Ascensori e montacarichi Clausole campione

Ascensori e montacarichi. Gli ascensori riservati al personale e quelli dedicati all’utenza sono liberi e dislocati in prossimità dei reparti e inprossimità delle scale. Nell’edificio “Pugliese” sono in fase di terminazione i lavori sugli ascensori antincendio posizionatirispettivamente in prossimità delle scale A-B-C. All’interno dei locali macchina ai piani copertura o interrati degli edifici A e B sono installati i pulsanti di emergenza per l’interruzione della forza motrice ascensori. In caso di fuori tensione gli ascensori sono muniti di sistema di riporto ai piani ad azionamento manuale, con comandi installati presso i locali macchina ascensori. L’unico edificio dotato di CPI è il presidio “De Lellis”.
Ascensori e montacarichi. La direttiva distingue gli ascensori dai montacarichi in funzione della accessibilità della cabina da parte delle persone e della possibilità di comandare intenzionalmente il movimento dagli occupanti della stessa. Si definisce quindi “ascensore” un apparecchio che possiede i seguenti requisiti:
Ascensori e montacarichi. Anche gli ascensori ed i montacarichi non devono essere normalmente considerati come vie di esodo, ed anzi il loro utilizzo può essere molto pericoloso in caso di incendio; infatti possono facilmente fermarsi per mancanza di energia elettrica, e/o essere invasi dal fumo e dai prodotti tossici della combustione, divenendo una trappola mortale, e pertanto non devono essere mai utilizzati in caso di incendio; essi presentano inoltre elevati pericoli di propagazione dei fumo e dell'incendio per "effetto camino", cosi come le scale a giorno. Per tali motivi è opportuno che, ai fini della sicurezza antincendio, il vano corsa ed il locale macchine di ascensori e montacarichi rispettino le caratteristiche indicate al punto 2.5 del D.M. 16.5.1987, n. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) o il D.M. 15 Settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi). Tra tali caratteristiche assumono particolare importanza i requisiti di sicurezza riportati nel seguito, che è bene che siano sempre osservati. Si evidenzia tuttavia che, anche con tali requisiti, gli ascensori ed i montacarichi non devono mai essere utilizzati in caso di incendio, e non possono, in nessun caso, essere conteggiati nel dimensionamento delle vie di esodo necessarie per l’attività: - Nel vano corsa è vietata l'ubicazione sia di canne fumarie, sia di cavi, condutture o tubazioni che non appartengono ali, impianto; - I componenti elettrici dell'impianto dovranno essere dei tipo a bassa emissione di fumi; - I materiali costituenti la cabina dovranno essere di classe 0 o 1 di reazione al fuoco; - In cabina e nel locale macchine deve essere installata l'illuminazione di sicurezza; - Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani corsa devono essere congrue con quanto previsto per le strutture dell’attività; - Quando ascensori o montacarichi mettono in comunicazione compartimenti diversi, e non sono installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa almeno di tipo protetto, con congrue caratteristiche REI; - Quando il numero degli ascensori è superiore a due, essi devono essere disposti in almeno due vani corsa distinti. In alcuni casi, invece, gli ascensori, contrariamente a quanto detto in senso generale, possono essere utilizzati con sicurezza anche in caso di incendio, e quindi come via di esodo, ma s...
Ascensori e montacarichi. Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni: - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 "Regolamento recante modifiche al d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"; - Decreto Ministero Sviluppo Economico 23 luglio 2009 "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE"; - Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, per quanto applicabile; - D.M. 15 Settembre 2005 antincendio ascensori; - D.P.R. 162/99 e s.m.i. che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le prescrizioni di carattere generale; - D.P.R. 28 marzo 1994, n.268 – Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici; - D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236; - D.M. 587/87, per gli ascensori elettrici; - D.M. 28 maggio 1979 e s.m.i., che integra il D.P.R. 1497/63, per gli ascensori idraulici; - D.P.R. 1497/63 e s.m.i., che costituisce il regolamento tecnico per l'applicazione della Legge 24 ottobre 1942, n. 1415; - D.P.R. 1767/51 e s.m.i. che costituisce il regolamento amministrativo per l'applicazione della Legge 24 ottobre 1942, n. 1415; - Legge 24 Ottobre 1942, n. 1415 (Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato). Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni: - Legge 1110/27 con le s.m.i. e con le modifiche di cui al D.P.R. 771/55 - Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto ed esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; - D.M. 5 marzo 1931 (Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, degli ascensori destinati al trasporto di persone).
Ascensori e montacarichi. La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni degli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
Ascensori e montacarichi. Gli ascensori sono installati all'interno di scale di tipo protetto.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).