Congedo maternità Clausole campione

Congedo maternità. 1 Le collaboratrici hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 settimane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla collaboratrice durante il congedo.
Congedo maternità. La collaboratrice ha diritto ad un congedo di maternità pagato della durata di 18 settimane. Il diritto all’indennità termina il giorno della ripresa dell’attività lavorativa, indipendentemente dal grado di occupazione. Su richiesta, la collaboratrice può prendere fino a 2 settimane di congedo immediatamente prima della data prevista per il parto. In caso di ricovero del neonato per una durata di almeno 3 settimane, la collaboratrice può richie- dere la proroga del diritto dell’indennità di maternità (art. 24 OIPG). Parallela- mente all’indennità di maternità viene prorogato anche il congedo di mater- nità. Durante il periodo di proroga dell’indennità di maternità, la collabora- trice ha diritto alla continuazione del versamento completo del salario. Le prestazioni IPG spettano a Swisscom in concorrenza al salario che continua ad essere versato. Nella misura in cui la situazione aziendale lo consente, può essere concesso un congedo non pagato supplementare.
Congedo maternità. 1. In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto a un congedo pagato di 18 settimane durante il quale sarà corrisposto l’intero salario.
Congedo maternità. La collaboratrice ha diritto a un congedo maternità della durata di 14 settimane.
Congedo maternità. 1 Le collaboratrici hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 settimane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla persona in formazione durante il congedo. 2 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano al datore di lavoro.
Congedo maternità. 1. Le persone in formazione di sesso femminile hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 settimane. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla persona in formazione durante il congedo.
Congedo maternità. Sunrise UPC concede alle collaboratrici un congedo maternità esteso e retribuito di 18 settimane con il pagamento completo del salario dopo il parto. Sunrise UPC è tenuta al pagamento dell'indennità di maternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Se la lavoratrice non riceve un'indennità di maternità secondo la LIPG, il suo diritto al mantenimento del salario è regolato dall'articolo 324a del Codice delle obbligazioni. Su richiesta della lavoratrice, sarà esaminato il ritorno a un livello di lavoro ridotto rispetto al precedente livello contrattuale, e la lavoratrice deve notificare il suo desiderio in tal senso al più tardi 60 giorni prima della nascita. Non sussiste un diritto a una riduzione del grado di occupazione. Se la richiesta di riduzione del grado di occupazione non può essere soddisfatta, la dipendente ne sarà informata per iscritto (anche via e-mail). In caso di congedo maternità, non sussiste alcuna riduzione del diritto alle vacanze (v. cifra 23.3).
Congedo maternità. In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane. Xxxxx stato inoltre le seguenti condizioni:
Congedo maternità. La collaboratrice ha diritto a un congedo maternità della durata di 14 settimane, di cui un mese può essere preso prima del parto. Durante l’istruzione obbligatoria di base (scuola reclute) vengono effettuati i se- guenti versamenti: - in linea di principio almeno il 50% del salario - per le collaboratrici e i collaboratori con obbligo di mantenimento o coniugati al- meno l’80% del salario Il servizio civile, il servizio di protezione civile nonché il servizio militare o il servizio della Croce Rossa prestato dai membri di sesso femminile dell’esercito sono equi- parati al servizio militare. Per la continuazione del versamento del salario vigono gli stessi diritti e la stessa durata del servizio militare (articolo 6.5.1 e 6.5.3). Per i servizi militari volontari (corsi alpini, corsi di sci, concorsi, ecc.), a condizione che essi non vengano eccezionalmente conteggiati come vacanze, il lavoratore non ha diritto al pagamento continuato del salario bensì solamente alle eventuali prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno.
Congedo maternità. Art. 27 14