Mobilità territoriale Clausole campione

Mobilità territoriale. In caso di trasferimento del lavoratore per esigenze connesse alla attività lavorativa è previsto un contributo una tantum per la mobilità territoriale, fino ad un massimo di 700 euro a carico di EBITEMP, qualora sia riconosciuto dalla ApL un contributo pari ad almeno il doppio di quello previsto. Tale contributo viene riconosciuto anche nelle ipotesi di trasferimento del lavoratore in disponibilità. Qualora il trasferimento avvenga a fronte di una assunzione a tempo indeterminato viene riconosciuto un contributo una tantum fino ad un massimo di 1.000 euro, con le stesse modalità di cui in precedenza.
Mobilità territoriale. Ferme restando le disposizioni contrattuali nazionali, il trasferimento è disposto con il consenso del lavoratore in caso di mobilità verso località che disti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio, e sempre che non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell’interessato. Le Parti precisano che ai sensi dell’applicazione della normativa CCNL in materia di trasferimenti sono da intendersi equiparati ai diversi livelli dei Quadri Direttivi i destinatari delle indennità consolidate stabilite dall’appendice a. del Contratto di secondo livello nonché degli assegni di equivalente importo previsti dal Protocollo Occupazione e Produttività 19 ottobre 2012 a tale titolo. Ferma restando la consensualità del trasferimento del personale che fruisce delle guarentigie di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992, del personale destinatario di permessi per gravi patologie (PVG), del personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni, ovvero del padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi, il trasferimento di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale viene stabilito con il consenso del medesimo ove comporti allontanamento – tra la residenza e/o domicilio e la sede lavorativa di destinazione – superiore a 20 km e non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell’interessato. In considerazione del fatto che - quale trattamento di miglior favore da tempo applicato nel Gruppo - le distanze relative al trasferimento di cui al presente accordo sono calcolate dalla residenza e/o domicilio del dipendente trasferito alla sede di assegnazione anziché tra i comuni di vecchia e nuova assegnazione, come previsto dal CCNL, le Parti si danno atto che la comunicazione del trasferimento dovrà avvenire prima di: - 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 km dalla residenza e/o domicilio; - 15 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre i 30 km ed entro 70 km dalla residenza e/o domicilio; - 30 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio. Nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza ovvero in caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati trovano applicazione le disposizioni del CCNL tempo per tempo vigente. I trattamenti economici collegati alla mobilità, già in essere nei confronti del personale del Gruppo alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad ...
Mobilità territoriale. Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: Parte Speciale - Quadri Direttivi Art. 88 - Trasferimenti Parte Speciale - Aree Professionali Art. 111 - Trasferimenti Riferimenti Normativa UBI: Circ.Grup.n. 95/2017 Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici
Mobilità territoriale. Grande mobilità
Mobilità territoriale. 1. Con riferimento all’art. 3.2, si precisa che gli importi stabiliti dal Protocollo trovano applicazione per trasferimenti avvenuti in UBI e UBIS a decorrere dal 01.01.2017 (o dalla data di incorporazione se successiva), ferma restando prima di tale data l’applicazione della disciplina preesistente anche con riferimento alle Banche Rete incorporate in data 20.11.2016.
Mobilità territoriale. Pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e delle strutture coinvolte, da parte aziendale ci si adopererà per il contenimento degli effetti conseguenti alla mobilità territoriale anche attraverso la creazione delle Aree, Centri di Competenza territoriali, Direzioni Regionali, servizi di governo e supporto allo sviluppo delle tre banche, nonché ricercando, ove possibile, soluzioni di decentramento di attività. Le XX.XX. firmatarie raccomandano all'azienda di adoperarsi per ricercare il consenso del lavoratore.
Mobilità territoriale. In conseguenza della Cessione in parola non deriveranno ricadute in termini di mobilità territoriale, fatte salve le richieste di trasferimento su base volontaria. Ai dipendenti ceduti, e fino ad eventuale avvicinamento entro 30 km dalla propria residenza o domicilio, continueranno a trovare applicazione, ricorrendone gli inerenti presupposti, i trattamenti economici loro applicati in materia di mobilità territoriale presso le Banche cedenti alla data di efficacia giuridica della cessione. Le richieste di rientro e/o avvicinamento presentate da dipendenti delle aziende cedenti trasferiti e non percettori di alcun trattamento di mobilità saranno prese in carico da Banco Desio dietro nuova richiesta che potrà essere avanzata dalla data dell’acquisizione. Analoga possibilità sarà garantita al personale attualmente assegnato fuori comune di residenza/domicilio e che, dopo il trasferimento di ramo, richieda di essere avvicinato in unità produttiva ubicata nel comune di residenza o domicilio o comunque vicino allo stesso. In tal caso, fatte salve le priorità di legge, l’Azienda avrà particolare attenzione anche verso le lavoratrici in stato di gravidanza e i genitori con figli di età inferiore agli 8 anni. Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, ai dipendenti delle Banche Cedenti verranno riconosciuti i trattamenti in materia qualora questi venissero maturati entro il 30/09/2024.
