Verifiche periodiche Clausole campione

Verifiche periodiche. 1. Il Manutentore ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l’elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell’anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (I.S.P.E.L.S., Organismo Notificato, A.S.L. –) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/99.
Verifiche periodiche. Valutazione e definizione periodica delle necessità di orario e delle soluzioni pia adeguate. In tale occasione di fronte alle diverse situazioni produttive non sempre prevedibili o programmabili le parti definiranno: − le soluzioni per affrontare i problemi di supero o riduzione del normali sistemi di orario; − lo strumento o gli strumenti per affrontare i problemi; − il mix di tali strumenti La flessibilità consiste nella distribuzione variabile dell'orario contrattuale su cicli plurisettimanali nell'arco dell'anno. Tale strumento serve a rispondere alle esigenze di maggiore produzione o spedizione scandite sempre più da una puntuale esigenza di servizio al cliente piuttosto che da mere logiche di trend stagionali. Nel regime di supero, la flessibilità mantiene le caratteristiche dell'orario ordinario e pertanto nessuna analogia o legame sussiste con il lavoro straordinario. Le maggiorazioni previste per ('orario flessibile hanno una natura diverse dalle maggiorazioni per lavoro straordinario. Per le ore prestate a titolo di flessibilità positiva viene corrisposta una maggiorazione del 25% che viene liquidate con la retribuzione relative al periodo di superamento. Applicazione del piano di flessibilità: La natura della comunicazione, come e specificato nel testo contrattuale, è programmatica e riguarderà i periodi di supero e/o di riduzione dell'orario contrattuale, le ore necessarie e i comparti dell'azienda interessati (stabilimenti, reparti o gruppi omogenei di lavoratori). La flessibilità positiva potrà essere effettuata il sabato o anche nei giorni infrasettimanali secondo modalità in grado di garantire la maggiore partecipazione dei lavoratori e il soddisfacimento delle esigenze di servizio e produzione che ne hanno determinato la richiesta (es. ½ h giornaliera nella fascia oraria 12.00 – 14.00 per i lavoratori a giornata o l'anticipo alla domenica per i turnisti, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive). Rispetto alla comunicazione della flessibilità tempestiva e di quella ordinaria, possono verificarsi in casi oggettivi, in sede attuativa, degli scostamenti dalle previsioni iniziali causati da eventi imprevisti o imprevedibili, e che saranno tempestivamente comunicati alle Rsu interessate. In caso di flessibilità tempestiva le modalità applicative vanno definite congiuntamente tra RSU e Direzione nell'arco del 5 giorni della comunicazione stessa e verranno riportate in un verbale d'accordo che varrà come comunicazione programmatica. Ta...
Verifiche periodiche. Le Parti s’incontreranno a scadenze periodiche per un esame congiunto sull’andamento del Premio Di Risultato.
Verifiche periodiche. Il Dirigente può, in qualsiasi momento, verificare lo stato di avanzamento dell’opera o il grado di espletamento del servizio dell’attività affidati, misurati sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché la corrispondenza dei risultati ottenuti a quelli richiesti dall’incarico.
Verifiche periodiche. L’Azienda USL è tenuta ad effettuare i necessari controlli ed il monitoraggio sulle modalità di organizzazione e gestione dell’attività da parte della Fondazione e, qualora riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo. Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
Verifiche periodiche. In qualunque momento, su richiesta dell'A.C., le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato.
Verifiche periodiche. La Ditta Manutentrice ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi. Entro il 01 novembre e il 01 maggio, la Ditta Manutentrice comunicherà per iscritto al Committente l’elenco degli impianti che devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (Organismo Notificato, A.S.L., ARPA, Ispettorato del lavoro) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare la Ditta Manutentrice con personale qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/99. Tutti gli oneri che la Ditta Manutentrice sostiene per l’effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell’impianto non preventivamente segnalate dalla Ditta Manutentrice, si applicano le penali riportate nell’articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. La Ditta Manutentrice, fermo restando la disponibilità di cassa e l’autorizzazione del committente è tenuta ad eseguire sull’impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica qualora rientranti fra quelli previsti dall’art. 9 (lavori non compresi nella manutenzione). Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Committente.
Verifiche periodiche. Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.
Verifiche periodiche. Periodicamente verranno effettuate verifiche per valutare il ricorso alle varie tipologie di rapporto, l’evoluzione dei rapporti, i numeri del consolidamento e determinare le esigenze occupazionali. Per far fronte alle necessità di crescita dei volumi potranno essere concordate modifiche temporanee alla percentuale di inserimento dei lavoratori in somministrazione.
Verifiche periodiche. Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative, nonché verificare la parte economica anche al fine di evitare la svalutazione dei compensi a causa dell’inflazione. Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obbiettivi non precedentemente previsti.