Tutele Clausole campione

Tutele. Il “contratto misto” prevede alcune tutele specifiche per la parte di lavoro autonomo: • in considerazione dell’esistenza della copertura infortuni extraprofessionali relativamente al rapporto di lavoro subordinato, l’azienda - a titolo di erogazione straordinaria - si farà carico della metà della franchigia tempo per tempo prevista dalla Compagnia assicuratrice per la liquidazione del sinistro occorso; • nel caso di malattia o infortunio, che costituisca motivo di impedimento allo svolgimento dell’incarico di cui al contratto, l'agente dovrà comunicare per iscritto alla Banca la sussistenza di tale impedimento, al solo fine di attivare le previsioni di cui al presente articolo. In caso di malattia o infortunio il rapporto di cui al contratto resterà sospeso per un periodo non superiore a otto mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che durante tale periodo la Banca si asterrà dal procedere al recesso del rapporto, fermo restando il diritto della stessa a gestire direttamente i clienti assegnati all'agente o di assegnarli ad altri agenti. Decorso tale periodo, la Banca potrà recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso. Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche nel caso di gravidanza e puerperio dell'agente, ma in tale ipotesi il rapporto potrà restare sospeso per un periodo non superiore a nove mesi. In caso di sospensione dell'attività di agente dovuta a gravidanza e puerperio, ovvero di assenze continuative per almeno 60 giorni per malattia o infortunio, sarà corrisposto a richiesta dell'agente per un massimo di 5 mesi, l'importo maggiore rilevato mensilmente tra: o le provigioni dovute; o un anticipo pari al 20% mensile di quanto erogato nell'ultimo mese in cui ha svolto l'Incarico. Detto anticipo potrà essere recuperato, a richiesta della Banca, all'atto della cessazione del rapporto di cui al contratto. Nei casi di provvedimenti di sospensione comunicati dall'Autorità di Xxxxxxxxx non saranno corrisposte le provvigioni.
Tutele. Il “contratto misto” prevede alcune tutele specifiche per la parte di lavoro autonomo: • In considerazione dell’esistenza della copertura infortuni extraprofessionali relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale, l’azienda si farà carico della metà della franchigia tempo per tempo prevista dalla Compagnia assicuratrice per la liquidazione del sinistro occorso, a titolo di erogazione straordinaria ● in caso di sospensione dell’attività di consulente finanziario dovuta a maternità o ad assenze continuative per almeno 60 giorni per malattia o infortunio, a richiesta della lavoratrice/lavoratore, sarà corrisposto, per un massimo di 5 mesi, un anticipo sulle provvigioni pari al 20% mensile di quanto erogato nell’ultimo mese lavorato, da recuperare, a richiesta dell’azienda, alla risoluzione del rapporto di lavoro autonomo.
Tutele. Le Parti richiamano quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo 08/02/2017 in tema di tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni e responsabilità civile verso terzi.
Tutele. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO • SOSTEGNO AI LAVORATORI IMMIGRATI • SOSTEGNO AI LAVORATORI DISABILI E SVANTAGGIATI • PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ • TUTELA DELLA MATERNITA’ • CONGEDO PER MATRIMONIODIRITTO ALLO STUDIOCONTRASTO AL MOBBINGFORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUAORGANISMO BILATERALE ITALIANO LAVORO – OBIL • ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE – OPAN • PREVIDENZA COMPLEMENTAREASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA • PATRONATI • CENTRI DI ASSISTENZA FISCALEACCESSO AL CREDITOSVILUPPO DEI SERVIZI PER I LAVORATORI E PER LE IMPRESE Le Parti convengono che l'ente bilaterale di riferimento è l'OBIL ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 276/2003. Per il finanziamento delle attività e dei servizi previsti dall'OBIL in relazione al CCNL è fissato un versamento nella misura complessiva di 120,00 euro annui, di cui 96,00 euro annui a carico dell'Azienda e 24,00 euro annui a carico dei lavoratori da versare mensilmente (10,00 euro mensili per 12 mensilità) tramite Modello di Pagamento Unificato F24 riportando la causale “OBIL” da apporre nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”. Nel dettaglio i Fondi istituiti presso l’OBIL sono i seguenti:
Tutele. Il fornitore istituirà un programma di sicurezza delle informazioni in merito ai Dati di Xxxx che: (i) garantisca la sicurezza e la riservatezza di tali Dati di Xxxx; (ii) protegga da qualsiasi previsione di minaccia o pericolo per la sicurezza o l'integrità di tali Dati di Xxxx e dei sistemi del Fornitore che elaborano o conservano i Dati di Xxxx, e (iii) protegga da qualsiasi utilizzo non autorizzato di o dall'accesso a tali Dati di Xxxx e tali sistemi del Fornitore. Tutto quanto sopraindicato deve essere conforme alla Legge applicabile, deve essere non meno rigoroso di quanto conservato dal Fornitore per i propri dati e informazioni di natura analoga, e in nessun caso tali tutele e procedure dovranno essere in misura minore rispetto allo standard di settore per i Servizi applicabili. Come minimo, e senza limitare la generalità di quanto precede, le tutele del Fornitore per la protezione dei Dati di Xxxx devono comprendere, a spese del Fornitore: (1) messa in sicurezza adeguata delle strutture aziendali, dei data center, degli archivi cartacei, dei server, dei sistemi di back-up e delle apparecchiature informatiche, tra cui, ma non limitatamente a, tutti i dispositivi mobili ed altre apparecchiature che possano archiviare informazioni; (2) implementazione della sicurezza di rete, dell’applicazione di dispositivi, dei database e delle piattaforme, di procedure di disaster recovery e di continuità operativa; (3) messa in sicurezza della trasmissione delle informazioni, della conservazione e dello smaltimento; (4) implementazione di controlli di autenticazione e di accesso nell’ambito di mezzi di comunicazione, applicazioni, sistemi operativi e apparecchiature; (5) crittografia di qualsiasi Dato di Xxxx sensibile (secondo quanto indicato da Xxxx) conservato su qualsiasi mezzo mobile o trasmesso tramite le reti pubbliche o wireless; (6) separazione fisica o logica dei Dati di Xxxx dalle informazioni del Fornitore o delle sue Terze Parti in modo tale che i primi non siano mischiati con nessun altro tipo di informazione; (7) implementazione delle corrette procedure e pratiche di sicurezza e integrità del personale, tra cui, ma non limitatamente a, l’esecuzione di verifiche della fedina penale conformi alla legge applicabile; e (8) la fornitura di una formazione sulla sicurezza delle informazioni adeguata per il personale del Fornitore
Tutele. ARTICOLO 49
Tutele. Obblighi delle Parti (art. 41) Disconnessione (art. 44)
Tutele. Nei periodi di “disponibilità” il lavoratore ha diritto solo all’indennità prevista Con retribuzione complessiva di tutte le singole componenti, ovvero:
Tutele. 75. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ambiente di lavoro - Le parti, nella consapevolezza della rilevanza che le tematiche della sicurezza confermano come valori condivisi ed obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e concordano nell’elaborazione e attuazione di tutte le mi- sure idonee a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di preve n- zione. Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omis- sioni. In particolare i lavoratori: