Cessazione del rapporto Clausole campione

Cessazione del rapporto. La concessione si risolverà per scadenza contrattuale ed è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La revoca temporanea della concessione potrà avvenire, per riscontrati motivi di pubblica utilità, anche con semplice comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione Anche il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso di cessazione, l’Amministrazione Comunale può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per l’affidamento ad altri della gestione.
Cessazione del rapporto. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di lavoro svolto.
Cessazione del rapporto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la polizza si intende automaticamente annullata al termine del mese in cui si verifica la cessazione stessa.. In tal caso il premio di polizza a carico del dipendente viene rimborsato in proporzione del tempo intercorrente dal momento dell’annullamento alla scadenza annuale successiva (gennaio). CL 1 297 332 396 468 512 572 864 944 1.036 CL 2 317 350 417 491 536 598 932 1.012 1.119 CL 3 337 369 440 515 563 627 1.000 1.081 1.196 CL 4 355 389 464 539 589 656 1.068 1.149 1.279 CL 5 375 409 488 565 616 687 1.135 1.217 1.357 CL 6 394 430 514 590 648 720 1.203 1.286 1.438 CL 7 412 452 540 620 679 757 1.247 1.331 1.494 CL 8 432 474 568 651 713 792 1.290 1.375 1.554 CL 9 452 498 596 682 747 833 CL 10 470 523 626 715 783 873 CL 11 490 548 657 750 822 915 CL 12 510 574 690 786 861 960 CL 13 528 602 724 824 902 1.007 TABELLA PAP FISSO per dipendenti già in forza il 18 dicembre 1999 LIV 3 LIV 4 LIV 5 LIV 6 LIV 6Q LIV 7.1 LIV 7.2 LIV 7.3 Cl 1 € 1.709 € 1.931 € 2.083 € 2.270 € 2.285 € 3.308 € 3.558 € 3.806 Cl 2 € 1.778 € 2.005 € 2.164 € 2.359 € 2.374 € 3.455 € 3.705 € 3.968 Cl 3 € 1.849 € 2.078 € 2.247 € 2.450 € 2.465 € 3.601 € 3.851 € 4.123 Cl 4 € 1.919 € 2.154 € 2.329 € 2.543 € 2.558 € 3.747 € 3.999 € 4.287 Cl 5 € 1.991 € 2.230 € 2.414 € 2.636 € 2.650 € 3.894 € 4.148 € 4.443 Cl 6 € 2.063 € 2.306 € 2.501 € 2.732 € 2.747 € 4.040 € 4.294 € 4.601 Cl 7 € 2.147 € 2.398 € 2.602 € 2.846 € 2.861 € 4.163 € 4.427 € 4.747 Cl 8 € 2.231 € 2.492 € 2.706 € 2.960 € 2.975 € 4.305 € 4.549 € 4.893 Cl 9 € 2.317 € 2.587 € 2.809 € 3.078 € 3.093 Cl 10 € 2.403 € 2.684 € 2.915 € 3.196 € 3.211 Cl 11 € 2.493 € 2.782 € 3.023 € 3.315 € 3.330 Cl 12 € 2.582 € 2.881 € 3.132 € 3.438 € 3.453 Cl 13 € 2.674 € 2.981 € 3.243 € 3.564 € 3.578 TABELLA PAP FISSO per dipendenti assunti a partire dal 18 dicembre 1999 LIV 3 LIV 4 LIV 5 LIV 6 LIV 6Q LIV 7.1 LIV 7.2 LIV 7.3 Cl 1 € 1.709 € 1.931 € 2.083 € 2.270 € 2.285 € 3.298 € 3.547 € 3.794 Cl 2 € 1.773 € 1.999 € 2.159 € 2.357 € 2.372 € 3.442 € 3.691 € 3.954 Cl 3 € 1.838 € 2.065 € 2.238 € 2.445 € 2.460 € 3.586 € 3.835 € 4.107 Cl 4 € 1.903 € 2.134 € 2.316 € 2.536 € 2.551 € 3.729 € 3.981 € 4.268 Cl 5 € 1.969 € 2.203 € 2.397 € 2.626 € 2.641 € 3.874 € 4.127 € 4.422 Cl 6 € 2.036 € 2.272 € 2.480 € 2.720 € 2.735 € 4.017 € 4.271 € 4.577 Cl 7 € 2.123 € 2.370 € 2.588 € 2.846 € 2.861 € 4.147 € 4.409 € 4.729 Cl 8 € 2.212 € 2.469 € 2.700 € 2.972 € 2.987 € 4.294 € 4.538 € 4.882 Cl 9 € 2.302 € 2.569 € 2.812 € 3.102 € 3.116 Cl 10 € 2.3...
