Altri contratti Clausole campione

Altri contratti. 1. Il Comune potrà stipulare qualsiasi altro contratto previsto dalle norme di diritto civile, compatibilmente con le funzioni pubbliche attribuitogli.
Altri contratti. Analizziamo ora molto sinteticamente altre fattispecie contrattuali sempre legate all’applicazione dell’art. 169 bis l.f.. In particolare, il contratto di factoring, il mutuo, il leasing, i contratti derivati, la finanza interinale. Nel factoring, quando si parla di sospensione o di scioglimento, ci si riferisce ovviamente al patto di compensazione. Perché questa possa operare, i reciproci crediti devono essere preesistenti alla richiesta della procedura di concordato. Si deve pertanto stabilire quando nascono le situazioni giuridiche soggettive nel contratto di factoring; l’obbligazione del factor di restituire quanto incassato non sorge al momento della cessione dei crediti, ma all’atto di riscossione degli stessi. La cessione di crediti nell’ambito del factoring non è stata definitiva, ma meramente strumentale ad attribuire alla società di factoring una legittimazione piena ad effettuare l’incasso dei crediti dai terzi debitori ceduti, agendo in veste di mandataria della società cedente. Ne consegue che non può avvenire la compensazione, in quanto manca il presupposto della preesistenza dei reciproci crediti. La sospensione blocca quindi la compensazione. Ma a ben vedere la situazione ci pare simile, per certi aspetti, all’ anticipazione bancaria. Ne consegue che le conclusioni ivi raggiunte dovrebbero valere anche nel caso del factoring. Secondo il Tribunale di Venezia (27 marzo 2014) la sospensione si ha dal momento dell’approvazione da parte del Tribunale, e non dalla data della domanda. Si sono pronunciati per la sospensione, nel concordato con riserva, escluso invece lo scioglimento: Contro la sospensione: Per la sospensione o scioglimento, purchè adeguatamente motivato, già nella fase preventiva, vedasi Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 Aprile 2015, rel. Erlicher (xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il mutuo, essendo un contratto unilaterale nel quale la banca esaurisce la propria prestazione erogando la somma pattuita al mutuatario che assume la veste di mero debitore una volta percepiti gli importi pattuiti, non può considerarsi un contratto in corso esecuzione ex art. 186 bis, comma 3, l.f.: qualora venisse così considerato vi sarebbe una violazione della par condicio creditorum, principio al quale è strettamente connesso il divieto per il debitore di pagare creditori anteriori, come si ricava dall’art. 184 l.f. Tutti i decreti sono concordi su questa interpretazione. Il contratto di mutuo non può qualificarsi come rapporto pendente, per cui non può esserci n...
Altri contratti. Gli aggiornamenti del software e la prestazione dei servizi di assistenza, consulenza ed elaborazione dati, sono compresi nel presente contratto, per tutta la durata dell’Abbonamento. Lo sviluppo di eventuali moduli aggiuntivi saranno regolati da separati contratti.
Altri contratti aziendali252 predeterminano una pluralità obiettivi: il raggiungimento di ognuno di essi garantisce una quota del premio. Questo sistema, definito “a gradini”, riduce il rischio per i lavoratori di non conseguire il risultato poiché almeno i primi obiettivi sono facili da raggiungere. Il contratto del gruppo Telecom Italia regola un premio di redditività “a gradini” nel quale il conseguimento al 100% dell’obiettivo implica l’erogazione del 100% del premio. Se il risultato preventivato è raggiunto al 90%, i lavoratori percepiscono l’80% della somma destinata al premio. In caso di performances inferiori non si eroga la retribuzione variabile. Questa regolamentazione è ragionevole se si considera che l’obiettivo prefissato implica un miglioramento dell’andamento dell’impresa rispetto all’anno precedente. Quando i lavoratori ottengono un risultato eccedente a quello preventivato, quantificato nel 105% dell’obiettivo, hanno diritto ad una somma pari al 160% di quella stanziata per il premio. I risultati ulteriormente migliorativi non determinano incrementi retributivi aggiuntivi. Questo sistema premiante ricorda due diversi “modelli” di disciplina del cottimo: da un lato, il “cottimo differenziale” poiché fa variare il guadagno dei 251 Si può richiamare il contratto del sistema sviluppo fiera S.p.a. del 23 maggio 2007, il quale prevede l’erogazione di un premio di € 2600 a tutti i lavoratori se l’impresa consegue l’obiettivo di redditività prefissato. Anche il contratto Coca Cola del 7 luglio 2011 subordina il premio al conseguimento dell’obiettivo al 100%. 252 Cfr. il contratto Telecom Italia del 14 maggio 2008 ed il contratto Barilla del 24 giugno 2011. Più risalente il contratto aziendale della Fincantieri di Castellamare di Stabia del 30 settembre 1988 e quello successivo del 9 aprile 1992 che prevedevano un sistema incentivante fondato sulla fissazione di obiettivi di produttività “a scalini”, i quali sono analizzati da X. XXXXXXXX, La retribuzione incentivante alla Fincantieri di Castellamare di Stabia, in Retribuzione incerntivante..., op. cit., 72 ss. lavoratori in misure differenti a seconda degli obiettivi conseguiti; dall’altro, ricorda la regolamentazione del cottimo nella quale viene fissato un livello di rendimento al di sopra del quale la retribuzione non aumenta253, poiché stabilisce una percentuale di conseguimento del risultato (pari al 105%) raggiunta la quale la retribuzione rimane invariata. Quando il conseguimento degli obiettivi dipende d...
Altri contratti. 9.1 L'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra Timenet S.r.l. e il Cliente non determina alcuna colleganza con gli stessi che rimangono, pertanto, separati ed autonomi.
Altri contratti. La prestazione di servizi di assistenza e consulenza è regolata da diverso contratto.
Altri contratti. I servizi di assistenza e manutenzione dei Programmi che verranno erogati da INT.E.G.RA. in relazione ai Programmi stessi, sono regolati da distinte condizioni contrattuali di seguito riportate.
Altri contratti art. 51 – Accordi di pianificazione e convenzioni urbanistiche
Altri contratti. 9.1. L’Eventuale prestazione di servizi di assistenza e/o consulenza o di manutenzione è regolata da diversi contratti.
Altri contratti. La fornitura di software applicativo e la prestazione di servizi di assistenza, consulenza ed elaborazioni dati sono regolate da separati contratti.