Common use of Risoluzione di diritto del contratto Clause in Contracts

Risoluzione di diritto del contratto. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte del Comune all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa: - qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all’art. 109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005; - nel caso di sospensione del servizio o di mancata assistenza prestata all’Ente al fine di assicurare il rispetto delle scadenze assicurative previste; - nel caso di gravi violazioni che facciano venir meno l’affidabilità del Broker nell’esecuzione del servizio (quali, a titolo esemplificativo, ritardo nei pagamenti delle polizze assicurative; inserimento, all’interno dei capitolati di polizza, di clausole contrattuali in danno all’Ente; gravi ritardi nell’esecuzione del servizio di brokeraggio; etc.); - qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010; - qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto; - nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell’aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati; - nei casi di violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento; Nei casi di cui sopra è facoltà del Comune procedere alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito dal Comune, ivi inclusi i costi per l’indizione di una nuova procedura di gara. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

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Risoluzione di diritto del contratto. Per L’Ambito, ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di dirittoper inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., in qualunque tempo, con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: ▪ mancata esecuzione dei servizi affidati; ▪ reiterata violazioni di cui all’articolo 17; ▪ gravi violazioni degli obblighi contrattuali nonostante diffida formale dell’Ambito; ▪ perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto; ▪ casi in cui la Ditta si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; ▪ cessione o subappalto ad altri in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona i diritti o gli obblighi inerenti al presente capitolato o subappalti in toto o in parte il servizio di cui all’oggetto; ▪ mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136; ▪ violazione dei contratti collettivi di lavoro dei lavoratori impegnati nei servizi, nonché il mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazione stipendi, trattamento previdenziale ed assicurativo; ▪ per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte del Comune all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa: - qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all’art. 109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005; - nel caso di sospensione del servizio o di mancata assistenza prestata all’Ente al fine di assicurare il rispetto delle scadenze assicurative previste; - nel caso di gravi violazioni che facciano venir meno l’affidabilità del Broker nell’esecuzione del servizio (quali, a titolo esemplificativo, ritardo nei pagamenti delle polizze assicurative; inserimento, all’interno dei capitolati di polizza, di clausole contrattuali in danno all’Ente; gravi ritardi nell’esecuzione del servizio di brokeraggio; etc.); - qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010; - qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto; - nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell’aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati; - nei casi di violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento; Nei casi Nelle ipotesi di cui sopra è facoltà del Comune procedere alla risoluzione del Contrattoil contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell’Ambito, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito dal Comune, ivi inclusi i costi per l’indizione a mezzo di una nuova procedura lettera raccomandata a.r. di garavolersi avvalere della clausola risolutiva. Nel In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai per colpa della ditta aggiudicataria e/o per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, l'ente appaltante ha facoltà di affidare la prosecuzione dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento oggetto del contrattopresente appalto alla ditta immediatamente successiva in graduatoria.

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Risoluzione di diritto del contratto. Per Ove la risoluzione del contratto trovano applicazione l’artStazione appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare a tali disposizioni. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il Trascorso inutilmente il termine, il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte del Comune all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa: - qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all’art. 109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005; - nel caso di sospensione del servizio o di mancata assistenza prestata all’Ente al fine di assicurare il rispetto delle scadenze assicurative previste; - nel caso di gravi violazioni che facciano venir meno l’affidabilità del Broker nell’esecuzione del servizio (quali, a titolo esemplificativo, ritardo nei pagamenti delle polizze assicurative; inserimento, all’interno dei capitolati di polizza, di clausole contrattuali in danno all’Ente; gravi ritardi nell’esecuzione del servizio di brokeraggio; etc.); - qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 31456 del codice civile, comma 9 bis della legge 136/2010; - qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto; - nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell’aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati; - nei casi di violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento; Nei casi di cui sopra è facoltà del Comune procedere alla risoluzione del Contratto, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario e debitamente contestati e in particolar modo per: - subappalto non preventivamente autorizzato; - grave difformità del servizio di teatro-danza e mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale e da questo Capitolato; - Fallimento del Aggiudicatario; - Mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui all’Articolo 21; - Cessione del contratto in base a quanto precisato all’Articolo 25; - ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato. La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno subito dal Comune, ivi inclusi i costi per l’indizione di una nuova procedura di garada parte dell’Aggiudicatario. Nel In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitiogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattocomprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale ulteriore danno.

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Risoluzione di diritto del contratto. Per la La stazione appaltante potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 C.C. alla risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 108 ed assicurare direttamente, a spese della Ditta inadempiente, la continuità del D.Lgs 50/2016 nonché gli articoli 1453 servizio, nei seguenti casi: - grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di dirittonelle modalità definite nel presente capitolato; - sospensione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria del Comune all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa: - qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all’art. 109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005servizio in argomento; - nel caso gravi violazioni dei programmi temporali di sospensione espletamento del servizio servizio, stabiliti o di mancata assistenza prestata all’Ente al fine di assicurare il rispetto delle scadenze assicurative previsteconcordati con l'ASL; - nel caso di gravi violazioni che facciano venir meno l’affidabilità delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del Broker nell’esecuzione servizio; - cessione totale o parziale del servizio contratto. - in tutti i casi in cui questa ASL abbia notizia, in qualunque forma, della circostanza per la quale le transazioni aventi ad oggetto le commesse pubbliche vengano eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito ovvero della Società Poste Italiane ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; della risoluzione sarà data informazione alla Prefettura-Ufficio territoriale competente per territorio. (qualiLegge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.). Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, a titolo esemplificativocioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, ritardo le stesse saranno formalmente contestate. L'ASL anche in questi casi o per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei pagamenti delle polizze assicurative; inserimento, all’interno dei capitolati di polizzaconfronti della Ditta aggiudicataria, di clausole contrattuali in danno all’Ente; gravi ritardi nell’esecuzione del servizio di brokeraggio; etc.); - qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010; - qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto; - nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell’aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati; - nei casi di violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento; Nei casi di cui sopra è facoltà del Comune procedere alla risoluzione del Contrattocontratto. L'ASL si riserva, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito dal Comunein ogni caso, ivi inclusi i costi per l’indizione di indire una nuova procedura o di gararivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando alla Ditta inadempiente in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla Ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. La risoluzione del contratto l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'ASL di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. C.C., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 C.C. e delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento maggiori spese sostenute per l'affidamento del contrattoservizio ad altra ditta.

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