aggiornato sul sito internet xxx.xxx.xxx/xxx; - il valore dell'Indice di riferimento di ciascun Comparto sia disponibile su xxx.xxxx.xxx e sull’ information provider Bloomberg; - il valore dell'iNAV delle Azioni di ciascun Comparto sia disponibile sul sito internet La Società si impegna a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana ogni eventuale successiva variazione di quanto sopra rappresentato. La Società informa senza indugio il pubblico dei fatti che accadono nella propria sfera di attività non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'art. 66 del Regolamento Emittenti.
Obblighi informativi. L’ impresa aggiudicataria, ai sensi dell’ art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare immediatamente l’ Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso dell’ Accordo Quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Obblighi informativi. 1. Annualmente, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio dell’Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del Centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull’attività scientifica svolta dal Centro, predisposta dal relativo direttore.
Obblighi informativi. Con riferimento ai Clienti esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, la Banca ha provveduto a comunicare via lettera agli stessi la categoria di appartenenza, l’eventuale diritto di chiedere una diversa classificazione e le eventuali variazioni di “protezione” che deriverebbero da tale scelta. La comunicazione relativa alla classificazione dei Clienti esistenti è stata effettuata in concomitanza all’entrata in vigore della normativa (1° novembre 2007). Per i nuovi Clienti, invece, tali informazioni sono fornite prima della formalizzazione del contratto. Relativamente alle informazioni inviate alla clientela, viene tenuta evidenza della data di invio e del contenuto delle diverse tipologie di comunicazioni predisposte, associate all’elenco dei rispettivi destinatari.
Obblighi informativi. (A) Il Beneficiario si impegna a:
Obblighi informativi. Il Distributore si impegna a comunicare al Fabbricante/Fornitore:
Obblighi informativi. 9.1 Il Fornitore dovrà informare il Cliente con almeno 1 (uno) giorno di preavviso circa le attività di manutenzione programmata che richiedano la sospensione o la riduzione dell'attività di produzione degli Impianti. In caso di sospensione o riduzione della produzione a causa di guasti o malfunzionamenti degli Impianti e relativa manutenzione non programmata. Il Fornitore si impegna a darne comunicazione al Cliente.
Obblighi informativi. La Società di Gestione, o un suo delegato, comunica a Borsa Italiana S.p.A., entro le ore 17:00 (ora italiana) del giorno di Borsa aperta successiva al giorno di negoziazione (escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV), le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa precedente: • Il NAV (in Euro) del Fondo • Il numero di quote in circolazione (della classe “A” Listed)
Obblighi informativi. 1. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare immediatamente alla Banca l’eventuale venir meno delle finalità di copertura per cui è stato concluso il Singolo Contratto.
Obblighi informativi. 9.1 Nel caso di Xxxxxxxx non ancora entrati in esercizio alla Data di Sottoscrizione, il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente la data di primo parallelo dell'Impianto, ossia la prima data in cui l'Energia Elettrica prodotta dall'Impianto è immessa nella rete di trasmissione nazionale o di distribuzione.