Mobilità territoriale. In materia di mobilità territoriale, con esclusivo riferimento alle operazioni societarie oggetto del presente accordo e di cui ai punti 1) e 2) delle Premesse, ai Lavoratori interessati dalla fusione per incorporazione di BPU EsaLeasing in SBS leasing, dalla cessione di ramo d’azienda IT da UBI Leasing a UBI Centrosystem, dall’accentramento dell’Auditing e dai processi di efficientamento di cui al precedente articolo – ferma restando la non cumulabilità con il trattamento straordinario di indennità mensile di trasferimento di cui al precedente articolo per il Personale che dovesse beneficiare di quest’ultima previsione - saranno applicati i seguenti trattamenti economici: Per i trasferimenti – anche conseguenti allo spostamento di unità operativa - che comportano un allontanamento dalla residenza nei termini sottoindicati - e a condizione che il Dipendente non sia assegnatario di autovettura aziendale - vengono corrisposte le seguenti indennità mensili: Oltre 40 e fino a 80 km andata e ritorno 120,00 Euro mensili Oltre 80 e fino a 150 km andata e ritorno 240,00 Euro mensili Oltre 150 km andata e ritorno 340,00 Euro mensili La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l’indirizzo della residenza del Lavoratore, o dall’indirizzo della unità operativa più vicina alla residenza stessa se questa è più prossima alla attuale sede di lavoro, e l’indirizzo dell’unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l’utilizzo del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx. L’indennità mensile viene corrisposta per 12 mensilità annue, con decorrenza dal giorno del trasferimento e non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR. L’indennità mensile non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria) e cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano.
Mobilità territoriale. La dipendente potrà inoltrare richiesta di trasferimento in altra unità produttiva, distante almeno 50 km dal comune nel quale si sono verificate le forme di violenza. La Direzione HR, ricevuta la richiesta, si impegnerà a trovare una posizione compatibile con la professionalità della richiedente o favorirne la riconversione professionale e, ove organizzativamente possibile, ne promuoverà il trasferimento di residenza prevedendo anche un supporto economico per l’alloggio. In questi casi il costo dell’affitto potrà essere a carico dell’azienda fino ad un massimo di 3 anni, ricollegabili al percorso di protezione intrapreso. In tutte le situazioni di cui sopra, la Direzione HR, dal ricevimento della richiesta, si attiverà prioritariamente cercando, per quanto più possibile, una soluzione che possa sostenere la richiedente e garantirà la giusta riservatezza che la situazione richiede. Al fine di favorire il proseguimento dell’attività lavorativa, quando possa rappresentare una forma di supporto ed evasione dalle problematiche esistenti, potrà essere prevista come misura di primo intervento, per il tempo necessario a arginare la situazione di pericolo o di disagio psicologico, la concessione di smart working al 100% presso un luogo sicuro, determinato insieme alla persona interessata, diverso dalla propria abituale residenza, nei casi di particolare urgenza ed emergenzialità, l’azienda potrà attivarsi per un trasferimento immediato e temporaneo. Queste prime misure di intervento sono previste per permettere alla persona di valutare - da una condizione di maggiore sicurezza e minore disagio psicologico - i successivi passi da intraprendere.
Mobilità territoriale. Per i trasferimenti disposti dall’azienda a partire dal 1° gennaio 2022 il rimborso chilometrico - calcolato in base alla distanza tra abitazione e luogo di lavoro - sarà riconosciuto a partire dal 41° chilometro A/R (ex 50 km), migliorando anche alcune fasce/importi. Inoltre per i colleghi a part time il consenso al trasferimento sarà richiesto a partire da distanze superiori a 00 xx (xx 00 xx). Per i trasferimenti disposti in precedenza continueranno ad essere erogati i trattamenti mensili attualmente in corso ricordando che la normativa ISP prevede una durata massima dei trattamenti mensili pari a 6 anni dalla data di trasferimento: pertanto per il personale di provenienza UBI i trattamenti in essere alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad essere erogati per i trasferimenti che li hanno originati: - o fino al mese di marzo 2027, per i trasferimenti effettuati in data precedente al 12 aprile 2021; - o per una durata complessiva di 6 anni dal trasferimento per quelli effettuati a partire dal 12 aprile 2021. Per il personale di provenienza UBI che si trovi a una distanza superiore a 70 km e fino a 100 km A/R in virtù di trasferimenti effettuati negli anni 2019 e 2020 e che abbia ricevuto l’una tantum prevista dall’accordo UBI, è prevista una ulteriore erogazione di pari importo nel caso in cui - alla data del 8 dicembre 2021 e comunque entro la scadenza del biennio se successiva – non sia mutata l’assegnazione che aveva dato luogo al riconoscimento della suddetta erogazione.