Gravidanza e puerperio Clausole campione

Gravidanza e puerperio. Le parti, visto la Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000, concernente i “Congedi Parentali” , hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.
Gravidanza e puerperio. 1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto, a norma dell’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n°151, di astenersi dal lavoro:
Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante medesima, per un periodo di 12 mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso dei predetti periodi, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto nei predetti periodi di astensione, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante tali periodi di astensione per effetto dell'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante. Con riferimento all'art.1751 bis cod. civ. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica indennità di natura non provvigionale. Salvo diversi più favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura dell'indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l'ammontare dell'indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il p...
Gravidanza e puerperio. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
Gravidanza e puerperio. 1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Gravidanza e puerperio. 1. Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in appendice al presente C.C.N.L.
Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà so- speso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massi- mo di 12 mesi, all’interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ado- zione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Leg- ge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provve- dere direttamente ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l’incarico di esercitarlo. Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l’agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all’attività in precedenza svolta dall’agente o rappresentante di com- mercio.
Gravidanza e puerperio. Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
Gravidanza e puerperio. Art. 106
Gravidanza e puerperio divieto di licenziamento e dimissioni