Trattativa privata Clausole campione

Trattativa privata. 1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
Trattativa privata. 1) Fermo restando la necessità di assicurare adeguate forme di pubblicità scegliendo tra quelle di cui al comma 3 dell’articolo 86, l’Ente può procedere all’alienazione dei beni immobili a trattativa privata mediante gara ufficiosa nelle seguenti ipotesi:
Trattativa privata. Titolo II
Trattativa privata. 1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso quando l’asta pubblica sia stata esperita per 2 volte senza esito favorevole, previo abbattimento del prezzo di stima fino ad un massimo del 10% del prezzo iniziale stimato e siano note manifestazioni di interesse all’acquisto del bene immobile o categorie di soggetti interessati.
Trattativa privata. 1. La scelta del contraente avviene, di regola, mediante trattativa privata.
Trattativa privata. 1. Si procede a trattativa privata per le unità immobiliari ad uso residenziale per le quali è stata già esperita l'asta pubblica e questa per due incanti consecutivi non è andata a buon fine (asta deserta o offerte irregolari o non valide).
Trattativa privata. 1. - Il r icorso alla trattativa privata è ammesso:
Trattativa privata. 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;
Trattativa privata. 1. Fermo restando le procedure contrattuali risultanti dalle norme vigenti, alla ricerca del contraente si provvede di norma a trattativa privata.
Trattativa privata. 1. E’ sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione con specifico riferimento: - alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso, risulterebbero di un improbabile buon esito; - alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche; - alle ipotesi in cui l’urgenza dell’iniziativa non consenta l’indugio degli incanti o delle licitazioni; - ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni; - alle ipotesi di modico valore economico dell’iniziativa, da indicarsi entro il limite di EURO 50.000,00.