Cessazione del rapporto. L’affittuario ha diritto di recedere, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, dal presente contratto, dandone preavviso almeno sei mesi prima. In tal caso, l’estinzione del rapporto di locazione consegue alla scadenza del sesto mese successivo al preavviso stesso. ---------------------------
Cessazione del rapporto. Una particolarità della disciplina del lavoro a termine riguarda il licenziamento: il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per “giusta In tal senso, pacificamente: «Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., non può essere risolto anticipatamente per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604/66, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 ss. c.c. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato»15. Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato. In tal senso, pacificamente, in giurisprudenza: «Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine; né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro»16. Va tuttavia tenuto presente l’orientamento consolidato per cui dalla illegittimità del contratto a termine (trasformato giudizialmente a tempo indeterminato) non discende il diritto ininterrotto alle retribuzioni medio tempore maturate, se il lavoratore non ha - per iscritto - notificato al datore di lavoro la sua disponibilità alla impedita prestazione. In tal senso: «Ove nell'ambito di una controversia sulla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro a tempo determinato, si accerti la natura a tempo indeterminato del rapporto stesso, da tale accertamento non deriva automaticamente il diritto della ricorrente alle r...
Cessazione del rapporto. Il rapporto cessa per decorrenza del termine e non è rinnovabile tacitamente. Il rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della realizzazione delle attività previste in contratto, per giusta causa e cioè, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
Cessazione del rapporto. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo nel contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nell’apprendistato, però, stante la causa mista, convivono due anime: la prima è costituita da un rapporto (o periodo) formativo, a termine, che scade (c.d. finestra) dopo il periodo prestabilito (ad es. allo scadere del 3° anno nell’apprendistato professionalizzante); la seconda è rappresentata da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.  PRIMA DELLA “FINESTRA”: prima della scadenza del periodo formativo, all’apprendistato si applicano le comuni regole sul licenziamento valevoli per il contratto a tempo indeterminato. Si noti però che, l’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015, afferma che il Jobs Act si applica nei casi di conversione (oltre che del contratto a tempo determinato) del contratto di apprendistato in “comune” contratto a tempo indeterminato. Perciò, prima della finestra, dal momento che il contratto di apprendistato non è stato ancora convertito in “comune” contratto a tempo indeterminato, si applica la disciplina prevista dalla c.d. legge Fornero – n. 92/2012 (vecchi assunti).
Cessazione del rapporto. Fatto salvo quanto contemplato dall’articolo 12. qualora il rapporto cessi per qualsiasi causa, il Cliente sarà tenuto a riconsegnare, senza ritardo, al Fornitore, presso la sede legale del medesimo, ciascuna Carta ricevuta in assegnazione.
Cessazione del rapporto. L’art. 1751 c.c. dice che: All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
Cessazione del rapporto. 11.1 Le Parti si riservano la facoltà di interrompere in via precauzionale la distribuzione, la vendita e/o l’acquisto di Biomassa, sia con riferimento alla legislazione vigente, sia per pronunciamenti e decisioni dell’autorità competente al momento considerato, senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento o reso merce per il Somministrato.