Trattamento di malattia ed infortunio Clausole campione

Trattamento di malattia ed infortunio. L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dall'operaio al teatro entro la giornata in cui si verifica e, comunque, con la sollecitudine necessaria a consentire il regolare svolgimento dell’attività; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'operaio dovrà far pervenire al teatro non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Il teatro può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. L'operaio assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato al teatro dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale. L'operaio che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11 novembre 1983 n. 638. L'operaio non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, il teatro conserverà il posto all'operaio non in prova per:
Trattamento di malattia ed infortunio. Art. 32 - Permessi ex lege 104/1992
Trattamento di malattia ed infortunio. L’assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla direzione aziendale. L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all’impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato con le modalità di cui ai successivi commi. A far data dal 13 settembre 2011 i datori di lavoro dovranno acquisire l’attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i servizi on line messi a disposizione dall’INPS; il lavoratore è esonerato dall’invio dell’attestato, fermo restando l’obbligo dello stesso di comunicare tempestivamente l’assenza per malattia al datore di lavoro secondo i due commi precedenti. Qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta, il lavoratore fornirà all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. E’ fatto salvo quanto stabilito in materia dalle leggi e dagli accordi a livello interconfederale. Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di infermità raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell’arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato. La disposizione di cui al precedente comma vale anche se i 36 mesi consecutivi sono stati raggiunti attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore. A tal fine il datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nei periodi di lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni. Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa ove proceda al lice...
Trattamento di malattia ed infortunio. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 300/1970, il lavoratore impossibilitato a prestare la propria attività per malattia o infortunio extra professionale, è tenuto a:
Trattamento di malattia ed infortunio. In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda il secondo giorno di assenza e inviare alla azien- da stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancan- za di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
Trattamento di malattia ed infortunio. 1. L'assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata almeno entro la prima ora del normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato impedimento.
Trattamento di malattia ed infortunio. Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del vigente c.c.n.l.
Trattamento di malattia ed infortunio. Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, le aziende applicheranno quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del presente c.c.n.l. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in merito agli oneri economici in capo alle aziende, le parti si impegnano a verificare con l'INPS la possibilità di assicurare agli apprendisti un trattamento economico per malattia.
Trattamento di malattia ed infortunio. Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli artt. 14 e 15 della Disciplina speciale, Parte prima DICHIARAZIONE A VERBALE. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 in merito agli oneri economici in capo alle aziende, le parti si impegnano a verificare con l’INPS la possibilità di assicurare agli apprendisti un trattamento economico per malattia.
Trattamento di malattia ed infortunio. ARTICOLO 16