Partecipazione Clausole campione

Partecipazione. 1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al d.lgs n. 62/98. Essa fornisce altresì un’informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 108 e 109, e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94.
Partecipazione. 1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia. L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e nell’ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all’articolo 7;
Partecipazione. I Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx). Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un’Interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti nel punto 5) che precede, oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale. Inoltre, i Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle rispettive RSA, alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di Secondo livello, realizzando così un modello di democrazia sindacale diretta, alternativo alla concezione verticistica d’altre Organizzazioni Sindacali.
Partecipazione. Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l’ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente “Regolamento” unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall’ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine “azienda” indicato nel presente “Regolamento” vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all’iniziativa in riferimento.
Partecipazione. 1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:
Partecipazione. Le Parti stipulanti assumono la partecipazione ai diversi livelli e nei diversi luoghi del sistema delle Relazioni Industriali quale metodo per il miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima interno, nonché per la condivisione degli obiettivi di sviluppo dell’Azienda e di prevenzione del conflitto. Allo scopo di favorire la costruzione di una consapevole partecipazione dei lavoratori ai processi di cambiamento in atto sia all’interno che all’esterno dell’Azienda, nel condiviso presupposto che l’integrazione e la collaborazione sviluppino i livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità del lavoro, le Parti convengono di costituire i seguenti organismi: OSSERVATORIO PARITETICO NAZIONALE
Partecipazione. (Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
Partecipazione. (art.12 sequenza del 24-2-2000)