Sanzioni e penali Clausole campione

Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: - mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A.; - non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte degli attuatori rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto. Nei suddetti casi di inottemperanza, i concessionari dovranno corrispondere al Comune una penale pari all’1 per mille del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardo nella corretta e completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, da calcolarsi a partire dalla scadenza stabilita all’art. 12 sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei concessionari ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio. Xxxxxx inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
Sanzioni e penali. In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate, il fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 200,00 fino all’esecuzione del servizio stesso. È preso come riferimento, a tal fine, la data dell’ordine inviato dall’Università. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto. In tali casi la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al fornitore le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati al Manutentore per iscritto, anche a mezzo mail. Quest’ultimo deve comunicare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'invio della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Manutentore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora fossero contestate persistenti deficienze nel servizio affidato e in ogni altro caso di inadempienza da parte del Manutentore, la Stazione appaltante può risolvere il contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni da notificarsi a mezzo PEC, salvo l’esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza che il Manutentore possa pretendere alcunché oltre al pagamento di quanto eseguito sino a quel momento. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Manutentore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Manutentore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In caso di persistente inadempimento, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere con l'esecuzione in danno della prestazione dovuta dal Manutentore.
Sanzioni e penali. L’Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all’Assicurato.
Sanzioni e penali. 1. Ciascun Utente è tenuto a rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.
Sanzioni e penali. 1. Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari dalla Legge 337/1998, quando applicabili, in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l’obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali determinate, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno definiti nel disciplinare di servizio di cui all’art. 15, con provvedimento dirigenziale a discrezione dell’Amministrazione, da un minimo di Euro 1.000 (mille) fino ad un massimo di Euro 10.000 (diecimila). Le penali inflitte in un anno con particolare riferimento a:
Sanzioni e penali. Per inadempienze contrattuali sono da intendersi, quelle che comportano il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi di cui alle norme contrattuali. Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno l’applicazione di penalità commisurate alla gravità dell’infrazione, determinata con atto del Responsabile del Settore d’importo tale da garantire il rispetto degli stessi ed il soddisfacimento per l’Amministrazione, secondo quanto stabilito nel capitolato d’Appalto. Il Responsabile del Settore, a cui fa capo il procedimento, provvederà a contestare le riscontrate inadempienze a mezzo di lettera raccomandata, o mezzo equivalente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Nella stessa nota sarà comunicato l’ammontare delle penali determinate e poste a carico dell’affidatario. Quest’ultimo potrà formulare le eventuali controdeduzioni scritte entro i termini perentori (n. 10 gg) decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione; in mancanza di valide controdeduzioni, o scaduto tale termine, ci si riserverà di applicare le previste sanzioni senza alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Ente. Le suddette penalità dovranno essere versate alle casse comunali, al momento del pagamento della prima rata utile successiva alla data di contestazione delle inadempienze. Per ogni ripetuta inadempienza contrattuale la penale sarà applicata in misura doppia, fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di risolvere il contratto, qualora si ravvisi una gravità tale che le inadempienze siano pregiudizievoli per il prosieguo del contratto e non sanabile con l’applicazione delle penali. Il contratto si intenderà comunque risolto di diritto automaticamente, oltre che in caso di gravi e ripetute inadempienze come sopra precisate, per gravi e reiterate violazioni di ordine igienico sanitarie e per il mancato pagamento di 3 (tre) o più rate consecutive del canone come precisato e quantificato nel presente atto e per il mancato pagamento delle penali.
Sanzioni e penali. Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva, i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eventi eccezionali. Nel caso di riscontro di mancata manutenzione preventiva accertata dal committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una sanzione pari ad euro 100,00= per ogni caso di fermo impianto e di ulteriori euro 200,00= per ogni giorno successivo al primo di fermo impianto comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi. Nel caso che in occasione della verifica periodica, l’ente verificatore emettesse un verbale di divieto all’uso dell’impianto determinato da una carenza di manutenzione o da malfunzionamenti non segnalati al committente, verrà applicata alla ditta manutentrice una penale di euro 200,00= per ogni giorno di divieto all’uso, comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi, fino alla data di ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta della ditta manutentrice. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il committente procederà ad applicare una penale di euro 100,00= per ogni ritardo rilevato e di euro 100,00= per ogni ora eccedente quelle concesse all’art. 6. “Servizio di pronto intervento” del presente capitolato. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla ditta manutentrice una penale di euro 200,00= per ogni giorno di impianto fermo comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura emessa successiva- mente all’infrazione accertata e formalmente notificata alla ditta manutentrice.
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all’Amministrazione Comunale anche per il risarcimento danni, in ogni caso d’inottemperanza, senza giustificato motivo, l’Amministrazione Comunale provvederà all’escussione della fidejussione nel caso di:
Sanzioni e penali. Qualora si verificassero deficienze o negligenza grave nella conduzione, manutenzione ed erogazione del servizio, ritardo nel compimento dei lavori è prevista l’applicazione delle seguenti penali, salvo i casi di forza maggiore. In caso di mancata manutenzione mensile, sarà applicata una sanzione apri al 10% del canone mensile del singolo impianto. Per mancata consegna nei termini previsti del P.O.S. verrà applicata una penale di euro 50,00. Le penali suddette dopo la constatazione delle deficienze stesse e redazione di un breve verbale riepilogativo redatto a cura dell’Amministrazione Appaltante, verranno inserite nella contabilità con le modalità di cui all’art.- 36 “Pagamenti”.